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Urbanistica.Disciplina sulle
distanze applicabilità agli interventi di
ristrutturazione
Sono soggetti alla disciplina delle
distanze tutti gli interventi edilizi, ancorché definiti
come “ristrutturazione”, che comportino l'ampliamento di
edifici «all'esterno della sagoma esistente». Infatti la
disposizione di cui all’art 9, d.m. 2 aprile 1968 n.
1444, pur riferendosi (comma 1 n. 2) alla realizzazione
di "nuovi edifici", è applicabile anche agli interventi
di sopraelevazione e dunque anche alle ristrutturazioni,
quando comportano un incremento dell'altezza del
fabbricato.
N. 02654/2011
REG.PROV.COLL.
N. 00212/2009
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 212 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Rezzani Carlo Maria, Maggi Gaetano
e Tagliabue Marinella, rappresentati e difesi dagli avv.
Lorenzo Spallino e Paolo Fama', con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via del
Don, 3;
contro
Comune di Carate Urio,
rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Bianchi, Luigi
Sirtori, con domicilio eletto presso lo studio del
primo, in Milano, via Settembrini 35;
nei confronti di
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali,
Immobiliare San Marco Srl;
per l'annullamento
I) con il ricorso principale:
della delibera del Consiglio
Comunale n. 18 dell’8 settembre 2008, avente ad oggetto
l’approvazione definitiva del piano di recupero del
fabbricato sito in Via Diaz 4, nonché per quanto
occorrer possa, della delibera C.C. n. 23 del 10
dicembre 2007, avente ad oggetto l’adozione del medesimo
piano di recupero;
II) con motivi aggiunti depositati
in data 18 agosto 2009:
del nulla osta paesistico adottato
in data 25 maggio 2009, prot. 2461.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti
e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Comune di Carate Urio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 20 ottobre 2011 la dott.ssa Silvana Bini e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrente sono proprietari di un
immobile nel Comune di Carnate, con vista sul lago.
Con il presente ricorso hanno
impugnato la delibera del Consiglio Comunale n. 18
dell’8 settembre 2008, avente ad oggetto l’approvazione
definitiva del piano di recupero di un fabbricato
limitrofo alla loro proprietà, in cui si prevede
l’innalzamento di un piano, con conseguente privazione
di veduta del lago.
Avverso il piano di recupero sono
articolate le seguenti censure:
1) violazione dell’art 16 comma 3
L.U. e degli artt. 2 e 3 L. 241/90: il piano di recupero
non è stato sottoposto al parere della Soprintendenza;
2) violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 comma 2 lett. d) della LR 23/97 e 25 L.R.
12/2005: in base ad una interpretazione estensiva
dell’art 25 LR 12/2005 è stato consentito l’intervento
di recupero, con un aumento superiore al 10% del peso
insediativo, creando un nuovo corpo;
3) violazione e disapplicazione
dell’art 16 delle NTA del PRG in tema di altezza degli
edifici oggetto del Piano di recupero: viene creato un
nuovo piano, superando l’altezza consentita;
4) violazione dell’art 5 delle NTA
in tema di distanze: il nuovo piano viola le distanze
dai confini e dagli edifici; inoltre sono state
calcolate erroneamente, escludendo i corpi aggettanti;
5) violazione della normativa
regionale in tema di scansione procedurale dei piani
attuativi; mancata ripubblicazione del progetto:
l’Ufficio tecnico ha imposto prescrizioni sul progetto,
senza richiedere la necessaria ripubblicazione.
Con motivi aggiunti depositati in
data 18 agosto 2009 è stato impugnato il nulla osta
paesistico del 25 maggio 2009 prot. 2461, per opere in
variante al provvedimento paesistico n. 2155 del 11
aprile 2007, articolando la seguente censure:
6) eccesso di potere e violazione
di legge: difetto di motivazione, art 3 L. 241/90,
violazione e falsa applicazione della delibera di Giunta
Regionale n. 8/2121 del 15 marzo 2006: nel provvedimento
non si rinviene alcuna valutazione circa la
compatibilità dell’opera.
Si costituiva in giudizio
l’Amministrazione comunale intimata, sollevando
eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto del ricorso
nel merito.
Alla udienza del 20 ottobre 2011 il
ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. Con il ricorso principale viene
impugnata la delibera di approvazione del piano di
recupero, interessante un immobile limitrofo alla
proprietà di parte ricorrente; oggetto dei motivi
aggiunti è invece il parere paesaggistico reso sulla
variante al progetto.
2. In via preliminare si devono
esaminare le eccezioni di irricevibilità e di
inammissibilità.
2.1 Il ricorso è tempestivo,
essendo stato presentato per la notifica nel termine
decadenziale di 60 giorni, che decorre dall’ultimo
giorno di pubblicazione della delibera all’Albo
Pretorio. Nel caso di specie la delibera è stata affissa
dal 28 ottobre per 15 giorni, cioè fino al 12 ottobre,
mentre il ricorso è stato presentato agli Ufficiali
Giudiziari il 9 dicembre.
2.2 Anche l’eccezione di
inammissibilità è infondata.
Non solo infatti sussiste il
requisito della vicinitas, ma l’intervento ha comportato
anche una limitazione della veduta: è stato riconosciuto
l’interesse ad impugnare il titolo edilizio rilasciato a
terzi, in capo al proprietario limitrofo che,
“lamentando la lesione dell'interesse a godere della
veduta, dimostri la titolarità di una costruzione in
area limitrofa a quella di esecuzione dei lavori, anche
se non abbia fornito la prova che questi ultimi abbiano
cagionato un danno, costituendo questa una questione di
merito irrilevante sulla condizione dell'azione”
(Consiglio Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3744).
2.3 Totalmente inconferente
l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse
conseguente all’approvazione del PGT: si tratta infatti
di una asserzione priva di riscontro, dal momento che
nessuna disposizione del PGT pare abbia inciso sulla
efficacia del piano di recupero de quo.
3) Nel merito il ricorso merita
accoglimento, essendo prima facie fondato il motivo n. 4
(indicato nel ricorso al punto 9), relativo alla
violazione delle distanze.
Dalla ricostruzione dei fatti è
evidente che la torretta è stata ampliata e sostituita
con un nuovo piano, violando la distanza dai confini e
dagli edifici.
Contrariamente da quanto sostenuto
dall’Ufficio Tecnico, la misurazione deve ricomprendere
il vano scala, le rampe e il vano ascensore, in quanto
corpi aggettanti di misura superiore a mt 1,50.
Sostiene poi la difesa
dell’Amministrazione che trattandosi di
ristrutturazione, non devono essere rispettate le
distanze dal confine imposte dal regolamento edilizio
per le nuove costruzioni.
La tesi del Comune non è
condivisibile: questa Sezione ha anche recentemente
affermato che “sono soggetti alla disciplina delle
distanze tutti gli interventi edilizi, ancorché definiti
come “ristrutturazione”, che comportino l'ampliamento di
edifici «all'esterno della sagoma esistente» [cfr. le
«definizioni» di cui all'art. 27 comma 1 lett. e) n. 1),
l. rg. n. 12 del 2005, che testualmente annovera tale
fattispecie tra gli «interventi di nuova costruzione»]
T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 10 dicembre 2010, n.
7505).
Infatti la disposizione di cui
all’art 9, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, pur riferendosi
(comma 1 n. 2) alla realizzazione di "nuovi edifici", è
applicabile anche agli interventi di sopraelevazione e
dunque anche alle ristrutturazioni, quando comportano un
incremento dell'altezza del fabbricato.
4) Pertanto la fondatezza del
motivo è sufficiente per accogliere il ricorso e
annullare la delibera del C.C. 18/2008 di approvazione
del piano di recupero.
Gli ulteriori motivi possono essere
assorbiti.
L’annullamento del piano di
recupero comporta altresì la caducazione del nulla osta
paesistico impugnato con i motivi aggiunti, stante il
rapporto immediato, diretto e necessario con il piano di
recupero.
Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla
la delibera del C.C. 18/2008 di approvazione del piano
di recupero.
Condanna il Comune di Carate Urio
al pagamento delle spese di lite, quantificate in €
2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, da
liquidarsi a favore di parte ricorrente, in parti uguali
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera
di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo
Referendario
Silvana Bini, Primo Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2011 |