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Compravendita, per le caratteristiche dell'immobile fa fede il testo dell'annuncio-Tribunale di Prato - Sentenza 19 settembre 2011 n. 960-commento

 

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Francesco Machina Grifeo (Guida al Diritto)

 

Attenzione alle parole che si utilizzano negli annunci di vendita immobiliare perché poi sono quelle che fanno fede davanti al giudice. Seguendo questa linea, il tribunale di Prato, con la sentenza 960/2011, ha riconosciuto le ragioni di un promittente acquirente annullando il decreto con cui il tribunale gli aveva ingiunto di pagare la commissione per l'intermediazione all'agenzia immobiliare. Per il giudice, infatti, la non corrispondenza tra il contenuto del "vendesi" e lo stato dei luoghi legittima l’eccezione di inadempimento.

 

 

Le doglianze dell'acquirente

Il tribunale, dunque, ha condiviso le doglianze del promittente secondo cui mentre nell’annuncio il bene veniva indicato come composto da due camere, in realtà, come successivamente accertato dal cliente tramite una perizia commissionata ad un geometra, il secondo ambiente, avendo dimensioni inferiori a 9mq, non poteva essere considerato camera ma al massimo guardaroba.

 

 

La responsabilità professionale

 

Per il tribunale di Prato non rileva né il fatto che il cliente avesse più volte visitato l’appartamento, né che l’agenzia immobiliare abbia inviato via fax una piantina in scala dalla quale erano desumibili le misure reali dell’appartamento, e neanche che nella proposta si parlasse di "camera guardaroba". Infatti, per il giudice, il cliente non essendo un tecnico ben poteva fare affidamento sulle sole indicazioni fornite dall’agenzia che, all’opposto, non poteva ignorare le reali dimensioni del vano dell'appartamento messo in vendita. Gli agenti immobiliari, infatti, essendo iscritti ad un albo non sono tenuti alla ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, bensì alla più stringente responsabilità di chi esercita una attività professionale.

 

 

La responsabilità del mediatore in definitiva può sorgere non soltanto in caso di mancata comunicazione di informazioni rilevanti ma altresì, in positivo, per il caso di indicazione di circostanze non veritiere.

 

 

La revoca del decreto di pagamento

È fondata dunque l’eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opponente, con la conseguente revoca del decreto di pagamento verso l’agenzia, ed anche la domanda di risarcimento danni nei limiti dell’importo pagato al geometra per la verifica dello stato dei luoghi.

 

 

Non solo, riconosciuta anche la responsabilità dell’agenzia ex articolo 96 del Cpc considerato che il suo comportamento, seppure non in mala fede, è comunque stato caratterizzato da colpa grave, avendo essa agito in giudizio pur conoscendo l’errore in cui era incorsa, come provato anche dal fatto che i successivi annunci vennero modificati.

 

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