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Nel processo del lavoro il fatto
che il Giudice provveda alla scrittura del dispositivo e
delle motivazioni della sentenza prima dell'udienza di
discussione, per poi darne lettura in tale udienza non è
motivo di nullità della pronuncia. Il dispositivo della
sentenza non costituisce un atto interno, bensì un atto
a rilevanza esterna, che assume autonomo rilievo e viene
ad esistenza mediante la lettura in udienza; non può
perciò ritenersi che si sia avuta formazione del
dispositivo prima dell'udienza quando il giudice,
esaurita la discussione, abbia dato lettura del
dispositivo avvalendosi di uno scritto preparato in
precedenza per sua annotazione ed in funzione
eventualmente strumentale alla formazione dell'atto
decisionale, atteso che solo la lettura costituisce il
momento genetico del dispositivo, in cui esso assume
rilevanza esterna e viene acquisito al processo. Né può
ravvisarsi nullità della decisione per il fatto che,
dopo la discussione, la lettura del dispositivo sia
intervenuta immediatamente, senza soluzione di
continuità, atteso che, per un verso, per il giudice
monocratico la camera di consiglio equivale ad un
momento di autonoma riflessione che non comporta le
formalità di cui all'art. 276 cod. proc. civ., e che,
per altro verso, non è previsto a pena di nullità alcun
intervallo temporale tra la conclusione dell'udienza di
discussione e la lettura del dispositivo. |