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Iniziative turistiche sfruttamento
prostituzione minorileLa Corte, affrontando per la prima
volta la questione relativa alla natura del delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile (art. 600 quinquies cod. pen.),
ha affermato che si tratta di reato comune per cui non
necessita per la integrazione della fattispecie che
l’agente sia un operatore turistico o svolga l’attività
in maniera continuativa e per un numero indefinito di
persone né che si sia in concreto verificata la
fruizione della prostituzione di minori.
Soggetto attivo del reato,
eventualmente abituale, può essere chiunque pianifica
anche una sola trasferta per un numero limitato di
partecipanti purché con la condotta di tipo
organizzativo enucleata dalla norma.
Inoltre, colui che organizza il
viaggio a suo esclusivo uso non risponde del reato in
questione, analogamente al partecipante che si limiti ad
aderire al viaggio, mentre risponde del reato in
questione chi organizza il viaggio, oltre che per sé,
anche per altri soggetti.
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Cassazione penale, sez. III, 16
novembre 2011, n. 42053
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 10 marzo 2010, il
Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di riesame
della misura cautelare della custodia in carcere
applicata a S.A. per il reato previsto dall’art.600
quinquies cod.pen.
A sostegno della conclusione, i
Giudici hanno evidenziato come l’indagato non mettesse
in discussione la materialità dei fatti descritti del
provvisorio capo di imputazione ( sui quali si è formato
il giudicato cautelare), cioè, in estrema sintesi di
avere progettato con altra persona due viaggi all’estero
finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione
minorile. In diritto, il Tribunale ha ritenuto
configurabile la contestata ipotesi di reato perché il
Legislatore non ha richiesto che gli organizzatori dei
viaggi di turismo sessuale siano diversi dalle persone
interessate ad avere rapporti con i minorenni. Le
esigenze cautelari sono state enucleate nel pericolo di
fuga ( perché l’indagato non ha radicamento in Italia ed
è inserito in organismi operanti a livello
internazionale) e per la prognosi negativa di recidiva (
per i predenti penali specifici).
Per l’annullamento della ordinanza,
l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo
difetto di motivazione e violazione di legge, in
particolare, rilevando:
- che, nella istanza di riesame,
non aveva limitato le sue deduzioni con esclusivo
riferimento alle esigenze cautelari; - che per la
integrazione del reato previsto dall’art.600 quinquies
cod.pen, è necessaria una sia pur minima struttura
organizzativa- gestionale che si rivolga ad una
generalità indefinita di potenziali fruitori; tale
requisito è carente nel caso concreto ove il reato
configurabile è eventualmente quello dell’art.600 bis
c.2 cod.pen.;
- che non è congrua la motivazione
sulle esigenze cautelari.
Le censure dell’atto dì ricorso
sono meritevoli di accoglimento, nel limite in prosieguo
precisato, per cui la impugnata ordinanza deve essere
annullata con rinvio al Tribunale di Milano. La
fattispecie dall’art. 600 quinquies cod.pen., di mera
condotta e di pericolo astratto, è un delitto c.d.
“ostacolo” poiché tende a prevenire condotte attinenti
alla prostituzione minorile che favoriscono l’incontro
tra la domanda e l’offerta in questo settore. La norma
anticipa l’evento punitivo a comportamenti prodromici e
collaterali alla induzione, favoreggiamento,
sfruttamento del meretricio dei minori che agevolano il
fruitore della prostituzione nella attività di
procacciamento dei ragazzi; in tale modo, estende la
tutela penale a condotte, che sono una forma peculiare
di favoreggiamento della prostituzione minorile, e che
potrebbero sfuggire alla tipicità dei reati in materia..
L’art.600 quinquies cod.pen.
punisce chi organizza (o pubblicizza) iniziative
turistiche aventi lo scopo, anche se non unico, di
favorire gli interessati ad entrare in contatto con
minori a fini sessuali. L’organizzatore degli illeciti
viaggi è chi li programma predisponendo il vettore, i
supporti logistici e quanto altro utile alla trasferta;
nei profili organizzativi,devono essere inclusi idonei
servizi (o, quanto meno, indirizzi ed informazioni
essenziali sui luoghi e persone) concernenti la
possibilità di entrare in contatto con l’ambiente della
prostituzione minorile.
Non necessita, per la integrazione
della fattispecie, che si configura come reato comune,
che l’agente sia un operatore turistico o svolga la
ricordata attività in maniera continuativa e per un
numero indefinito di persone né che si sia in concreto
verificata la fruizione della prostituzione di minori;
soggetto attivo del reato, eventualmente abituale, può
essere chiunque pianifica anche una sola trasferta per
un numero limitato di partecipanti purché con la
condotta di tipo organizzativo enucleata dalla norma.
Da tali considerazioni, discende
che la persona che predispone una gita
turistico-sessuale a suo esclusivo uso non commette il
fatto tipico del reato in esame (che presuppone
chiaramente una trasferta da altri organizzata) e
risponderà non della previsione dell’art. 600 quinquies
cod. pen., ma degli eventuali reati commessi in tema di
violenza sessuale o prostituzione minorile; ad uguale
conclusione si deve pervenire per il partecipante al
viaggio che, se si limita ad aderire alla gita, non
commette nulla di penalmente rilevante. Colui che
predispone una gita turistico- sessuale oltre che per sé
per ulteriori persone è passibile di incriminazione ex
art.600 quinquies cod.pen. per la parte di condotta
riguardante gli altri soggetti; coloro che, in vista di
un viaggio, si limitano a scambiarsi informazioni
facilitanti gli incontri sessuali con ragazzi del luogo
risponderanno, se del caso, di favoreggiamento della
prostituzione minorile. Tanto premesso, la Corte rileva
come dalla lettura della ordinanza impugnata si evinca
che l’indagato ed il suo amico abbiano singolarmente
organizzato il viaggio turistico- sessuale da compiersi
in comune; pertanto, è carente la prova della
sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie
di reato dell’art.600 quinquies cod.pen.
È opportuno precisare che la
condotta dell’indagato, pur se non integra il contestato
reato, potrebbe non essere lecita ed è sussumibile nel
delitto previsto dall’art. 600 bis c. l cod.pen.
Risulta che il S. e l’altra
persona, in vista di due viaggi all’estero, avevano
messo in comune le loro conoscenze sui minori del luogo
disponibili ad atti sessuali; necessita verificare se
tali informazioni siano così puntuali e mirate da
facilitare gli incontri con i ragazzi sì da integrare,
almeno al livello di tentativo, il reato di
favoreggiamento della prostituzione minorile.
La problematica dello inquadramento
del caso nella norma penale di riferimento implica
questioni di fatto che esulano dai limiti cognitivi
della Cassazione e che saranno affrontate dai Giudici
del rinvio. Per il delitto ex art.600 bis c.2 cod.pen.,
sussiste la giurisdizione italiana (oltre che nella
ipotesi dell’art. 604 cod.pen. non applicabile alla
ipotesi che ci occupa) quando parte della condotta
antigiuridica si sia svolta nel territorio dello Stato;
questo tema è già stato risolto positivamente dal
Tribunale che ha evidenziato come il passaggio di
informazioni sia parzialmente avvenuto in Italia.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con
rinvio al Tribunale di Milano. Dispone che copia del
presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’Istituto penitenziario competente a norma
dell’art.94 c. 1 ter disp.att. cod.proc.pen. |