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ILLEGITTIMO L'AUMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE-TAR LOMBARDIA di MILANO - SENTENZA 16 novembre 2011, n.2761

 

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MASSIMA

E’ illegittimo l’aumento delle tasse universitarie, approvato dal Consiglio d’Amministrazione d’ateneo, superiore la quota del 20% del Fondo di finanziamento ordinario dello Stato, stabilita dall’art. 5, d.p.r. n. 306/1997. Infatti, l’autonomia finanziaria e contabile degli atenei è esercitata nell’ambito del tetto massimo alla contribuzione stabilito dalla legge statale, sicché, proprio la circostanza per cui l’art. 5 si limita a determinare la soglia non valicabile coniuga l’autonomia finanziaria dell’Università con la prerogativa statale di assicurare l’esercizio effettivo del diritto allo studio. Di conseguenza, il mancato rispetto di detto limite determina il diritto degli studenti alla restituzione dell’indebito.

 

 

TESTO DELLA SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA di MILANO - SENTENZA 16 novembre 2011, n.2761 - Pres. Mariuzzo - est. Bignami

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 914 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Studentesca Coordinamento per il Diritto di Studio, Alessia Borgarelli, Margherita Giordano, Giovanni Ferma, Lorenzo Caffi, Claudia Massarotti, Anna Dichiarante, Michele Orezzi, Giuseppe Bufalino, Marta Mangiarotti, Fausto Minonne, Elena Botteon, Francesco Scio, Sarah Dioni, Melissa E. Tornari, Paolo Raineri, Alessandro Fiamberti, Mariaeva Romano, Pietro Benedusi, Marco Baratella, Giona Carcano e Rocco Tiberti, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Ticozzi, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale

 

contro

 

Università degli Studi di Pavia, rappresentata e difesa dall'avv. Ambrogio Robecchi Majnardi, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale

 

per l'annullamento

 

- del verbale dell'Adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia n. 2/2010 del 2 febbraio 2010, con riguardo alla parte avente ad oggetto l'adeguamento della contribuzione studentesca;

 

- della deliberazione in data 2 febbraio 2010, contenuta nel medesimo verbale n. 2/2010, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia ha proceduto all'approvazione dell'adeguamento della contribuzione studentesca, nel suo complesso ed, in particolare, con riguardo ai profili inerenti all'approvazione della divisione dei corsi di studio in quattro aree di contribuzione, le corrispondenze tra i corsi di studio e le quattro aree di contribuzione suddette, l'approvazione dei criteri di determinazione dei contributi universitari richiesti agli studenti iscritti ai corsi di Diploma, di Laurea, di Laurea Specialistica/Magistrale e alle Scuole dirette a fini speciali, l'approvazione di una quota fissa di € 125,00 dovuta dagli studenti di ogni ordine e grado, con la sola esclusione degli studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali erogate dall'Edisu, l'approvazione dell'introduzione di una quota fissa di € 300, ricompresa nella parte fissa della contribuzione in aggiunta alle voci già esistenti, dovuta da tutti gli studenti extra-comunitari legalmente residenti in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di studio per la copertura di servizi addizionali a loro rivolti, nonché l'approvazione dell'abolizione dell'esonero per dottorandi fruitori di borse non finanziate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, stabilendo per essi il pagamento di un contributo fisso pari ad € 400,00 e delle ulteriori voci fisse, come specificate nella Tabella 4 allegata, mentre gli iscritti a corsi di dottorato finanziati con fondi ministeriali o iscritti senza borsa di studio o cittadini stranieri ammessi in soprannumero sono tenuti al solo pagamento delle voci fisse specificate nella richiamata Tabella 4;

 

- del verbale dell'Adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Pavia n. 4/2010 del 2 marzo 2010, nella parte avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 della medesima Università;

 

- della deliberazione in data 2 marzo 2010, contenuta nel medesimo verbale n. 4/2010, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 dell'Università degli Studi di Pavia;

 

- del bilancio di previsione approvato dall'Università degli Studi di Pavia con deliberazione di Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2010;

 

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso anche non noto ai ricorrenti;

 

e per l’accertamento del diritto degli studenti iscritti all'Università di Pavia, ivi compresi gli studenti post lauream iscritti ai corsi di dottorato di ricerca- tra questi i ricorrenti - alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla suddetta Università, a titolo di contribuzione studentesca per l'esercizio finanziario 2010, nella misura eccedente il 20% dell'importo del Fondo di Finanziamento Ordinario dello Stato, nell'eventualità in cui dette somme dovessero essere dagli iscritti stessi anticipate con conseguente condanna dell'Università resistente a procedere al rimborso dei relativi importi nonché per l’accertamento del diritto degli studenti post lauream iscritti ai corsi di dottorato di ricerca fruitori di borse di studio non finanziate dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, tra questi il ricorrente dottor Rocco Tiberti, alla restituzione della somma pari ad € 400,00 prevista a titolo di contributo fisso per l'anno 2010 dal verbale n. 2/2010 impugnato e dalla deliberazione in esso contenuta, nell'eventualità in cui detta somma dovesse essere dagli stessi anticipata con conseguente condanna dell'Università resistente alla restituzione dei relativi importi,

 

nonché per la declaratoria del diritto degli studenti iscritti all'Università di Pavia, ivi compresi gli studenti post lauream iscritti ai corsi di dottorato di ricerca - tra questi i ricorrenti - alla restituzione della somma pari ad € 125,00 prevista dal verbale n. 2/2010 e dalla deliberazione in esso contenuta a titolo di quota fissa per l'anno 2010 asseritamente tesa a garantire l'accesso a servizi extra - standard, nell'eventualità in cui detta somma dovesse essere dagli stessi anticipata,

 

con conseguente condanna dell'Università alla restituzione dei relativi importi nonché per la declaratoria del diritto degli studenti extra-comunitari legalmente residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio iscritti all'Università di Pavia, tra questi il ricorrente, signor Giona Carcano, alla restituzione della somma pari ad € 300,00 prevista dal verbale n. 2/2010 e dalla deliberazione in esso contenuta a titolo di quota fissa per l'anno 2010 asseritamente tesa a garantire l'accesso ai servizi addizionali ad essi rivolti, nell'eventualità in cui detta somma dovesse essere dagli stessi anticipata, con conseguente condanna dell'Università resistente alla restituzione dei relativi importi, nonché per la condanna dell'Università degli Studi di Pavia al risarcimento, in favore dei ricorrenti, dei danni dagli stessi patiti e patiendi per effetto dei provvedimenti gravati, nella misura, da determinarsi in corso di causa.

 

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pavia;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 novembre 2011 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.      

 

 

 

FATTO e DIRITTO

 

Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’associazione studentesca coordinamento per il diritto allo studio e 21 studenti iscritti all’Università di Pavia hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui l’ateneo ha approvato il bilancio preventivo per l’anno 2010. Nelle more del giudizio, sono sopraggiunti gli atti di approvazione del bilancio consuntivo, che sono stati impugnati con motivi aggiunti riproduttivi delle censure svolte con il ricorso principale.

 

Le doglianze investono i criteri con cui l’Università ha disciplinato gli oneri contributivi a carico dei propri studenti.

 

Questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. 7130 del 2010, ha già definito il terzo e sesto motivo di ricorso, accogliendoli, e il secondo, quarto e quinto motivo, respingendoli. Tali profili sono perciò pregiudicati, e le motivazioni che hanno sorretto le relative decisioni sono immediatamente traslabili ai corrispondenti motivi aggiunti.

 

Resta da definire il primo motivo (comune al ricorso principale ed a quello per motivi aggiunti), con cui i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 306 del 1997, secondo il quale “la contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell’importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul fondo di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e comma 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537”.

 

I ricorrenti sostengono che tale limite sia stato superato, con riferimento all’anno 2010.

 

Il Tribunale ha disposto una duplice verificazione, che, con accertamento esente da vizi logici e congruamente motivato, ha acclarato che l’eccedenza è pari all’1,331%.

 

È perciò pacifico che con gli atti impugnati l’Università abbia violato, per tale misura, l’art. 5 del d.P.R. 306/97.

 

La difesa dell’ateneo eccepisce, tuttavia, l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, poiché essa lederebbe l’autonomia finanziaria e contabile dell’Università, in modo manifestamente irragionevole. Difatti, a causa del progressivo taglio ai finanziamenti statali destinati a costituire il parametro di riferimento per il computo della contribuzione studentesca, quest’ultima verrebbe a ridursi progressivamente, in danno dell’efficienza stessa del servizio.

 

Va premesso che l’art. 5 in questione è norma di regolamento di delegificazione: posto che le censure mosse attengono non già alla scelta di delegificare operata dalla legge, ma al contenuto concreto che la norma secondaria ha assunto a seguito di ciò, la questione di costituzionalità è inammissibile, in quanto non investe un atto avente forza di legge.

 

Essa, peraltro, può venire convertita in doglianza di cui questo Tribunale può direttamente conoscere, ai fini dell’eventuale disapplicazione di una disposizione regolamentare applicabile in giudizio.

 

I rilievi formulati dalla resistente non sono tuttavia condivisibili.

 

È vero che la Costituzione garantisce l’autonomia finanziaria e contabile degli atenei, ma con ciò non si può pretermettere la normativa statale dalla disciplina, che è certamente di spettanza, attinente al diritto allo studio, la quale ultima include l’onere economico che viene a gravare sullo studente. È perciò di competenza dello Stato la fissazione di un tetto massimo alla contribuzione, nel rispetto del quale continua ad esercitarsi l’autonomia universitaria, tenuta a collocare il livello contributivo all’interno della forcella così indicata. Proprio la circostanza per cui l’art. 5 si limita a determinare la soglia non valicabile coniuga, in altre parole, l’autonomia finanziaria dell’Università con la prerogativa statale di assicurare l’esercizio effettivo del diritto allo studio.

 

Quanto alla progressiva riduzione di tale soglia, conseguente al decremento dei fondi statali, essa costituisce una circostanza di fatto, inidonea ad incidere sulla legittimità della previsione normativa contestata. Inoltre, a fronte di essa, l’Università ha comunque modo di elevare la contribuzione fino al tetto del 20%, rispetto a livelli che ben potevano essere più bassi, in presenza di un maggiore afflusso di finanziamenti erariali.

 

Il primo motivo di ricorso è perciò fondato, e gli atti impugnati vanno annullati, nella parte in cui hanno determinato la contribuzione studentesca oltre il limite del 20%.

 

Sono di conseguenza fondate le domande di condanna alla restituzione dell’indebito, ove effettivamente versato, con riferimento alla quota della contribuzione studentesca eccedente la soglia del 20%, e dunque per l’1,331%; al contributo fisso di € 400,00 posto a carico dei dottorandi di ricerca; al contributo di € 300,00 a carico degli studenti extra-comunitari. Tali statuizioni, peraltro, debbono pronunciarsi a favore dei soli studenti oggi ricorrenti, fermo restano l’obbligo dell’Università di attivarsi d’ufficio anche a favore degli altri studenti che abbiano versato quanto divenuto indebito, a seguito dell’annullamento degli atti impugnati.

 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della parte resistente in € 3. 000,00, oltre accessori di legge.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

 

accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso recante motivi aggiunti, e per l’effetto annulla gli atti impugnati, per la parte in cui hanno determinato la contribuzione studentesca oltre la soglia del 20%, e quindi in eccedenza dell’1,331%;

 

accoglie il terzo e sesto motivo aggiunto, annullando gli atti impugnati nella parte ad essi relativi;

 

respinge il secondo, quarto e quinto motivo aggiunto;

 

condanna l’Università a restituire l’indebito conseguente alla presente pronuncia, come in motivazione.

 

condanna l’Università a rifondere le spese, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

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