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Diritto di cronaca limitato al guadagno sulla pubblicazione-Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 10 ottobre-24 novembre 2011 n.43317-Guida diritto.it

 

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Corona poteva  vendere le foto di Coco e Adriano in nome del diritto di cronaca ma non poteva usarle per fare pressione sui diretti interessati a scopo di lucro. Con la sentenza 43317 la Corte di cassazione coglie l’occasione per rimarcare i confini  tra il diritto di cronaca e il diritto all’immagine e lo fa condannando il fotografo romano per l’uso distorto del suo diritto a vendere immagini di personaggi noti ripresi in locali pubblici. Gli ermellini si discostano dalla parziale assoluzione della Corte d’Appello che aveva, nel caso dei due calciatori, escluso i reati di estorsione e tentata estorsione. Per i giudici di seconda istanza la somma “sborsata” da Coco, seimila euro, era corrispondente a quanto Corona avrebbe potuto ricavare vendendo lecitamente la foto in considerazione della notorietà dei personaggi.  Diverso l’avviso dei giudici di legittimità secondo i quali è proprio la costante presenza sugli organi di informazione  delle persone ritratte che avrebbe fatto abbassare il prezzo nel caso di foto di “routine”. A far lievitare le tariffa e a spingere il diretto interessato all’acquisto è, semmai, la situazione “inedita” ripresa. Né per gli ermellini ha un rilievo la considerazione di un pregiudizio tarato sulla data dello scatto, avvenuto a ridosso o meno di prestazioni agonistiche scarse,  o sul sesso dell’accompagnatore o accompagnatrice.  L’unica cosa che rende lecito il “commercio” dell’immagine è l’interesse dell’opinione pubblica a conoscere la notizia e lo scopo del professionista che fa il servizio. Quest’ultimo deve essere individuato nell’unica forma di utilizzazione economica consentita. 

 

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