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NUOVE PROVE IN GIUDIZIO. AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO SPETTA L'ULTIMA PAROLA-Cassazione, sez. IV, 22 novembre 2011, n. 43018

 

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Il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto

 

 

 

 

 

Cassazione, sez. IV, 22 novembre 2011, n. 43018

 

(Pres. Morgigni – Rel. Romis)

 

 

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

Il Giudice di Pace di Mussomeli condannava P.G. alla pena ritenuta di giustizia - oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili - per il reato di lesioni personali colpose addebitato all'imputato con la seguente contestazione: “perché con colpa consistita nell'omessa doverosa custodia di animali, aveva cagionato a L.M.A. lesioni personali; in particolare, omettendo di apporre la prevista museruola, il cane di sua proprietà aveva addentato L.M.A. causandogli lesioni personali consistite in ferita lacero contusa all'avambraccio destro, giudicate guaribili in gg. Dodici”.

 

Proponeva appello l'imputato lamentando la nullità dell'assunzione della testimonianza della persona offesa L.M.A. , sulla cui ammissione non vi era stata pronuncia; sosteneva altresì che, valutando coerenti le dichiarazioni accusatorie rese dalle persona offesa, il Giudice di prime cure non aveva in alcun modo tenuto conto dell'interesse personale della persona offesa.

 

Il Tribunale di Caltanissetta confermava l'impugnata decisione e, in risposta alle deduzioni dell'appellante, osservava quanto segue: a) secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2424 del 06/11/2009) l'assunzione di una prova testimoniale disposta dal giudice "ex officio" in un momento diverso dal termine dell'acquisizione delle prove indicato dall'art. 507 cod. proc. pen. costituisce una mera irregolarità e non comporta alcuna sanzione di nullità o di inutilizzabilità, in difetto di un'espressa previsione normativa; tanto più che nessun rilievo in ordine a tale assunzione era stato mosso dal difensore dell'imputato all'udienza del 28 settembre 2008, nella quale era stata sentita la persona offesa dal reato L.M.A. ; b) quanto alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, esse apparivano dettagliate e coerenti, così da non palesare alcuna contraddizione o incoerenza tale da indurre a dubitare della sua attendibilità complessiva: dette dichiarazioni non apparivano alterate da sentimenti di astio nei confronti dell'imputato né il cattivo ricordo in ordine ad alcuni particolari sullo stato dei luoghi può inficiare la complessiva credibilità del L.M.A. ; peraltro, le dichiarazioni della persona offesa risultavano corroborate da tutti gli ulteriori elementi istruttori ed in particolare dalle dichiarazioni della madre del minore che aveva prestato soccorso al figlio subito dopo l'accaduto nonché dai certificati medici prodotti dal P.M.; c) quanto all'elemento soggettivo del reato, la colpa, lungi dall'essere presunta, era desumibile - nella fattispecie - dalla catena di una lunghezza non adeguata al contenimento del cane all'interno della proprietà privata, dal mancato controllo della costante chiusura del cancello e dalla mancata utilizzazione di museruola, a nulla valendo l'assenza del proprietario dai luoghi per ragioni di lavoro: anzi, proprio in ragione dell'assenza, l'imputato avrebbe dovuto predisporre le misure più idonee ad impedire gli eventi del tipo di quelli poi realizzatisi. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale con formulazioni che sostanzialmente ripropongono le tesi difensive già sottoposte ai giudici del merito: avrebbe errato il giudice di seconda istanza - a fronte dell'eccezione procedurale sollevata dalla difesa con i motivi di appello - nel ritenere rituale ed utilizzabile la testimonianza del minore, ed avrebbe altresì errato nel valutare come credibili le dichiarazioni da questi rese, posto che altre testi avevano riferito sull'idoneità delle cautele adottate per evitare che il cane potesse uscire dal suo recinto; si sostiene ancora con il ricorso che il cane era stato lasciato in custodia alla moglie dell'imputato, per cui al più l'accaduto avrebbe dovuto essere addebitato alla medesima.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

 

Per quel che riguarda il primo motivo di ricorso, è sufficiente richiamare, a dimostrazione dell'infondatezza dello stesso, il principio condivisibilmente enunciato da questa Corte secondo cui la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen., deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, interesse la cui lesione, o esposizione a pericolo, costituisce l'essenza dell'illecito: "In tema di titolarità del diritto di querela, e dunque di individuazione della persona offesa, cui tale diritto compete, deve intendersi tale il soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto. Possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto, con riferimento ad una ipotesi di appropriazione indebita di gioielli da parte di un rappresentante, che persona offesa fosse, non solo la società proprietaria dei preziosi, ma anche il "procacciatore di affari" per conto della predetta società, legittimo possessore dei beni consegnati al rappresentante, e tenuto al risarcimento nei confronti del proprietario)" [in termini, "ex plurimis", Sez. 2, n. 2869 del 27/01/1999 Ud. - dep. 02/03/1999 - Rv. 212766 Imp. Brogi R.]. Nel caso di specie, la persona offesa dal reato era di certo il minore L.M.A. : questi era colui il quale aveva subito materialmente la lesione, ed era, dunque, al contempo, anche il soggetto al quale il reato aveva recato danno, ex art. 74 cod. proc. pen., come tale legittimato all'azione civile in base allo stesso art. 74 cod. proc. pen.; azione civile esercitata, per effetto dell'incapacità processuale del medesimo minore L.M.A. , dalle persone cui spettava la rappresentanza, ossia i genitori del medesimo minore, ex art. 90, comma 2, cod. proc. pen..

 

Dunque, è priva di fondamento la tesi del ricorrente secondo cui il minore L.M. non rivestirebbe in questo procedimento la figura di parte offesa; i genitori del minore, costituitisi parte civile in rappresentanza del minore medesimo, sono stati ascoltati come tali ex art. 208 cod. proc. pen.. Opportunamente il Tribunale ha ricordato l'ambito dei poteri di ufficio del giudice di primo grado al di là della formale evocazione dell'articolo 507 cod. proc. pen.; poteri di ufficio che sono stati all'evidenza esercitati dal Giudice di pace, come risulta chiaramente dalla lettura del dispositivo dell'ordinanza assunta dal giudice di pace il 2 marzo 2009 ove è detto che il medesimo Giudice di pace "... dispone di ufficio la citazione della parte offesa L.M.A. ".

 

Sul punto, la doglianza del ricorrente si risolve in una sorta di censura relativa alla mancata indicazione della persona offesa minorenne in qualità di testimone nell'atto di citazione a giudizio; orbene, a tutto voler concedere, basta osservare che in tema di istruzione dibattimentale, il giudice ha l'obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d'ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato. Pertanto, a differenza di quanto osservato dal ricorrente, il giudice ha, semmai, l'obbligo di fornire specifica motivazione in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all'art. 507 succitato, e non in ordine al suo esercizio; e l'assenza di una adeguata motivazione, relativamente al mancato esercizio dei poteri di ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. - censurabile in sede di legittimità - determina, secondo il condivisibile e più recente indirizzo interpretativo di questa Corte, una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza: "In tema di istruzione dibattimentale, il giudice ha l'obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d'ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; pertanto, il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all'art. 507 succitato, e l'assenza di una adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza." (in termini, Sez. 5, n. 38674 del 11/10/2005 Ud. - dep. 21/10/2005 - Rv. 232554, P.G. in proc. Tiranti; nello stesso senso, Sez. 5, n. 36642 del 20/09/2005 Ud. - dep. 11/10/2005 - Rv. 232377, P.M. in proc. Di Carlantonio).

 

Indirizzo interpretativo che ha poi ricevuto autorevole avallo dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 41281/06 con la quale è stato affermato il principio di diritto così massimato: "Il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (La Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo c.p.p.)" [Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006 Ud. - dep. 18/12/2006 - Rv. 234907, P.M. in proc. Greco].

 

Per quel che concerne il secondo motivo di ricorso, trattasi all'evidenza di denuncia in fatto - in ordine alla ricostruzione della fattispecie - che si risolve sostanzialmente in una generica evocazione di fonti di prova. Ma vi è di più. La prospettazione difensiva si appalesa invero anche giuridicamente inconsistente se raffrontata con quanto precisato da questa stessa Quarta Sezione in tema di lesioni provocate da animali e di responsabilità del soggetto tenuto alla custodia, oltre che di individuazione dei contenuti della colpa, rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell'animale: "In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non è sufficiente tenere l'animale in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la responsabilità dell'imputato che aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui l'animale era facilmente scappato per un'apertura nella recinzione, ed aveva provocato un sinistro stradale)" [Sez. 4, n. 47141 del 09/10/2007 Ud. (dep. 20/12/2007) Rv. 238351, imp. lacovella].

 

Come precisato da questa Corte, in tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 cod. pen. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico (così, Sez. 4,n. 599 del 16/12/1998 Ud. - dep. 18/01/1999 -Rv. 212404, Imp. La Rosa V.). Peraltro è stato altresì puntualizzato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 7032 del 12/05/1999 Ud. - dep. 03/06/1999 - Rv. 213822 Imp. Mariani) che "in tema di omessa custodia di animali, tra i destinatali del precetto di cui all'art. 672 cod. pen. è innanzitutto, anche se non esclusivamente, il proprietario dell'animale pericoloso, il quale non è esonerato da responsabilità in caso di provvisoria assenza, che non implica di per sé né che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri né che questi, assunta tale relazione di fatto con l'animale, a tanto fosse idoneo e capace". Posto che tra i destinatari del precetto di cui all'art. 672 cod. pen., come detto, vi è innanzitutto, di sicuro, ancorché non in via esclusiva, il proprietario dell'animale pericoloso, deve riconoscersi in capo allo stesso l'obbligo di adottare le "debite cautele" di cui all'art. 672 cod. pen., quanto alla sua custodia; da tale specifico obbligo il proprietario, poi, è esonerato, ove sia cessato, anche temporalmente, il rapporto di detenzione con l'animale, trasferendosi quell'obbligo in capo al nuovo, e provvisorio, detentore, idoneo a provvedere al riguardo, secondo modalità non previamente, concordate: ma si è del tutto al di fuori del caso di specie, laddove non può certo addursi - con la prospettazione del ricorrente, in ordine a chi avesse in quel momento la custodia dell'animale, se il ricorrente o la madre - che il rapporto di detenzione del medesimo ricorrente con l'animale si fosse interrotto. Piuttosto - poiché tutto lascia intendere, nel caso di specie, che le modalità di custodia dell'animale fossero del tutto conosciute, comuni, concordate tra il ricorrente e la madre di costui, ma concretamente inidonee - potrebbero ipotizzarsi solo profili di concorsuale responsabilità tra P. e la madre di costui: il che non rileva in questa sede di legittimità.

 

Dunque, non ha pregio la deduzione difensiva secondo cui quel giorno il ricorrente si trovava altrove, senza peraltro nemmeno specificare (né tantomeno comprovare) in che termini e secondo quali modalità il ricorrente avesse provveduto per il provvisorio affidamento ad altri, in sua assenza, dell'animale; è sufficiente osservare al riguardo che la provvisoria assenza del proprietario non implica, di per sé, né che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri (potrebbe, invero, aver affidato solo il governo dell'animale); né che costoro, assunta tale relazione di fatto con l'animale, a tanto fossero idonei e capaci. Del tutto generica al riguardo è l'allegazione del ricorrente.

 

Per altro verso, poi, la sentenza impugnata pure ha dato atto che l'animale ebbe comunque a superare le protezioni stabilite, evidentemente di fatto inidonee a contenere lo stesso in situazione tale da impedire che arrecasse danno ad altri, come poi è avvenuto.

 

E se tali erano le pregresse, predisposte, normali e usuali modalità di detenzione dell'animale, è evidente che anche il mancato approntamento di ostacoli congrui, recintivi da parte dell'imputato, sia che egli fosse in casa sia che ne fosse assente, milita nel senso di ritenere la sua penale responsabilità al riguardo.

 

Sul punto, conclusivamente, non hanno pregio le prospettazioni del ricorrente in punto di idoneità in astratto delle cautele adoperate se poi in concreto tali cautele non si rivelarono adeguate.

 

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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