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La garanzia fideiussoria incompleta non fa scattare l'esclusione-Consiglio di Stato - Sezione III - Decisione 28 novembre 2011 n. 6268-commento e testo

 

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L’eventuale incompletezza o limitazione dell’impegno alla costituzione della garanzia fideiussoria non determina l’esclusione dell’offerta della concorrente. L’esonero scatta infatti solo in caso di assenza radicale del previsto impegno. Lo sostiene il Consiglio di Stato con la decisione n. 6268 depositata dalla terza sezione il  28 novembre scorso. Nel caso esaminato dal Palazzo Spada  la garanzia fideiussoria oltretutto non contrasta né con le prescrizioni del bando né con la lex specialis di gara. L’impegno alla prestazione della cauzione, limitato al 10% dell’importo dell’appalto, vale nel caso in cui il prezzo dell’appalto corrisponda effettivamente ad un ribasso compreso (come in concreto è poi avvenuto) nel limite del 10% dell’importo posto a base di asta (nella specie: 4,89%). Pertanto, la garanzia assunta dalla banca nell’interesse del concorrente risultato poi aggiudicatario è pienamente conforme al dettato legislativo. Anzi, l’obbligo risulta addirittura “sovrabbondante”, in considerazione del beneficio del dimezzamento della cauzione, derivante dalla circostanza che l’aggiudicataria è in possesso di adeguata certificazione di qualità.

N. 06268/2011REG.PROV.COLL.

N. 04996/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 4996/2011, proposto da:

Ditta G. di L.G., rappresentato e difeso dall'avv. A.L., con domicilio eletto presso

lo Studio P. in Roma, via C., 2;

contro

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, rappresentata e difesa dall'Avv. A.P.,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via L.R.B., 10;

R.C.B. Srl - E. Srl;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III

Quater n. 2142/2011.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Marco Lipari e

uditi per le parti gli avvocati L. e V. su delega di Piazza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

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FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante,

Ditta G. di L.G., per l’annullamento degli atti con cui la Fondazione Policlinico

Tor Vergata aveva affidato al RTI composto dalle Società C. Srl – ed E. Srl il

servizio di prevenzione incendi e gestione delle emergenze non sanitarie.

2. L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR, mentre le parti appellate

resistono al gravame.

3. L’appello è infondato nel merito, anche prescindendo da un approfondito esame

delle eccezioni di tardività del ricorso di primo grado, riproposte, con “memoria di

replica”, dall’amministrazione intimata.

L’appellata evidenzia che il ricorso dinanzi al TAR è stato notificato il 6 ottobre

2010, a fronte di una comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, a mezzo fax,

intervenuta il 19 luglio 2010.

Al riguardo, il Collegio osserva che detta questione potrebbe essere esaminata

anche di ufficio, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, dal momento che la

decisione di rigetto del ricorso pronunciata dal TAR non comporta alcuna

statuizione (implicita o esplicita) sulla tempestività del ricorso di primo grado.

Pertanto, resta assorbita ogni questione riguardante l’asserita irritualità della

eccezione di tardività del ricorso di primo grado, in quanto prospettata

dall’amministrazione con una memoria di replica, non preceduta dalla tempestiva

produzione della memoria di discussione.

La questione della ricevibilità del ricorso di primo grado, peraltro, ha formato

oggetto di contraddittorio in primo grado e anche nel giudizio di appello tutte le

parti sono state messe in grado di esprimere le rispettive difese.

4. Il Collegio rileva che la comunicazione dell’aggiudicazione è stata effettuata via

fax, nel rispetto dell’articolo 79 del codice dei contratti pubblici, all’indirizzo della

ricorrente, in data 19 luglio 2010. Da tale momento è iniziato a decorrere il termine

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di trenta giorni per la proposizione del ricorso. Pertanto, la notifica, effettuata il 6

ottobre 2010, deve reputarsi tardiva.

L’idoneità della comunicazione effettuata al numero telefonico indicato dalla parte

resta ferma nonostante che, per una irrilevante svista formale, la società sia stata

indicata con una denominazione parzialmente diversa. È infatti incontestabile il

riferimento alla gara in discorso e il chiaro contenuto della determinazione adottata

dalla stazione appaltante.

5. Il ricorso di primo grado, oltre ad essere irricevibile, è comunque infondato nel

merito.

Anzitutto, l’appellante lamenta che l’aggiudicataria non avrebbe presentato un

adeguato impegno al rilascio della cauzione definitiva, in violazione della

previsione dell’articolo 113, del codice dei contratti pubblici, secondo cui “1.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10

per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta

superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore

al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso

superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7”.

A sostegno del motivo, l’appellante espone che l’impegno assunto dall’Istituto

bancario risulta limitato alla misura del 10% dell’importo dell’appalto, senza

considerare le eventualità di dover prestare la cauzione in una percentuale più

elevata.

6. Il motivo è privo di pregio.

L’obbligo assunto dell’istituto bancario, allegato all’offerta presentata dalla

aggiudicataria non contrasta in alcun modo né con le prescrizioni del bando né con

la lex specialis di gara. Infatti, si prevede, con assoluta chiarezza, “l’impegno dl

fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una polizza relativa

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alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante pari al 10% dell’importo

di aggiudicazione al netto di Iva”. Allo stesso tempo, però, si chiarisce che

l’obbligo è assunto “ai sensi del D.lgs. 163/2006”.

7. Non vi è dubbio, quindi, che, in forza di una interpretazione complessiva

dell’atto, questo deve essere inteso nel senso che l’impegno alla prestazione della

cauzione, limitato al 10% dell’importo dell’appalto vale solo nel caso in cui il

prezzo dell’appalto corrisponda effettivamente ad un ribasso compreso (come in

concreto è poi avvenuto) nel limite del 10% dell’importo posto a base di asta (nella

specie: 4,89%).

L’impegno assunto dalla banca nell’interesse del concorrente risultato poi

aggiudicatario è pienamente conforme al dettato legislativo. Anzi, l’obbligo risulta

addirittura “sovrabbondante”, in considerazione del beneficio del dimezzamento

della cauzione, derivante dalla circostanza che l’aggiudicataria è in possesso di

adeguata certificazione di qualità.

8. Sotto altro profilo, l’appellante sostiene che, in tal modo, tuttavia, sarebbe stato

violato il principio di segretezza dell’offerta economica, perché sarebbe stato

agevole desumere che la concorrente aveva offerto un ribasso inferiore al 10%.

Neanche tale argomento merita condivisione. Come si è detto, l’impegno assunto

dalla banca non comporta affatto questa univoca limitazione. Inoltre, tenendo

conto del beneficio del dimezzamento della cauzione, il limite del 10%

dell’importo del prezzo di appalto è astrattamente idoneo a comprendere ribassi

che variano dallo 0 al 20%: un arco troppo ampio per potere seriamente

influenzare il giudizio della commissione.

Da ultimo, si deve osservare che, alla luce delle disposizioni previste dalla lex

specialis di gara, l’eventuale incompletezza o limitazione dell’impegno alla

costituzione della garanzia fideiussoria, non risulta tale da determinare l’esclusione

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dell’offerta della concorrente, poiché, a tale fine, occorre l’assenza radicale del

previsto impegno.

9. In secondo luogo, la parte appellante sostiene che le dichiarazioni prodotte

dall’aggiudicataria non rispetterebbero, per alcuni aspetti essenziali, le prescrizioni

stabilite dalla lex specialis di gara. In particolare, la mandante E. s.r.l. avrebbe

omesso di indicare, tra i propri Direttori tecnici, il Sig. D.S.. Inoltre, gli

amministratori muniti dei poteri di rappresentanza avrebbero omesso di presentare

le dichiarazioni sui requisiti, ai sensi dell’articolo 38 del codice dei contratti

pubblici.

Le censure sono prive di pregio.

In concreto, il rappresentante legale dell’impresa aggiudicataria ha correttamente

dichiarato l’assenza di condizioni soggettive ostative, riguardanti i soggetti muniti

di rappresentanza legale e i direttori tecnici.

Infatti, la lex specialis di gara non richiedeva affatto che ciascuno degli

amministratori presentasse un’autonoma dichiarazione, essendo al contrario

sufficiente una dichiarazione nell’interesse di tutti i soggetti.

10. Del tutto irrilevante risulta, in questa prospettiva, poi, l’omissione del

nominativo di un direttore tecnico, sia perché tale indicazione emerge comunque

dalla documentazione allegata, sia perché per tale soggetto, non sussiste alcuna

della cause ostative di cui all’articolo 38.

11. L’appellante non ripropone, in questo grado, il terzo motivo articolato dinanzi

al TAR. Richiama, invece, la quarta censura, lamentando che l’offerta

dell’aggiudicataria non riporterebbe, sul plico, l’indicazione dei soggetti che

intendono raggrupparsi, in contrasto con le prescrizioni del bando.

12. La censura è priva di pregio, poiché l’indicazione delle imprese e dei loro

recapiti emerge con assoluta chiarezza dai timbri delle società facenti parte del

costituendo ATI, corredati dalle firme dei rappresentanti legali.

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13. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello.

Condanna la parte appellante a rimborsare agli appellati le spese di lite,

liquidandole in euro quattromila in favore di ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con

l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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