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Condominio e difetti di costruzione: competenza del giudice di pace-Cassazione civile, Sezioni Unite, Ord. n.21582 del 19/10/2011

 

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"la Corte dichiara la competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealta' processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimita' al giudice togato. "

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONI UNITE CIVILI

 

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati;

 

…  ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA  sul ricorso 12284-2009 per regolamento di competenza d'ufficio proposto da: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA  con ordinanza del 16/05/2009 nella causa r.g. n. 1873/2008 tra;

 

CONDOMINIO Alfa in REGGIO CALABRIA;

 

                                                                                     ricorrente non costituitosi in questa fase                                                              Contro  Caio e FIGLI

 

Resistente non costituitosi in questa fase  Udita la la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2011  dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO.

 

 

                                           SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha dichiarato con sentenza la propria incompetenza per materia a conoscere della  controversia instaurata dal condominio nei confronti dell'impresa costruttrice per il risarcimento dei danni richiesti ex  art. 1669 c.c. in relazione a difetti di costruzione del fabbricato e quantificati in 1820 euro.

 

 

II Tribunale di Reggio Calabria, dinanzi al quale la causa e' stata riassunta, con ordinanza del 19 maggio 2009 ha  richiesto a questa corte, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando che, per essere stata fatta valere la  responsabilita' extracontrattuale del costruttore, la domanda aveva ad oggetto un bene mobile, id est la somma di denaro  richiesta in citazione, con conseguente competenza del Giudice di Pace adito.

 

Le parti non hanno svolto attivita' defensionale.

 

 

Con ordinanza interlocutoria n. 25480 del 7 ottobre 2010 la seconda sezione civile ha rimesso gli atti del procedimento  al Primo Presidente, che li ha a sua volta trasmessi a queste Sezioni Unite, in ragione di un ravvisato contrasto  sincronico tra le sezioni semplici della Corte sulla competenza del Giudice di Pace per le controversie aventi ad oggetto  diritti reali o personali relativi a beni immobili rientranti nella sua competenza per valore.

 

 

Il collegio remittente osserva che, se, da un lato, e' stato ritenuto competente il Tribunale in controversie relative al  pagamento di canoni di locazione ovvero d'indennita' per l'occupazione abusiva di suolo demaniale, che pure hanno  come petitum immediato una somma di denaro (Cass. 10787/1996; Cass. 4304/2004), dall'altro e' stato viceversa  affermato che la domanda di risarcimento del danno subito da un immobile dovrebbe ritenersi assoggettata alla  competenza per valore del giudice di pace - ove il valore sia, naturalmente, compreso nel limite previsto dall'art. 7  primo comma cod. proc. civ. – posto che oggetto della domanda e' pur sempre una somma di danaro, senza che rilevi il  titolo di godimento del bene (cosi' Cass. 17039/2010, in fattispecie concernente una domanda risarcitoria proposta da un  condomino nei confronti di altro condomino per il ristoro di danni da quest'ultimo arrecati all'unita' immobiliare  dell'attore in conseguenza dell'esecuzione di opere edili nella sottostante porzione di fabbricato) .

 

 

                                                 MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Il ricorso per regolamento d'ufficio e' inammissibile.

 

1.1. Costituisce ius receptum presso questa corte regolatrice, difatti, il principio di diritto secondo il quale, ai sensi  dell'art. 45 cod. proc. civ., l'esperimento del regolamento di competenza d'ufficio postula che emessa dal giudice adito  per un determinato processo la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile e  riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest'ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi  profili e sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile spetta al primo ovvero ad  un terzo giudice, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il  secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa e' stata riassunta,  nell'escludere di essere munito di competenza per materia, sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragioni  di valore, dovendo ritenersi ogni questione relativa a questo ultimo profilo preclusa (Cass. n. 19792 del 2008; 5032 del  2000).

 

2. Tanto premesso, la Corte ritiene, peraltro, di dover formulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 363 c.p.c., un principio  di diritto in subiecta materiae, attesane la indubitabile rilevanza non solo giuridica - dibattendosi, nella specie, di  tematica di largo interesse, riconducibile a parte considerevole della competenza della magistratura onoraria (e dunque  della stessa domanda di giustizia civile), in una materia in cui il limitato valore delle liti rende ancor piu' difficilmente  tollerabile il dispendio di risorse causato da incertezze rimediali sul piano processuale.

 

 

2.1. Nel provvedimento di rimessione, il collegio della seconda sezione civile non manca di osservare, e non senza  fondamento, che la bonta' della tesi dominante - a mente della quale deve ritenersi esclusa ratione materiae la  competenza del giudice di pace in tutte le controversie immobiliari, cioe' per tutte le cause afferenti a diritti tanto reali  quanto personali relativi a beni immobili, tali pretese rinvenendo la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto,  riguardante un bene immobile - potrebbe essere non infondatamente sottoposta a revisione critica.

 

 

2.2. Il filone interpretativo predicativo della competenza del Tribunale con riguardo a controversie che abbiano come  causa petendi un immobile, pur se accompagnate da un petitum immediato avente ad oggetto una somma di denaro nei  limiti del valore indicato dal richiamato art. 7, non appare, difatti, in alcun modo consonante con l'evoluzione del  sistema processualcivilistico e, soprattutto, con l'intento deflattivo mostrato dal legislatore ormai da lungo tempo.

 

3. E' pertanto convincimento di queste Sezioni Unite che la competenza, nel caso di specie, debba dirsi devoluta al  Giudice di Pace. Per le ragioni che qui di seguito si va ad esporre.

 

 

4. Va in premessa osservato come il modello di giudice disegnato dal legislatore del 1991 - "a meta' tra onorarieta' e  professionalita' ed investito, ex art. 7 c.p.c., di una competenza ben piu' che bagatellare", come osserva un'attenta dottrina  - abbia assorbito l'intera competenza per valore del conciliatore e del pretore, oltre ad incunearsi in materie  statisticamente assai rilevanti per il contenzioso civile con l'obbiettivo primario di ridurre l'enorme carico di lavoro della  magistratura togata, gravemente compromissivo della credibilita' e dell'effettivita' dell'amministrazione della giustizia  civile.

 

 

4.1 Una prima, diacronica ricognizione del dato normativo consente cosi' di cogliere il progressivo aumento della  competenza non solo sotto il profilo del valore delle controversie, ma anche della loro rilevanza sociale rispetto a quelle  riservate al vecchio giudice conciliatore. Il nuovo magistrato onorario (come ancora rilevato acutamente in dottrina)  nasce allora come organo da preporre a difesa delle regole della convivenza e della tolleranza, poiche' proprio in ordine  a siffatte questioni l'elevato costo della giustizia aveva privato il cittadino della tutela giudiziaria, mentre il proposito di  fare di tale giudice una sorta di Ombudsman togato e' rimasto comunque vincolato a precisi limiti di competenza,  funzionali al raggiungimento di scopi non di mera deflazione, bensi' di piu' razionale distribuzione del carico giudiziario  tra giudici diversi: in definitiva (come si e' suggestivamente osservato), "ad un recupero dell'efficienza come valore  anche democratico, giacche' sono i soggetti piu' deboli, i soggetti subalterni, quelli normalmente piu' colpiti dalle  inefficienze del sistema e del sistema giurisdizionale, civile e penale".

 

 

4.2. Tali profili, etici prima ancora che giuridici, sembrano fondare l'attribuzione della competenza generale per valore  del giudice di pace gia' fissata nel limite massimo di euro 2.582,28 e ritoccata dalla novella n. 69/09 che l'ha innalzata a  5.000 euro - il cui triplice limite appare;

 

 

a) quello del valore in senso stretto desunto dal petitum;

 

b) quello del carattere mobiliare dell'azione desunto sia dalla causa petendi che dal petitum;

 

c) quello della mancanza di competenza per materia di altro giudice.

 

 

Tali limiti, ai fini di una loro corretta individuazione in concreto, devono essere sinergicamente interpretati,  rispettivamente, alla luce delle norme di cui agli artt. 10, 12 e 14 c.p.c. (con particolare approfondimento proprio  rispetto a quest'ultima norma, e cioe' alle "cause relative a somme di denaro e beni mobili").

 

 

4.3. Quanto al limite posto dal carattere mobiliare dell'azione, non sembra al collegio (in consonanza con quanto  osservato da parte di una attenta e pensosa dottrina processualcivitistica) che possa (alquanto semplicisticamente)  opinarsi e discorrersi di una sottrazione tout court alla cognizione del giudice di pace delle azioni aventi ad oggetto un  immobile, ovvero dell'esistenza di una espressa regola devolutiva ad altro giudice, retione materiae, delle pretese che  abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico o di fatto riguardante il sacrario della proprieta' immobiliare (atteso il  profondo mutamento socio-economico di tale concetto negli ultimi decenni, onde la sua non piu' attuale collocazione al  vertice dei valori meritevoli di tutela, come la piu' intima essenza della stessa Costituzione repubblicana mostra  all'interprete che ne esamini "evoluzione della scala dei valori frigido pacatoque animo).

 

 

5. Suona conferma di tale assunto ermeneutico la stessa attribuzione, ratione materiae, al giudice di pace, di  un'importante settore di controversie che affondano radici in un rapporto giuridico o di fatto riguardante un bene  immobile (le cause cd. di "vicinato"), le controversie, cioe', relative alla misura e modalita' d'uso dei servizi  condominiali, all'apposizione di termini ed osservanza di distanze tra alberi e siepi, alle immissioni. Competenza  assolutamente nuova, che istituisce il diritto sostanziale di agire in via ordinaria per la rimozione di un'altrui attivita'  illegittima o dei suoi effetti in capo al detentore (e non piu' al solo proprietario) di un immobile,  id est in capo al soggetto che si trovi In relazione con li bene anche in assenza di un rapporto obbligatorio qualificante  (locazione, comodato et similia), mentre le stesse azioni in tema di immissioni sono devolute ai giudice di pace non  soltanto nei loro aspetti di carattere reale ex art. 844 c.c., ma anche nelle implicazioni di carattere personale ex art. 2043, volte al risarcimento del danno in forma generica e specifica.

 

5.1. La scelta legislativa in subiecta materia testimonia, dunque, l'impredicabilita' di qualsivoglia preclusione "di  principio" ad una cognizione lato sensu (anche) "immobiliare" del giudice di prossimita', onde proprio il giudice di pace  ne sara' il giudice naturale allorche' la relazione che lega ii soggetto titolare della pretesa azionata all'immobile appaia,  nella sua piu' intima sostanza, del tutto ininf1uente.

 

 

6. Su di un piano piu' generale, non puo' poi sottacersi che il problema della distribuzione del contenzioso tra giudici di  tipo diverso e' risolto dall'attuale sistema processuale in base ai criteri del valore e della materia che, secondo un modulo  di discontinuita' operazionale, si combinano variamente tra loro in una dimensione di reciproca integrazione, resa palese  proprio dall'art. 7 del codice di rito, che determina in 5.000 euro il limite generale di valore non senza circoscriverne la  portata alle cause relative a beni mobili, e sempre che non siano attribuite, ancora con riguardo alla materia, alla  competenza di altro giudice.

 

7. La competenza generale per valore deve avere ad oggetto, quindi, beni mobili, intendendosi per tali anche i crediti  nascenti da negozio, da atto illecito, da pagamento d'indebito e da arricchimento senza causa.

 

 

7.1. Ma la competenza del giudice di pace anche relativamente a diritti collegati ad un diritto reale immobiliare - a  condizione che non si facesse questione, neppure incidentale, sul rapporto di diritto o di fatto con l'immobile non  sembra oggi seriamente contestabile, come autorevolmente (e del tutto condivisibilmente) sostenuto da quella dottrina  alla stregua della quale, per "causa relativa a beni mobili", sarebbe a intendersi qualsiasi controversia, personale o reale,  di accertamento, di condanna o costitutiva, relativa a cosa mobile, anche se diretta all'attuazione di un obbligo  pecuniario, che sia sinallagmaticamente collegato con un immobile, con esclusione quindi solo delle azioni reali o  personali immobiliari - mentre la stessa, mancata estensione della competenza del giudice di pace anche alle azioni  immobiliari sembrerebbe trovare giustificazione, in mente leqis, nella sola esigenza di non gravare insopportabilmente  il giudice di prossimita' del delicato contenzioso in materia di locazioni.

 

 

8. Non appaiono decisive le argomentazioni che la prevalente giurisprudenza di questa Corte adduce a sostegno della  tesi opposta (a mente della quale la competenza si determina in base al rapporto dedotto in giudizio, onde la sottrazione  alla competenza del giudice di pace di tutte le controversie su crediti che traggano origine da rapporti attribuiti alla  competenza per materia di altri giudici, anche nel caso in cui l'esistenza di tali rapporti, dedotti come causa petendi, non  sia contestata ed il giudizio abbia per oggetto esclusivamente il pagamento di somme nei limiti della competenza del  giudice di pace: Cass n. 1733 del 1992; Cass n. 10922 del 1996), volta ad escludere, nel caso di specie e in quelli ad  esso omogenei, la competenza del giudice di pace - conclusione cui pure perviene, sebbene attraverso un percorso  argomentativo piu' complesso, un filone giurisprudenziale piu' recente (che prende le mosse da Cass. 15100 del 2001,  per proseguire poi con Cass. n. 4304 del 2004, n. 2143 del 2006, n. 2945 del 2008), il quale, partendo dall'assunto che la  portata del canone attributivo del "valore" avrebbe valenza solo residuale, apina che l'indagine sul giudice competente  vada condotta verificando, anzitutto, se la controversia rientri in uno dei casi in cui essa gli sia devoluta per materia,  risultando, in caso affermativo, inutile ogni ulteriore riscontro sul valore e sul territorio (e senza che l'assunto venga  intaccato qualora il giudice conosca solo, o neppure, in via incidentale del rapporto sottostante relativo al bene  immobile, perche' il giudicato si formerebbe su tutto cio' che e' stato oggetto di decisione, compresa la soluzione di  questioni costituenti l'antecedente logico necessario o presupposto logico essenziale della decisione).

 

 

8.1 Gli argomenti addotti a sostegno della tesi restrittiva possono, in definitiva, essere cosi' sintetizzati;

 

 

a) In primis, il dato testuale, la locuzione, cioe', secondo la quale "il giudice di pace e' competente per cause relative a  beni mobili";

 

b) La scelta di limitare la competenza del giudice di pace alle cause relative a beni mobili esprimerebbe la volonta' del  legislatore di non discostarsi, su questo punto, da quanto disposto dall'art. 7 previgente per il conciliatore;

 

c) La competenza si determinerebbe in base al rapporto dedotto in giudizio anche nel caso in cui l'esistenza di tali  rapporti non sia contestata ed il giudizio abbia per oggetto esclusivamente il pagamento di somme nei limiti della  competenza del giudice di pace;

 

d) la riserva contenuta nell'art. 7 c. p.c., nel testo novellato dalla legge n. 373 del 1991, attribuisce alla competenza per  valore portata di canone operativo dotato di valenza solo residuale, destinato, percio' ad operare solo se la competenza  non sia assegnata per materia o in via funzionale ad altro giudice;

 

e) l'aspetto "qualitativo" della controversia ha una determinante incidenza quale criterio selettivo del giudice  competente;

 

f) Nelle "cause relative a beni mobili" rientrano le controversie nelle quali sono in discussione diritti reali, personali o  potestativi concernenti i beni che l'art. 812 c.c. non qualifichi immobili, cio' rappresentando il limite oggettivo e  generale entro il quale e' circoscritta la cognizione del giudice di pace, con le sole eccezioni poste dalla disposizione  citata che la estende alla materia immobiliare, ma nei soli casi tipici previsti al comma 2 rappresentati, al n. 1) dalle  cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi  riguardo il piantamento di alberi, (per intendersi le ipotesi di cui all'art. 892 c.c.), ed al n. 2) dalle cause relative alla  misura ed alle modalita' d'uso dei servizi condominiali;

 

g) il giudicato si andrebbe a formare su tutto cio' che ha formato oggetto di decisione compresa la soluzione di questioni  costituenti l'antecedente logico necessario e presupposto essenziale della decisione (potendo ad essa adattarsi la  qualificazione, di origine dottrinale, di c.c. accertamenti incidentali ex sistema: cosi' Cass. n. 1497/1987 e n. 21232 del  2010).

 

 

8.2. Premesso che, con riguardo a tale ultima considerazione in tema di giudicato, par lecito obbiettare che solo qualora  la discussione sul diritto reale dell'Immobile sfoci in una vera e propria domanda di accertamento incidentale ex art. 34  c.p.c. (tale da rendere necessaria una pronuncia con efficacia di giudicato) verrebbe legittimamente a cadere la  competenza del giudice di prossimita', mentre il mero dubbio sulla proprieta' non dovrebbe ne potrebbe costringere  l'attore ad addossarsi la spesa sproporzionata di un giudizio di fronte al Tribunale (come pure correttamente si e'  osservato in dottrina; sul punto, amplius, sub 9.1.), punto di partenza dell'analisi della questione di competenza ancor  oggi dibattuta sembra poter essere la norma di cui all'art. 813 c.c., che estende le disposizioni di legge concernenti i beni  immobili, applicandosi ad altri diritti il regime dei beni mobili: onde la legittimita', in premessa, dell'estensione del  regime dei beni mobili ai diritti personali sui beni immobili, con la conseguenza che la competenza del giudice di pace  andrebbe non illegittimamente individuata attraverso una valutazione congiunta di petitum e causa petendi.

 

 

8.3. Non senza significato appare ancora rammentare il risultato ermeneutico cui, In passato, dottrina e giurisprudenza  erano concordemente pervenuti nel ritenere di competenza del conciliatore (nei limiti del valore fissato dalla legge) le  cause aventi come oggetto un diritto di credito pur sinallagmaticamente vincolato con un immobile: tra le altre, quelle  aventi ad oggetto il pagamento del prezzo dell'alienazione, il pagamento di un canone enfiteutico, il risarcimento dei  danni arrecati all'immobile.

 

 

8.4. Significativa appare, in proposito, la fattispecie della riscossione dei contributi condominiali, in relazione alla quale  non potrebbe escludersi la competenza del giudice di pace (attesa la pretesa limitazione tout court della sua competenza  "alle cause inerenti beni mobili") sul rilievo che i contributi in oggetto afferiscono all'edificio condominiale, non  potendosi se non arbitrariamente collocare la controversia inerente alla declaratoria di debenza o di non debenza dei  contributi stessi sul piano della stretta inerenza all'immobile onerato - onde la relativa collocazione nell'orbita delle cd. controversie immobiliari, come tali escluse a contrario dalla competenza del giudice di pace delineata dall'art. 7, primo  comma, c.p.c. Se e' vero, difatti, che il cd, "onere" condominiale si colloca, piu' propriamente, nell'ambito delle cd. obligationes propter rem (con oggettiva connessione tra tltolarita' del diritto ed obbligazione contributiva e con  trasferimento ipso facto ai terzi acquirenti dell'unita' immobiliare onerata), sembra del tutto priva di fondamento  normativo, nella specie, ['esclusione della competenza (per valore) del magistrato onorario sol perche' diretta  all'attuazione di un obbligo pecuniario che sia sinallagmaticamente collegato all'immobile, non rinvenendosi differenze  ne' morfologiche ne' funzionali tra la "misura e modalita' d'uso dei servizi condominiali" e i relativi contributi (questioni  tutte omogeneamente, riconducibili, quoad obiectum, a diritti di comproprieta' immobiliare).

 

 

9. Le "cause relative a beni mobili" possono, pertanto, del tutto legittimamente esser ritenute quelle aventi per oggetto  immediato beni mobili (nell'accezione concettuale ricavabile per esclusione dalla disposizione contenuta nell'art. 812  c.c.) e tutte le altre che si riferiscano a diritti tendenti all'attuazione di un obbligo pecuniario, ancorche' collegato ad un  diritto reale immobiliare, con la conseguenza che il giudice di pace deve ritenersi competente a giudicare sulle azioni  personali concernenti beni immobili e, in particolare, sulle cause che hanno per oggetto somme di denaro relative a quei  beni le quali non involgano questioni su! rapporto  giuridico o di fatto con i medesimi.

 

9.1. E' pacifico che Il giudice di pace si pronuncera' con efficacia di giudicato solo  su diritti che non abbiano per oggetto alcuno dei beni Qualificati immobili dall'art. 812 C.C., non importa se il diritto in  questione sia un diritto di credito, un diritto reale o un diritto potestativo; tuttavia, la condizione che non venga in  questione affatto, neppure in via incidentale, il rapporto giuridico di diritto o di fatto con l'immobile, non sembra  conforme al principio che la competenza si misura sulla causa della domanda e che ogni giudice ha il potere di  conoscere in via puramente strumentale, al fine dell'accoglimento o del rigetto della domanda stessa. Questioni che in se'  considerate esulano dalla sua competenza, onde, nella controversia relativa ad un credito di denaro, solo al fine della  decisione su codesto credito il giudice indaga circa il diritto dell'attore sull'immobile (come e' regola ogni volta che si  pretenda il risarcimento in dipendenza di danni arrecati ad un immobile, presentandosi, in tal caso, la questione  pregiudiziale sulla proprieta' o sul possesso dell'immobile in via necessaria perche' occorre essere ovviamente  proprietario o possessore dell'immobile per avere diritto al risarcimento). Solo qualora la discussione sul diritto reale o  sul possesso dell'immobile sfoci in una domanda di accertamento incidentale, in guisa da rendere necessaria una  pronuncia con efficacia di giudicato sul diritto reale immobiliare o sul possesso, potra' ritenersi impredicabile la  competenza del giudice di pace (come impredicabile era apparsa, in passato, quella del conciliatore), salvo che tale  accertamento incidentale non appaia prima facie del tutto infondato nonche' strumentale - in violazione dei principi di  lealta' processuale - al solo spostamento di competenza, dal giudice di prossimita' a quello togato.

 

 

10. Con piu' precipuo riguardo alle controversie di natura risarcitoria, non puo' non convenirsi, poi, con quella parte della  dottrina a mente della quale, una volta riconosciuta la competenza del magistrato onorario nel settore della  responsabilita' civile, non avrebbe senso stabilire distinzioni in ordine alla natura dei danni, essendo identici i problemi  interpretativi e di ricostruzione della fattispecie, quale che sia il tipo di danno che viene in considerazione, mentre, sotto  un piu' generale profilo, non puo' ignorarsi come non esista fattispecie di competenza per valore che non contenga,  inevitabilmente, elementi afferenti al tipo di rapporto giuridico dedotto in giudizio, non essendo ravvisabili, in seno  all'ordinamento  processualcivilistico attuale, fattispecie di competenza per valore "pura", poiche' essa abbraccia regole la cui  applicazione dipende, oltre che dal valore stricto senso, anche dal tipo di rapporto giuridico o di provvedimento  giurisdizionale, onde la sua afferenza a fattispecie complesse, costituite da un elemento attinente al tipo di rapporto  giuridico o di provvedimento giurisdizionale e da un elemento quantitativo; la competenza per materia, viceversa, viene  fissata da regole la cui applicazione dipende unicamente dal tipo di rapporto giuridico o di provvedimento  giurisdizionale, caratteristica saliente risultandone quella di attenere a fattispecie semplici, nelle quali non compare  nessun altro elemento qualificativo specifico.

 

 

10.1. Deve allora convenirsi, in proposito, con quella dottrina che osserva come il termine "materia" non abbia un  significato preciso nella terminologia processuale, sicche' definire la competenza che ne consegue come quella che  dipende dal tipo di rapporto giuridico o dal tipo di provvedimento giurisdizionale finirebbe per assorbire in se stessa  tutta la competenza per valore e gran parte della competenza per territorio.

 

 

11. Il significante costituito dal carattere mobiliare dell'azione, pertanto, non e' traducibile in un significato di limite di  petitum della domanda, apparendo, difatti, alquanto semplicistica l'affermazione per cui ogni azione avente ad oggetto  un immobile sarebbe ipso facto sottratta alla cognizione del giudice di pace. Da tale cognizione, di converso, devono  ritenersi escluse le sole azioni reali immobiliari (le azioni la cui causa petendi sia, cioe', costituita da un diritto reale) ma  non quelle personali, ancorche' riferite ad un immobile, che ben potranno essere conosciute, viceversa, dal giudice di  prossimita'.

 

 

11.1. Deve, pertanto, darsi seguito a quella recente giurisprudenza, sino ad oggi minoritaria, che, premessa una corretta  esegesi del sintagma "bene mobile", collocato il bene "somma di denaro" all'interno di tale categoria concettuale,  richiamato il concetto di petitum mediato come legittimo criterio attributivo della competenza, osserva che, allorquando  si eserciti una pretesa di risarcimento danni per equivalente assumendo che il danno si e' verificato ad un immobile  (quale che ne sia il titolo di godimento), il diritto fatto valere, avendo ad oggetto una somma di danaro - e, quindi, un  petitum mediato inerente il conseguimento di un bene della vita rappresentato da un bene mobile -, e' per definizione un  diritto concernente una cosa mobile, qual e' il danaro e, pertanto, agli effetti dell'art. 7 c.p.c., comma 1, la relativa  domanda e' senz'altro riconducibile all'ambito della competenza generale mobiliare cosi' prevista a favore del giudice di  pace (cosi' Cass. n. 17039 del 2010).

 

 

11.2. Viene cosi' correttamente e condivisibilmente relegata nella sfera ell'irrilevante giuridico il nesso tra la somma  chiesta a titolo di risarcimento il danno-evento rappresentato dalla lesione lamentata dall'attore riguardo ad un bene  immobile, poiche', essendosi fatta valere una pretesa risarcitoria per equivalente per tale lesione, la sua riferibilita' ad un  immobile perde di consistenza giuridica al fine della corretta individuazione dell'oggetto del diritto fatto valere (il  danaro, id est una cosa mobile), onde la situazione proprietaria non e' destinata a spiegare influenza sull'individuazione  del petitum, bensi' sulla sola causa petendi, e cio' ai fini della corretta ricognizione dell'elemento di fattispecie costituito  dalla ingiustizia del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c, (cosi' ancora sentenza 17039/10 poc'anzi richiamata, che trova un  suo risalente precedente, con riguardo alla competenza del conciliatore, in Cass. n. 4476 del 1992).

 

 

12. La legittimita' del sillogismo bene mobile - somma di denaro - causa risarcitoria nel medesimo limite di valore trova  ulteriore conforto ermeneutico nell'art. 14 c.p.c, che accomuna, quanto a competenza, "le cause relative a somme di  denaro e a beni mobili". E' stato difatti osservato che la domanda con cui si fa valere una responsabilita' per fatto illecito  e si chiede un risarcimento in denaro e' certo una domanda per la quale opera un criterio di collegamento di valore ex  art. 14, primo comma, cod. proc. civ. (cosi' Cass. n. 2889 del 2003).

 

13. Gli argomenti che, in conclusione, appaiono idonei a corroborare la soluzione adottata oggi da queste sezioni unite  possono cosi' sintetizzarsi;

 

 

a) La corretta esegesi dell'art. 14 c.p.c, che accomuna, in punto di competenza, "le relative a somme di denaro" e quelle  inerenti "a beni mobili";

 

b) Il richiamo all'art. 813 c.c., che estende le disposizioni di legge concernenti i beni immobili ai soli diritti reali che  hanno ad oggetto beni immobili (mentre agli altri diritti si applica il regime dei beni mobili, ivi compresi, quindi i diritti  personali su immobili);

 

c) La corretta individuazione dell'elemento discriminante della fattispecie, costituito dalla causa petendi, che si risolve  in un titolo obbligatorio personale;

 

d) L'incoerenza e la disfunzionalita' di un sistema processuale che, per qualunque azione di risarcimento di danni anche  minimi ad immobili, in caso di un semplice dubbio sulla proprieta' o sul possesso, o addirittura anche nell'ipotesi di  relazione con l'immobile pacifica, costringesse l'attore ad addossarsi la spesa sproporzionata di un giudizio di fronte al  Tribunale, cosi' impegnando risorse umane e materiali dei relativi uffici;

 

e) La congiunta, coerente ed omogenea attribuzione del genus "cause di vicinato" (condominiali, distanze, immissioni)  al giudice di pace per materia, e senza limite di valore, rispetto alle quali il riferimento formale e sostanziale del diritto  azionato e' ontologicamente un bene immobile, oggetto necessario di cognizione seppure come mero antecedente logico, e conseguente incoerenza di un'esclusione tout court di analoghe vicende di tipo risarcitorio avente il medesimo  collegamento, sul piano morfologico e funzionale dell'azione esercitata, con il medesimo bene;

 

f) La rilevanza del diritto fatto valere (avente ad oggetto una somma di danaro) sub specie di petitum mediato inerente  al conseguimento di un bene della vita rappresentato da un bene mobile, per definizione "diritto concernente una cosa  mobile";

 

g) L'irredimibile esigenza di interpretazioni deflattive della materia del cd. contenzioso "minore".

 

 

14. Esula dai limiti della presente motivazione una approfondita analisi della natura della responsabilita' del costruttore  ex art. 1669 (della Quale e' cenno, sotto il profilo del cd. "cumulo", in Cass. ss.uu. 26972/08). Va soltanto osservato, ai  fini che Qui occupano il collegio, come l'art. 1669 c.c., disciplinando la responsabilita' dell'appaltatore per il caso di  danno ad edifici o altri beni immobili destinati per loro natura a lunga durata, abbia orientato la dottrina dominante sul  versante ermeneutico della sua qualificazione contrattuale, sia per la collocazione sistematica della norma che la  prevede, sia perche' vicenda nascente da contratto, sia perche' connessa all'obbligo di costruire a regola d'arte l'opera  commissionata (di garantirne cio' solidita' e durata). Aderendo a tale, piu' rigorosa impostazione della complessa  problematica in esame, ne conseguirebbe che l'obbligazione dedotta in giudizio, avendo ad oggetto la corretta  realizzazione dell'opus, renderebbe Indiscutibile la competenza del giudice di pace entro il previsto limite di valore.

 

 

14.1 E' noto, peraltro, come una consolidata prassi giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 15488/2006; Cass. n. 7634/2006; Cass. n. 26609/08; Cass. n. 8520/2006; Cass. n. 1748/2005; Cass. n. 1746/2005) collochi la responsabilita'  dell'appaltatore nell'orbita del torto aquiliano (e cio' sia per una piu' efficace tutela dei terzi danneggiati, che potrebbero  vedersi privi di Qualunque diritto azionabile, sia per finalita' e ragioni di carattere generale, costituite dall'interesse  pubblico - trascendente quello individuale del committente - alla stabilita' e solidita' degli immobili destinati ad avere  lunga durata, al fine di proteggere l'incolumita' e la sicurezza dei cittadini). Si ritiene, da parte della giurisprudenza di  questa Corte che, nella specie, si sia in presenza di una norma posta in rapporto di specialita' con quella dell'art. 2043  c.c. (anche se non manca Qualche isolata pronuncia predicativa del principio della coesistenza dei due titoli di  responsabilita', quale Quella di Cass. 1748/2005, che evidenzia, meritoriamente, la "indebita progressiva degenerazione  di una responsabilita' di schietta indole contrattuale" pur "dando per presupposto un "rapporto contrattuale").

 

 

14.2. Anche alla luce di tale, ormai cristallizzata ricostruzione della fattispecie in termini di responsabilita'  extracontrattuale, le conseguenze in tema di competenza di cui sinora si e' andato discorrendo non possono in alcun  modo mutare.

 

 

15. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

 

 

15.1 Ai sensi dell'art. 363 c.p.c., la Corte dichiara la competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per  valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto,  riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di  accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze  probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealta' processuale - allo  spostamento di competenza dal giudice di prossimita' al giudice togato.

 

 

                                                            P.Q.M.

 

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

 

Ai sensi dell'art. 363 C.p.C., dichiara la competenza per valore del giudice di pace anche con riguardo alle controversie  risarcitorie relative a beni immobili.

 

Cosi' deciso in Roma, li 21.6.2011  Depositato in cancelleria in data 19 ottobre 2011

 

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