Avv. Paolo Nesta


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NON E' PERCEPITO ALCUN INTERVALLO TEMPORALE FRA LA CONCLUSIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE E LA LETTURA DEL DISPOSITIVO - Che può essere stato predisposto in precedenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 24573 del 22 novembre 2011, Pres. Roselli, Rel.Berrino).

 

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Nel processo del lavoro il fatto che il Giudice provveda alla scrittura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza prima dell'udienza di discussione, per poi darne lettura in tale udienza non è motivo di nullità della pronuncia. Il dispositivo della sentenza non costituisce un atto interno, bensì un atto a rilevanza esterna, che assume autonomo rilievo e viene ad esistenza mediante la lettura in udienza; non può perciò ritenersi che si sia avuta formazione del dispositivo prima dell'udienza quando il giudice, esaurita la discussione, abbia dato lettura del dispositivo avvalendosi di uno scritto preparato in precedenza per sua annotazione ed in funzione eventualmente strumentale alla formazione dell'atto decisionale, atteso che solo la lettura costituisce il momento genetico del dispositivo, in cui esso assume rilevanza esterna e viene acquisito al processo. Né può ravvisarsi nullità della decisione per il fatto che, dopo la discussione, la lettura del dispositivo sia intervenuta immediatamente, senza soluzione di continuità, atteso che, per un verso, per il giudice monocratico la camera di consiglio equivale ad un momento di autonoma riflessione che non comporta le formalità di cui all'art. 276 cod. proc. civ., e che, per altro verso, non è previsto a pena di nullità alcun intervallo temporale tra la conclusione dell'udienza di discussione e la lettura del dispositivo.

 

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