Ambiente e diritto.it
E’ inammissibile per difetto di
lesività il ricorso avverso il verbale di rilevamento
fonometrico effettuato dall’ARPA , dal momento che tale
atto non presenta alcuna autonoma efficacia lesiva,
fungendo esclusivamente da presupposto per l’adozione di
ulteriori ed eventuali provvedimenti.
Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli
– T. s.r.l. (avv. Spallitta) c. Comune di Bagheria e
altri (avv. Rizzo), Assessorato Regionale del Territorio
e dell'Ambiente e altri (Avv. Stato)
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^- 12
dicembre 2011, n. 2333
N. 02333/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01532/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 1532 del 2006, proposto dalla Tipografia
Zangara Bagheria s.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Nadia Spallitta, con domicilio eletto presso il suo
studio sito in Palermo, piazza Lolli n.15;
contro
Comune di Bagheria, Corpo Polizia
Municipale - N.O.P.A. di Bagheria, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Angela Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio
dell’Avv. Massimo Fricano sito in Palermo, via
Caltanissetta n.1; Assessorato Regionale del Territorio
e dell'Ambiente, Agenzia Regionale per la Protezione
Ambiente Sicilia, Questura di Palermo, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso
i cui uffici domiciliano per legge in Palermo, via A. De
Gasperi n. 81;
nei confronti di
Visconti Pietro, rappresentato e
difeso dall'Avv. Giovanna Perniciaro, con domicilio
eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Nairobi
n.12;
Quanto al ricorso principale, per
l'annullamento
del rilevamento fonometrico
effettuato dall’ARPA Dipartimento regionale per la
protezione dell’ambiente del 4 maggio 2006;
dell’atto di diffida del 22 maggio
2005 della Questura di Palermo e laddove necessario del
verbale di accertamento n. 17 del 17 maggio 2006 del
Nucleo Operativo Polizia Ambientale di Bagheria nella
parte in cui rinvia al rilevamento fonometrico
dell’ARPA;
di ogni altro atto connesso,
conseguente e presupposto;
quanto al primo ricorso per motivi
aggiunti,
del rilevamento fonometrico
effettuato dall’ARPA Dipartimento regionale per la
protezione dell’ambiente del 4 maggio 2006;
dell’atto di diffida del 22 maggio
2005 della Questura di Palermo e laddove necessario del
verbale di accertamento n. 17 del 17 maggio 2006 del
Nucleo Operativo Polizia Ambientale di Bagheria nella
parte in cui rinvia al rilevamento fonometrico
dell’ARPA;
di ogni altro atto connesso,
conseguente e presupposto;
nonché per l’annullamento e/o la
dichiarazione di decadenza
della concessione edilizia n.
113/1983 rilasciata dal Sindaco di Bagheria il
20.12.1982 per la realizzazione di una sopraelevazione
consistente in un primo piano per civile abitazione, in
edificio sito in Bagheria via Cesare Abba di proprietà
del Sig. Visconti Pietro;
di ogni altro atto e provvedimento
concessorio e/o autorizzatorio, non noto alla ricorrente
relativo all’edificio sito in Via Cesare Abba in
Bagheria di proprietà del Sig. Visconti Pietro;
quanto al secondo ricorso per
motivi aggiunti,
per l’annullamento previa
sospensione
del rilevamento fonometrico
effettuato dall’ARPA Dipartimento regionale per la
protezione dell’ambiente del 4 maggio 2006;
dell’atto di diffida del 22 maggio
2005 della Questura di Palermo e laddove necessario del
verbale di accertamento n. 17 del 17 maggio 2006 del
Nucleo Operativo Polizia Ambientale di Bagheria nella
parte in cui rinvia al rilevamento fonometrico
dell’ARPA;
di ogni altro atto connesso,
conseguente e presupposto;
come integrato da motivi aggiunti;
per l’annullamento e/o la
dichiarazione di decadenza
della concessione edilizia n.
113/1983 rilasciata dal Sindaco di Bagheria il
20.12.1982 per la realizzazione di una sopraelevazione
consistente in un primo piano per civile abitazione, in
edificio sito in Bagheria via Cesare Abba di proprietà
del Sig. Visconti Pietro;
di ogni altro atto e provvedimento
concessorio e/o autorizzatorio, non noto alla ricorrente
relativo all’edificio sito in Via Cesare Abba in
Bagheria di proprietà del Sig. Visconti Pietro;
nonché per l’annullamento
dell’ordinanza n. 2 del 9 gennaio 2007 del Sindaco di
Bagheria e per la condanna dell’Amministrazione comunale
al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Comune di Bagheria, dell’Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente, dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambiente Sicilia, della
Questura di Palermo e di Visconti Pietro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 8 novembre 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e
uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato
alle Amministrazioni ed al controinteressato in epigrafe
indicato la società ricorrente, premesso che la propria
tipografia era nata nell’agosto del 1955 come impresa
familiare ed in seguito cresciuta negli anni sino a
trasformatasi in società con 14 dipendenti stabili; che
in data 4 maggio 2006, in assenza dell’interessata e
senza contraddittorio, il Dipartimento provinciale
dell’ARPA aveva effettuato un rilievo fonometrico presso
l’abitazione adiacente di proprietà del
controinteressato Visconti Pietro; che da tale
accertamento sarebbe emersa una presunta violazione
della L. 447/1995, poiché la rumorosità delle macchine
utilizzate nella tipografia avrebbe superato il limite
differenziale diurno d’immissione di cui al D.P.C.M.
14.11.1997, oltre che il differenziale di 3db; tutto
quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in
epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per 1)
violazione e falsa applicazione della L. 447/1995 e del
D.P.C.M. 14.11.1997 – violazione dell’art. 97 Cost. –
violazione e falsa applicazione della L. 10/91 – difetto
di istruttoria – eccesso di potere per travisamento dei
fatti, 2) eccesso di potere per illogicità manifesta –
violazione e falsa applicazione della Direttiva CE
98/327/EG, 3) violazione e falsa applicazione della L.R.
10/1991.
Con memoria depositata il 28.8.2006
si è costituito il controinteressato Visconti Pietro,
eccependo che il proprio immobile era stato costruito in
epoca antecedente a quello della ricorrente, sì che le
pretese violazioni edilizie asseritamente agevolanti la
propagazione del rumore dovevano ritenersi riconducibili
esclusivamente alla ricorrente; tutto quanto sopra
premesso, ha concluso per il rigetto del ricorso
avversario.
Con memoria depositata il 6.9.2006
si è costituito il Comune di Bagheria, eccependo
l’inammissibilità del ricorso per carenza assoluta di
giurisdizione e nel merito la sua infondatezza; ha
quindi concluso per il suo rigetto.
Con un primo ricorso per motivi
aggiunti ritualmente notificato alle Amministrazioni ed
al controinteressato in epigrafe indicati e depositato
il 4.12.2006, la ricorrente, premesso ulteriormente che
al solo scopo di non dovere interrompere l’attività di
tipografia aveva abbattuto il livello di immissione dei
rumori, installando per tutta la superficie di confine
una costosissima barriera acustica realizzata in
materiale fonoassorbente; che in ogni caso aveva
impugnato il provvedimento innanzi al TAR, sostenendo
che le propagazioni erano da ascriversi alle
irregolarità edilizie poste in essere dal
controinteressato; che nel costituirsi in giudizio
quest’ultimo aveva depositato la propria concessione
edilizia, dalla cui lettura era emerso che il medesimo
aveva realizzato opere non sanate ed in difformità dalla
concessione, oltre che ben tre piani in completa assenza
di qualsivoglia titolo concessorio; che la società
ricorrente aveva poi accertato, tramite un perito di
parte, che le opere realizzate dal controinteressato
erano state realizzate anche in violazione della
normativa tecnica di settore; che l’assenza del giunto
tecnico tra i due edifici agevolava la propagazione dei
rumori provenienti dalla propria tipografia; tutto
quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in
epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per 1)
violazione e falsa applicazione della L. 64/1974, della
L. 1086/1971, della L. 10/77 e ss.mm.ii., della L.R.
37/1985 e ss.mm.ii. - eccesso di potere per difetto di
istruttoria, difetto dei presupposti – motivazione
erronea, carente ed insufficiente – illogicità manifesta
– violazione dell’art. 97 Cost, 2) violazione
dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del
procedimento ex art. 10/91 e ss.mm.ii..
Con memoria depositata il
14.12.2006 il Comune di Bagheria ha eccepito la carenza
di interesse della ricorrente ad impugnare una
concessione edilizia rilasciata più di vent’anni
addietro e prima dell’acquisto della propria tipografia;
in secondo luogo la non attinenza delle censure al
provvedimento impugnato ma a fatti ed atti ad esso
successivi.
Con memoria depositata il
27.12.2006 il controinteressato Visconti Pietro ha
eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi
aggiunti relativamente all’impugnazione della propria
concessione edilizia, nonché la sua tardività; nel
merito, l’infondatezza della tesi avversaria per le
ragioni già esposte in senso alla memoria di
costituzione.
Con un secondo ricorso per motivi
aggiunti ritualmente notificato alle Amministrazioni
resistenti ed al controinteressato in epigrafe indicato
e depositato il 28.2.2007, la ricorrente, ulteriormente
premesso che aveva richiesto al Sindaco di adottare gli
opportuni provvedimenti in relazione alla situazione di
illegalità relativa all’immobile del controinteressato;
che l’Amministrazione comunale per contro aveva adottato
un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 9
L.447/1995, con cui le aveva ordinato di non emettere
rumori al di fuori delle fasce orarie 8.30-13.30 e
16.00-20.00; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i
provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone
l’illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione
della L. 447/1995 – violazione e falsa applicazione del
D.P.C.M. 14.11.1997 – illegittimità derivata, 2)
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della
L. 241/1990 e ss.mm.ii. – violazione e falsa
applicazione della L. 447/1995 – violazione e falsa
applicazione del D.P.C.M. 14.11.1997 – violazione e
falsa applicazione del D.M.16.3.1998 – eccesso di potere
per straripamento – illogicità manifesta, travisamento
dei fatti e difetto di motivazione – carenza dei
presupposti ed assenza di istruttoria – violazione
dell’art. 97 Cost..
Con memoria depositata il 10.3.2007
il controinteressato ha eccepito le medesime circostanze
già illustrate nelle precedenti memorie e la legittimità
dei propri titoli edilizi, già formatisi ovvero in via
di formazione in sede di sanatoria.
Con memoria depositata il 16.3.2007
il Comune di Bagheria ha eccepito l’inammissibilità
dell’ulteriore ricorso per motivi aggiunti, stante
l’assenza di specifico mandato in capo al difensore; nel
merito la legittimità dell’ordinanza contingibile
impugnata stante l’avvenuto superamento dei limiti di
legge da parte della ricorrente e la necessità di
provvedere a tutela della salute pubblica; ha quindi
concluso per il rigetto anche dell’ulteriore ricorso per
motivi aggiunti.
All’adunanza camerale del
20.3.2007, fissata per la trattazione dell’istanza
cautelare della ricorrente spiegata nel secondo ricorso
per motivi aggiunti, si sono costituite
l’Amministrazione regionale e quella statale resistente,
senza depositare memoria scritta ed instando per il
rigetto del ricorso avversario; all’esito della medesima
adunanza il Tribunale adito, con ordinanza n. 74/2007,
ha disposto consulenza tecnica d’ufficio volta ad
accertare: 1) la conformità del giunto tecnico tra gli
edifici alla normativa di settore; 2) quale parete
muraria sia stata costruita per ultima; 3) l’esistenza
di un nesso eziologico tra la propagazione dei rumori di
cui agli impugnati verbali dell’ARPA e l’assenza o la
consistenza del giunto tecnico; 3) l’esistenza di misure
di insonorizzazione nel fabbricato della ditta Zangara e
data di eventuale installazione delle stesse; 4)
l’eventuale conseguenza delle dette misure sulla
propagazione dei rumori.
All’adunanza camerale del
24.6.2008, fissata per la ulteriore trattazione
dell’istanza cautelare della ricorrente all’esito
dell’espletamento della disposta consulenza tecnica
d’ufficio, il ricorso, su richiesta dei procuratori
delle parti, è stato rinviato al merito.
Con memoria depositata il 28.9.2011
l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha fatto
rilevare la propria estraneità alla fattispecie ed il
proprio difetto di legittimazione passiva; la Questura
di Palermo, invece, ha eccepito la mancanza di lesività
della propria nota impugnata dalla ricorrente; tutto
quanto sopra eccepito, hanno concluso per
l’estromissione dell’Assessorato e la declaratoria
d’inammissibilità del ricorso originario per la parte
inerente la Questura.
All’udienza pubblica dell’8.11.2011
i ricorsi, su concorde richiesta dei procuratori delle
parti, sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso originario la
Tipografia Zangara Bagheria s.r.l. ha impugnato il
verbale del 4 maggio 2006 di rilevamento fonometrico
effettuato dall’ARPA, Dipartimento regionale per la
protezione dell’ambiente, la successiva diffida del
Questore del 22 maggio 2005 al rispetto dei limiti nelle
immissioni sonore provenienti dal proprio stabilimento
ed il verbale n. 17 del 17 maggio 2006 di accertamento
di illecito amministrativo.
Il ricorso è inammissibile sotto
due differenti profili.
E’ innanzitutto inammissibile per
difetto di lesività con riferimento al verbale di
rilevamento fonometrico effettuato dall’ARPA ed alla
successiva diffida della Questura al rispetto della
normativa di settore regolante le immissioni, dal
momento che entrambi tali atti non presentano alcuna
autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica della
ricorrente, fungendo esclusivamente da presupposti per
l’adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti.
E’ poi inammissibile per difetto di
giurisdizione con riferimento al verbale di accertamento
della sanzione amministrativa, poiché la contestazione
della medesima involge notoriamente una posizione di
diritto soggettivo da fare valere, salva diversa ed
espressa norma di legge, innanzi all’autorità
giudiziaria ordinaria.
Con ricorso per motivi aggiunti la
società ricorrente ha impugnato i medesimi atti
impugnati con il ricorso principale e la concessione
edilizia rilasciata al controinteressato nel lontano
1983.
Anche siffatto ricorso è
inammissibile.
Con riferimento ai primi valgono le
stesse considerazioni appena svolte circa l’assenza di
autonoma lesività ed il difetto di giurisdizione.
Con riferimento alla concessione
edilizia, invece, deve in primo luogo accogliersi
l’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata dal
controinteressato, poiché il ricorso è stato presentato
ben 16 anni dopo il rilascio del provvedimento
autorizzatorio, rilascio che deve ritenersi conosciuto
dal controinteressato in tutti i suoi aspetti stante la
realizzazione dei lavori assentiti (T.A.R. Trentino Alto
Adige Trento, Sez. I, 23.3.2011 n. 85; T.A.R. Campania
Napoli, Sez. II, 21.3.2011 n. 1582; C.d.S., Sez. V,
4.3.2009 n. 885).
In ogni caso il ricorso è anche
infondato nel merito, dal momento che la società
ricorrente svolge una serie di censure che non si
appuntano sulla legittimità del provvedimento impugnato,
ma evidenziano asserite violazioni edilizie poste in
essere dal controinteressato in difformità ed in assenza
del titolo concessorio al più legittimanti l’adozione di
ulteriori provvedimenti urbanistici repressivi.
Con il secondo ricorso per motivi
aggiunti la ricorrente impugna i medesimi atti già
impugnati con il ricorso principale e con il primo per
motivi aggiunti, nonché l’ordinanza n. 2 del 9 gennaio
2007 a firma del Sindaco di Bagheria.
Con riferimento ai provvedimenti
impugnati con il ricorso principale e con il primo per
motivi aggiunti valgono le medesime considerazioni sopra
svolte in punto di inammissibilità.
Il ricorso avverso l’ordinanza
sindacale testé detta è invece fondato sotto il dedotto
ed assorbente profilo dell’eccesso di potere per difetto
di istruttoria.
Con la predetta ordinanza
contingibile ed urgente adottata ex art. 9 della L.
447/1995 il Sindaco di Bagheria, a tutela della salute
pubblica, ha imposto una limitazione temporale della
attività imprenditoriale della ricorrente, prevedendo
della fasce orarie in cui svolgere l’attività di
tipografia, e ciò sul presupposto del superamento dei
limiti di immissione riscontrato circa un anno prima
dall’ARPA.
All’epoca dell’emissione
dell’ordinanza, tuttavia, la ricorrente aveva già
adottato gli accorgimenti esposti in ricorso e
concretatisi nell’insonorizzazione delle pareti della
tipografia, con la conseguenza che, prima dell’adozione
del provvedimento impugnato, l’Amministrazione comunale
avrebbe dovuto verificare l’attualità del superamento
dei limiti ascritti alla ricorrente.
Tale mancata attività istruttoria
inficia il provvedimento adottato che pertanto deve
essere annullato con assorbimento degli ulteriori
profili di doglianza.
Deve essere rigettata la domanda
risarcitoria spiegata nell’ultimo ricorso per motivi
aggiunti, poiché non vi è alcuna prova che la
contrazione dei guadagni prima e la chiusura
dell’attività economica dopo siano causalmente
riconducibili all’adozione del provvedimento sindacale
illegittimo.
Le spese di lite possono essere
compensate tra tutte le parti in ragione della
soccombenza reciproca.
Le spese di c.t.u. vanno poste
definitivamente a carico della parte richiedente e
soccombente sulla domanda rispetto alla quale la
predetta c.t.u. è stata considerata strumentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente
pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti,
dichiara inammissibili quello principale e quello per
motivi aggiunti depositato il 4.12.2006;
dichiara in parte inammissibile il
ricorso per motivi aggiunti depositato il 28.2.2007; per
la restante parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla
l’impugnata ordinanza n. 2 del 9 gennaio 2007 a firma
del Sindaco di Bagheria.
Compensa tra le parti le spese di
lite.
Pone a carico della parte
ricorrente le spese di c.t.u..
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera
di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.) |