Francesco Machina Grifeo (Guida al
Diritto)
Attenzione alle parole che si
utilizzano negli annunci di vendita immobiliare perché
poi sono quelle che fanno fede davanti al giudice.
Seguendo questa linea, il tribunale di Prato, con la
sentenza 960/2011, ha riconosciuto le ragioni di un
promittente acquirente annullando il decreto con cui il
tribunale gli aveva ingiunto di pagare la commissione
per l'intermediazione all'agenzia immobiliare. Per il
giudice, infatti, la non corrispondenza tra il contenuto
del "vendesi" e lo stato dei luoghi legittima
l’eccezione di inadempimento.
Le doglianze dell'acquirente
Il tribunale, dunque, ha condiviso
le doglianze del promittente secondo cui mentre
nell’annuncio il bene veniva indicato come composto da
due camere, in realtà, come successivamente accertato
dal cliente tramite una perizia commissionata ad un
geometra, il secondo ambiente, avendo dimensioni
inferiori a 9mq, non poteva essere considerato camera ma
al massimo guardaroba.
La responsabilità professionale
Per il tribunale di Prato non
rileva né il fatto che il cliente avesse più volte
visitato l’appartamento, né che l’agenzia immobiliare
abbia inviato via fax una piantina in scala dalla quale
erano desumibili le misure reali dell’appartamento, e
neanche che nella proposta si parlasse di "camera
guardaroba". Infatti, per il giudice, il cliente non
essendo un tecnico ben poteva fare affidamento sulle
sole indicazioni fornite dall’agenzia che, all’opposto,
non poteva ignorare le reali dimensioni del vano
dell'appartamento messo in vendita. Gli agenti
immobiliari, infatti, essendo iscritti ad un albo non
sono tenuti alla ordinaria diligenza del buon padre di
famiglia, bensì alla più stringente responsabilità di
chi esercita una attività professionale.
La responsabilità del mediatore in
definitiva può sorgere non soltanto in caso di mancata
comunicazione di informazioni rilevanti ma altresì, in
positivo, per il caso di indicazione di circostanze non
veritiere.
La revoca del decreto di pagamento
È fondata dunque l’eccezione di
inadempimento sollevata dalla parte opponente, con la
conseguente revoca del decreto di pagamento verso
l’agenzia, ed anche la domanda di risarcimento danni nei
limiti dell’importo pagato al geometra per la verifica
dello stato dei luoghi.
Non solo, riconosciuta anche la
responsabilità dell’agenzia ex articolo 96 del Cpc
considerato che il suo comportamento, seppure non in
mala fede, è comunque stato caratterizzato da colpa
grave, avendo essa agito in giudizio pur conoscendo
l’errore in cui era incorsa, come provato anche dal
fatto che i successivi annunci vennero modificati. |