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Tribunale Piacenza, 15 novembre 2011 - - Est. Morlini. - Responsabilità processuale aggravata – Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.-commento e testo

 

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Il caso.it 

 

Responsabilità processuale aggravata – Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. – Instaurazione del contraddittorio – Esclusione.

Responsabilità processuale aggravata – Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. – Pronuncia nei confronti del terzo chiamato – Ammissibilità.

Responsabilità processuale aggravata – Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. – Danno punitivo – Accertamento del danno subito dalla parte – Esclusione.

Responsabilità processuale aggravata – Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. – Mala fede o colpa grave – Necessità.

Responsabilità processuale aggravata – Condanna ai sensi del primo e del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. – Coesistenza – Ammissibilità.

 

La pronuncia ex art. 96, comma 3 c.p.c., che può essere effettuata d’ufficio e non ha limite nella determinazione dell’importo della condanna, non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La pronuncia ex art. 96, comma 3 c.p.c. può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La pronuncia ex art. 96, comma 3 c.p.c. introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La pronuncia ex art. 96, comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell’art. 96, comma 1 c.p.c.. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

E’ teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi del primo e del terzo comma dell’articolo 96 c.p.c.. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

 

Massimario, art. 96 c.p.c.

Art. 96

 

Responsabilità aggravata

 

 Massime

 

I. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

 

II. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

 

III. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, puo’ altresi’ condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. (1)

 

Vedi sotto testo sentenza

 

 

 

 

 

 

 

 

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