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Diffamazione-Stampa on line: esclusa responsabilità del direttore per il post del lettore-Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 28 ottobre-29 novembre 2011 n. 44126-Commento

 

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Esclusa la responsabilità del direttore del periodico on line per il commento diffamante del lettore. La Corte di cassazione, con la sentenza 44126, nega la possibilità di estendere quanto previsto per le pubblicazioni su carta a quelle on-line. I giudici della terza sezione non si discostano da quanto avevano già stabilito con la decisione n.35511, del 16 luglio 2010 con la quale avevano affermato che la stampa via Internet non poteva ricadere nel raggio d'azione della legge 47/1948 (disposizioni sulla stampa), in caso della diffamazione, previsto dall'articolo 57 del codice penale. Gli ermellini ricordano, infatti, l'assenza delle due condizioni per parlare di stampa in senso giuridico: la riproduzione tipografica e la finalità della pubblicazione attraverso una effettiova distribuzione tra il pubblico.

 

La Cassazione annulla dunque la condanna erogata, sia in primo grado sia in appello, al direttore di un periodico considerato reponsabile per il commento diffamatorio di un lettore. Secondo i giudici di piazza Cavour viste le caratteristiche del "mezzo" Internet sarebbe impossibile esercitare un controllo su quanto viene immediatamente pubblicato senza un via libera preventivo. Nè si può condannare, come avevano fatti i giudici di merito, per la mancata rimozione del "post" offensivo, cadendo in un'analogia in malam partem vietata in materia penale. Senza contare lo stravolgimento della norma incriminatrice che punisce il mancato impedimento alla pubblicazione e non l'omissione di un controllo successivo.

 

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