Nel diritto.it
MASSIMA
E’ illegittimo l’aumento delle
tasse universitarie, approvato dal Consiglio
d’Amministrazione d’ateneo, superiore la quota del 20%
del Fondo di finanziamento ordinario dello Stato,
stabilita dall’art. 5, d.p.r. n. 306/1997. Infatti,
l’autonomia finanziaria e contabile degli atenei è
esercitata nell’ambito del tetto massimo alla
contribuzione stabilito dalla legge statale, sicché,
proprio la circostanza per cui l’art. 5 si limita a
determinare la soglia non valicabile coniuga l’autonomia
finanziaria dell’Università con la prerogativa statale
di assicurare l’esercizio effettivo del diritto allo
studio. Di conseguenza, il mancato rispetto di detto
limite determina il diritto degli studenti alla
restituzione dell’indebito.
TESTO DELLA SENTENZA
TAR LOMBARDIA di MILANO - SENTENZA
16 novembre 2011, n.2761 - Pres. Mariuzzo - est. Bignami
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 914 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Associazione Studentesca
Coordinamento per il Diritto di Studio, Alessia
Borgarelli, Margherita Giordano, Giovanni Ferma, Lorenzo
Caffi, Claudia Massarotti, Anna Dichiarante, Michele
Orezzi, Giuseppe Bufalino, Marta Mangiarotti, Fausto
Minonne, Elena Botteon, Francesco Scio, Sarah Dioni,
Melissa E. Tornari, Paolo Raineri, Alessandro Fiamberti,
Mariaeva Romano, Pietro Benedusi, Marco Baratella, Giona
Carcano e Rocco Tiberti, rappresentati e difesi
dall'avv. Massimo Ticozzi, con domicilio eletto in
Milano, presso la Segreteria del Tribunale
contro
Università degli Studi di Pavia,
rappresentata e difesa dall'avv. Ambrogio Robecchi
Majnardi, con domicilio eletto in Milano, presso la
Segreteria del Tribunale
per l'annullamento
- del verbale dell'Adunanza del
Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi
di Pavia n. 2/2010 del 2 febbraio 2010, con riguardo
alla parte avente ad oggetto l'adeguamento della
contribuzione studentesca;
- della deliberazione in data 2
febbraio 2010, contenuta nel medesimo verbale n. 2/2010,
con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Università
degli Studi di Pavia ha proceduto all'approvazione
dell'adeguamento della contribuzione studentesca, nel
suo complesso ed, in particolare, con riguardo ai
profili inerenti all'approvazione della divisione dei
corsi di studio in quattro aree di contribuzione, le
corrispondenze tra i corsi di studio e le quattro aree
di contribuzione suddette, l'approvazione dei criteri di
determinazione dei contributi universitari richiesti
agli studenti iscritti ai corsi di Diploma, di Laurea,
di Laurea Specialistica/Magistrale e alle Scuole dirette
a fini speciali, l'approvazione di una quota fissa di €
125,00 dovuta dagli studenti di ogni ordine e grado, con
la sola esclusione degli studenti beneficiari o idonei
al conseguimento delle borse di studio regionali erogate
dall'Edisu, l'approvazione dell'introduzione di una
quota fissa di € 300, ricompresa nella parte fissa della
contribuzione in aggiunta alle voci già esistenti,
dovuta da tutti gli studenti extra-comunitari legalmente
residenti in Italia con un permesso di soggiorno per
motivi di studio per la copertura di servizi addizionali
a loro rivolti, nonché l'approvazione dell'abolizione
dell'esonero per dottorandi fruitori di borse non
finanziate dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, stabilendo per essi il
pagamento di un contributo fisso pari ad € 400,00 e
delle ulteriori voci fisse, come specificate nella
Tabella 4 allegata, mentre gli iscritti a corsi di
dottorato finanziati con fondi ministeriali o iscritti
senza borsa di studio o cittadini stranieri ammessi in
soprannumero sono tenuti al solo pagamento delle voci
fisse specificate nella richiamata Tabella 4;
- del verbale dell'Adunanza del
Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi
di Pavia n. 4/2010 del 2 marzo 2010, nella parte avente
ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per
l'anno 2010 della medesima Università;
- della deliberazione in data 2
marzo 2010, contenuta nel medesimo verbale n. 4/2010, di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010
dell'Università degli Studi di Pavia;
- del bilancio di previsione
approvato dall'Università degli Studi di Pavia con
deliberazione di Consiglio di Amministrazione in data 2
marzo 2010;
nonché di ogni altro atto e/o
provvedimento presupposto, consequenziale e connesso
anche non noto ai ricorrenti;
e per l’accertamento del diritto
degli studenti iscritti all'Università di Pavia, ivi
compresi gli studenti post lauream iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca- tra questi i ricorrenti - alla
restituzione delle somme indebitamente percepite dalla
suddetta Università, a titolo di contribuzione
studentesca per l'esercizio finanziario 2010, nella
misura eccedente il 20% dell'importo del Fondo di
Finanziamento Ordinario dello Stato, nell'eventualità in
cui dette somme dovessero essere dagli iscritti stessi
anticipate con conseguente condanna dell'Università
resistente a procedere al rimborso dei relativi importi
nonché per l’accertamento del diritto degli studenti
post lauream iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
fruitori di borse di studio non finanziate dal Ministero
per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, tra questi
il ricorrente dottor Rocco Tiberti, alla restituzione
della somma pari ad € 400,00 prevista a titolo di
contributo fisso per l'anno 2010 dal verbale n. 2/2010
impugnato e dalla deliberazione in esso contenuta,
nell'eventualità in cui detta somma dovesse essere dagli
stessi anticipata con conseguente condanna
dell'Università resistente alla restituzione dei
relativi importi,
nonché per la declaratoria del
diritto degli studenti iscritti all'Università di Pavia,
ivi compresi gli studenti post lauream iscritti ai corsi
di dottorato di ricerca - tra questi i ricorrenti - alla
restituzione della somma pari ad € 125,00 prevista dal
verbale n. 2/2010 e dalla deliberazione in esso
contenuta a titolo di quota fissa per l'anno 2010
asseritamente tesa a garantire l'accesso a servizi extra
- standard, nell'eventualità in cui detta somma dovesse
essere dagli stessi anticipata,
con conseguente condanna
dell'Università alla restituzione dei relativi importi
nonché per la declaratoria del diritto degli studenti
extra-comunitari legalmente residenti in Italia con
permesso di soggiorno per motivi di studio iscritti
all'Università di Pavia, tra questi il ricorrente,
signor Giona Carcano, alla restituzione della somma pari
ad € 300,00 prevista dal verbale n. 2/2010 e dalla
deliberazione in esso contenuta a titolo di quota fissa
per l'anno 2010 asseritamente tesa a garantire l'accesso
ai servizi addizionali ad essi rivolti, nell'eventualità
in cui detta somma dovesse essere dagli stessi
anticipata, con conseguente condanna dell'Università
resistente alla restituzione dei relativi importi,
nonché per la condanna dell'Università degli Studi di
Pavia al risarcimento, in favore dei ricorrenti, dei
danni dagli stessi patiti e patiendi per effetto dei
provvedimenti gravati, nella misura, da determinarsi in
corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti
e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio dell’Università degli Studi di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 2 novembre 2011 il dott. Marco Bignami e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato
e depositato l’associazione studentesca coordinamento
per il diritto allo studio e 21 studenti iscritti
all’Università di Pavia hanno impugnato gli atti
indicati in epigrafe, con cui l’ateneo ha approvato il
bilancio preventivo per l’anno 2010. Nelle more del
giudizio, sono sopraggiunti gli atti di approvazione del
bilancio consuntivo, che sono stati impugnati con motivi
aggiunti riproduttivi delle censure svolte con il
ricorso principale.
Le doglianze investono i criteri
con cui l’Università ha disciplinato gli oneri
contributivi a carico dei propri studenti.
Questo Tribunale, con sentenza non
definitiva n. 7130 del 2010, ha già definito il terzo e
sesto motivo di ricorso, accogliendoli, e il secondo,
quarto e quinto motivo, respingendoli. Tali profili sono
perciò pregiudicati, e le motivazioni che hanno sorretto
le relative decisioni sono immediatamente traslabili ai
corrispondenti motivi aggiunti.
Resta da definire il primo motivo
(comune al ricorso principale ed a quello per motivi
aggiunti), con cui i ricorrenti denunciano la violazione
dell’art. 5 del d.P.R. n. 306 del 1997, secondo il quale
“la contribuzione studentesca non può eccedere il 20%
dell’importo del finanziamento ordinario dello Stato, a
valere sul fondo di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e
comma 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537”.
I ricorrenti sostengono che tale
limite sia stato superato, con riferimento all’anno
2010.
Il Tribunale ha disposto una
duplice verificazione, che, con accertamento esente da
vizi logici e congruamente motivato, ha acclarato che
l’eccedenza è pari all’1,331%.
È perciò pacifico che con gli atti
impugnati l’Università abbia violato, per tale misura,
l’art. 5 del d.P.R. 306/97.
La difesa dell’ateneo eccepisce,
tuttavia, l’illegittimità costituzionale di tale
disposizione, poiché essa lederebbe l’autonomia
finanziaria e contabile dell’Università, in modo
manifestamente irragionevole. Difatti, a causa del
progressivo taglio ai finanziamenti statali destinati a
costituire il parametro di riferimento per il computo
della contribuzione studentesca, quest’ultima verrebbe a
ridursi progressivamente, in danno dell’efficienza
stessa del servizio.
Va premesso che l’art. 5 in
questione è norma di regolamento di delegificazione:
posto che le censure mosse attengono non già alla scelta
di delegificare operata dalla legge, ma al contenuto
concreto che la norma secondaria ha assunto a seguito di
ciò, la questione di costituzionalità è inammissibile,
in quanto non investe un atto avente forza di legge.
Essa, peraltro, può venire
convertita in doglianza di cui questo Tribunale può
direttamente conoscere, ai fini dell’eventuale
disapplicazione di una disposizione regolamentare
applicabile in giudizio.
I rilievi formulati dalla
resistente non sono tuttavia condivisibili.
È vero che la Costituzione
garantisce l’autonomia finanziaria e contabile degli
atenei, ma con ciò non si può pretermettere la normativa
statale dalla disciplina, che è certamente di spettanza,
attinente al diritto allo studio, la quale ultima
include l’onere economico che viene a gravare sullo
studente. È perciò di competenza dello Stato la
fissazione di un tetto massimo alla contribuzione, nel
rispetto del quale continua ad esercitarsi l’autonomia
universitaria, tenuta a collocare il livello
contributivo all’interno della forcella così indicata.
Proprio la circostanza per cui l’art. 5 si limita a
determinare la soglia non valicabile coniuga, in altre
parole, l’autonomia finanziaria dell’Università con la
prerogativa statale di assicurare l’esercizio effettivo
del diritto allo studio.
Quanto alla progressiva riduzione
di tale soglia, conseguente al decremento dei fondi
statali, essa costituisce una circostanza di fatto,
inidonea ad incidere sulla legittimità della previsione
normativa contestata. Inoltre, a fronte di essa,
l’Università ha comunque modo di elevare la
contribuzione fino al tetto del 20%, rispetto a livelli
che ben potevano essere più bassi, in presenza di un
maggiore afflusso di finanziamenti erariali.
Il primo motivo di ricorso è perciò
fondato, e gli atti impugnati vanno annullati, nella
parte in cui hanno determinato la contribuzione
studentesca oltre il limite del 20%.
Sono di conseguenza fondate le
domande di condanna alla restituzione dell’indebito, ove
effettivamente versato, con riferimento alla quota della
contribuzione studentesca eccedente la soglia del 20%, e
dunque per l’1,331%; al contributo fisso di € 400,00
posto a carico dei dottorandi di ricerca; al contributo
di € 300,00 a carico degli studenti extra-comunitari.
Tali statuizioni, peraltro, debbono pronunciarsi a
favore dei soli studenti oggi ricorrenti, fermo restano
l’obbligo dell’Università di attivarsi d’ufficio anche a
favore degli altri studenti che abbiano versato quanto
divenuto indebito, a seguito dell’annullamento degli
atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e
si liquidano a carico della parte resistente in € 3.
000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
così provvede:
accoglie il primo motivo del
ricorso principale e del ricorso recante motivi
aggiunti, e per l’effetto annulla gli atti impugnati,
per la parte in cui hanno determinato la contribuzione
studentesca oltre la soglia del 20%, e quindi in
eccedenza dell’1,331%;
accoglie il terzo e sesto motivo
aggiunto, annullando gli atti impugnati nella parte ad
essi relativi;
respinge il secondo, quarto e
quinto motivo aggiunto;
condanna l’Università a restituire
l’indebito conseguente alla presente pronuncia, come in
motivazione.
condanna l’Università a rifondere
le spese, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di
legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa. |