Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Onorario avvocati: il giudice non può ridurre il compenso del legale senza motivarne la decurtazione- n. 25351 del 29 novembre 2011)-commento e testo-

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 Diritto.it

 

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione (n. 25351 del 29 novembre 2011), in relazione al ricorso proposto da un avvocato per ottenere la cassazione dell’ordinanza del Tribunale che aveva decurtato notevolmente il compenso professionale per l’attività difensiva svolta.

Il ricorrente lamentava, in particolare, l’errata applicazione delle tariffe forensi determinate dal D.M. 585/1994 e non quelle di cui al D.M. 127/2004, nonché l’omesso rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell’art. 15 della tariffa forense.

 

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che in caso di successione di tariffe professionali, per determinare quale tariffa va applicata è necessario tenere distinte le diverse voci che compongono la parcella dell’avvocato: il rimborso delle spese giustificate (cd. spese vive), i diritti e l’onorario. I diritti sono il compenso per attività meramente formale, cui corrisponde il criterio di determinazione in misura fissa. L’onorario è il compenso per l’opera di carattere intellettuale prestata dall’avvocato e la sua determinazione varia da un minimo ad un massimo.

I diritti vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell’atto stesso in cui sono compiute, mentre gli onorari, in virtù del carattere unitario dell’attività difensiva, devono

essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine o l’attività difensiva si è esaurita, senza che sia dato utilizzare la più favorevole tariffa in vigore all’epoca della liquidazione del credito del difensore.

In merito, poi, alla liquidazione delle spese processuali, la Corte ha affermato che il giudice che riduce l’ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l’obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l’inderogablilità dei compensi per le prestazioni di avvocato sancita dall’art. 24 della legge 794/1992. Il giudice, infatti, non può limitarsi ad una globale determinazione in misura inferiore a quella richiesta dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma del richiamato art. 24 (Biancamaria Consales).

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 novembre 2011, n. 25351

Avvocato e procuratore - Onorari e diritti - Liquidazione - Riduzione dell’importo rispetto alle richieste di parte - Onere di motivazione voce per voce - Necessità - Fondamento

 

Svolgimento del processo

 

Con atto notificato il 27 febbraio 2006, l'Avv. G. D. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria C.V. del 29 maggio 2005, che - nell'ambito di un procedimento ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) - ha liquidato in suo favore il compenso professionale per l'attività difensiva prestata nei confronti del Comune di San Prisco in una causa di pagamento di indennità per occupazione illegittima, decurtandolo notevolmente.

L inumalo non ha resistito.

 

Motivi della decisione

 

1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'errata applicazione della norma regolatrice della materia (DM. 5/10/1994 n. 585 e DM. n. 127 del 2004.

1.1 Il motivo è infondato perché il Tribunale di Santa Maria C.V. ha correttamente applicato la tariffa forense approvata con DM. n. 585 del 1994, dato che l'incarico professionale era cessato già il 15 marzo 2004, prima che entrasse in vigore la tariffa forense approvata con DM n. 127 del 2004, entrato in vigore il 2 giugno 2004.

1.2. E' bene evidenziare che in caso di successione di tariffe professionali, per determinare quale tariffa forense va applicata è necessario tenere distinte le diverse voci che compongono la parcella dell'avvocato e, cioè:: il rimborso delle spese giustificate (ed. spese vive), i diritti e gli onorari di avvocato. I "diritti" sono il compenso per attività meramente formale (tradizionalmente propria della funzione di procuratore), cui corrisponde il criterio di determinazione in misura fissa. L'"onorario" è il compenso per l'opera di carattere intellettuale prestata dall'avvocato. La sua determinazione varia da un minimo ad un massimo, (a certe condizioni si può derogare sia al minimo che al massimo). Ora, gli onorari di procuratore (cioè i diritti di avvocato) vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute, mentre gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, o l'attività difensiva si è esaurita, senza che sia dato utilizzare la più favorevole tariffa in vigore all'epoca della liquidazione del credito del difensore.

1.3 Nell'ipotesi in esame considerato che la causa, per cui era stato conferito 1 i mandato difensivo, è stata cancellata -come lo stesso ricorrente evidenzia, il 15 marzo 2004, bisogna ritenere che sia le prestazioni del procuratore sia l'attività difensiva si erano esaurite e concluse con la cancellazione della causa, comunque, alla data del 15 marzo 2004,. Né è pensabile che l'eventuale comunicazione di cancellazione della causa che l'avvocato rende al proprio cliente sia anche essa una attività difensiva perché si tratta di una trasmissione i; di comunicazione che la cancelleria rende alle parti presso il domicilio del loro difensore. E di più, sarebbe impensabile che quella comunicazione potesse essere data oltre quasi tre mesi e, cioè dopo il 2 giugno 2004,data di entrata in vigore della nuova tariffa forense.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta -come da rubrica- omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 i cpc). Secondo il ricorrente il Tribunale di Santa Maria C.V. nel determinare gli onorari nella misura complessiva di 6. 7.043,00 non avrebbe fatto alcun riferimento alle singole voci applicate o meno. Nessuna idonea motivazione avrebbe dato il Tribunale in merito alle singole voci indicate nella nota spese allegata agli atti del fascicolo e, cioè: studio della controversia, consultazione cliente, ricerca documenti, preparazione e redazione comparsa di costituzione, assistenza, consulenza tecnica, comparsa conclusionale, opera prestata per la conciliazione. Con la liquidazione complessiva della somma di 6.7.043,00 per onorari e senza alcuna specificazione in mento avrebbe precluso — evidenzia il ricorrente- la possibilità di controllare il rispetto dei minimi tariffari e di denunciare l'eventuale violazione dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerati.

2.1 Il motivo è fondato.

2.2 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di liquidazione di spese processuali (v. fra le numerose sentenze, la 8295/2007, la 13085/06, la 8158/03, la 11483/02, la 5005/99, la 10864/98), il giudice che riduce l’ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l'obbligo d'indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall'articolo 24 legge 794/42. Il giudice, infatti, non puoi limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore a quelle richieste dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma del richiamato articolo 24.

2.3 Nella specie, il Tribunale di Santa Maria C.V. ha liquidato per intero l'importo per onorari, senza indicare i criteri adottati nella liquidazione ed i motivi in base ai quali ha ritenuto di escludere talune voci e, comunque, di ridurre gli importi richiesti.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta - come da rubrica - mancata applicazione della norma regolatrice della materia (art. 15 disposizioni generali della tariffa forense) e omessa motivazione in merito. Il Tribunale di Santa Maria C.V. avrebbe omesso, secondo il ricorrente, di liquidare, malgrado fosse stato richiesto/il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 della Tariffa forense, sia che fosse applicabile quella del 1994 quella del 2004.

3.1 Il motivo è fondato perché il Tribunale non ha provveduto - e avrebbe dovuto provvedere a liquidare il rimborso forfettario delle spese generali.

3.2 E' bene evidenziare che la lettera e la ratio della disposizione di cui all'art. 15 D.M. n. 585 del 1994 o all'art. 12 del DM. n. 172 del 2004, inducono a ritenere che il rimborso forfettario delle spese generali dovuto all'avvocato e al procuratore a norma della tariffa professionale forense in ragione del 10% degli onorari e dei diritti (o come afferma l'art. 12 del DM n. 172 del 2004 il 12,50% sull'importo degli onorari) spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica o di espressa richiesta, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali. Non vi è dubbio, infatti, che in base alle varie tariffe professionali succedutesi nel tempo il rimborso forfettario sulle spese processuali/costituisce una componente delle spese giudiziali.

In definitiva, vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo, l’ordinanza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione del Tribunale di Santa Maria C.V. per un nuovo esame nel rispetto dei principi già indicati e anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria C.V. in diversa composizione.

 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici