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Le leggi sul gioco del lotto
dettano delle regole precise al fine di garantire la
certezza del rapporto, l'individuazione del giocatore,
l'entità minima e massima di ogni giocata e le
proporzioni fra la giocata e la vincita, così modulando
il gioco in vista delle finalità per cui è stato
istituito, e contemporaneamente delimitando il rischio
corso dal giocatore a quello chiaramente predeterminato.
Gli accordi privati che ruotano intorno al gioco,
ancorché autorizzato, restano pertanto al di fuori di
ogni regolamentazione, nell'ambito di quei rapporti
sociali che la legge considera non meritevoli di tutela.
Corte di Cassazione, Sezione 3
civile, Sentenza 7 ottobre 2011, n. 20622
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario -
Presidente
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere
Dott. GIACALONE Giovanni -
Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella - rel.
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16602/2009 proposto da:
MA. OR. (OMESSO), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROLLE
CARLO giusto mandato in atti;
- ricorrente -
contro
CA. IM. (OMESSO), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio
dell'avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati SILVIA INGEGNERI, ELENA POLI
giusto mandato in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 414/2009
della CORTE D'APPELLO di TORINO, Sezione prima civile,
emessa il 06/03/2009, depositata il 25/03/2009; R.G.N.
421/2007;
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 06/07/2011 dal
Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l'Avvocato COSSU BRUNO;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che
ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il
18 settembre 2003 Ma. Or. ha convenuto davanti al
Tribunale di Torino Ca. Im. , chiedendone la condanna al
pagamento di euro 50.271,63, in rimborso della meta'
della somma da essa anticipata per giocare al lotto sul
numero ritardatario 14, sulla ruota di (OMESSO), fra il
(OMESSO). Assumeva l'attrice che la Ca. si era impegnata
a dividere con lei in parti uguali l'importo delle
giocate e dell'eventuale vincita; che essa aveva
anticipato le somme delle puntate senza che il numero
uscisse, finche' nel (OMESSO) aveva abbandonato il
gioco, divenuto troppo costoso. La Ca. aveva rifiutato
di rimborsare la meta' della spesa.
La convenuta ha resistito alla
domanda, negando che fosse intervenuto alcun accordo ed
eccependo comunque l'incoercibilita' della pretesa
promessa, ai sensi dell'articolo 1933 cod. civ.,
trattandosi di debito di gioco. Il Tribunale ha respinto
la domanda attrice. Proposto appello dalla soccombente,
sul rilievo che l'accordo intercorso con la Ca. era
collegato ad un gioco autorizzato dallo Stato e pertanto
si doveva ritenere munito di azione in giudizio, ai
sensi dell'articolo 1935 cod. civ., la Corte di appello
di Torino - con la sentenza impugnata in questa sede -
ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che
l'articolo 1935 sia applicabile solo nei rapporti
diretti fra il giocatore e l'organizzatore del gioco
autorizzato; non nei rapporti fra i giocatori.
La Ma. propone un motivo di ricorso
per cassazione, illustrato da memoria.
Resiste la Ca. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve essere preliminarmente
respinta l'eccezione di inammissibilita' del
controricorso per tardivita'. Assume la ricorrente che
la notificazione e' stata da lei ricevuta il 30
settembre 2009, oltre il termine di cui all'articolo 370
cod. proc. civ., che veniva a scadere il 28 settembre
2009, e che non e' applicabile alle notificazioni
effettuate dal difensore della parte, ai sensi della
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 1 il principio
enunciato dalla Corte costituzionale, per cui la
tempestivita' dell'atto deve essere individuata - per il
notificante - con riferimento alla data in cui la
notifica e' stata richiesta.
La tesi, peraltro immotivata, non
puo' essere condivisa. Le notificazioni effettuate dal
difensore ai sensi della Legge n. 53 del 1994 vanno
assoggettate ai medesimi principi applicabili alle altre
modalita' di notificazione, quanto alla decorrenza ed al
compimento dei termini processuali, non essendovi alcuna
ragione di differenziarne la disciplina, istituendo
ingiustificate disparita' di trattamento, per di piu'
con riguardo a principi enunciati dalla Corte
costituzionale a garanzia delle parti e dei loro diritti
di difesa.
Nella specie la notifica del
ricorso e' stata richiesta all'ufficio postale il 28
settembre 2009, ultimo giorno, utile ai sensi
dell'articolo 370 cod. proc. civ., sicche' deve
ritenersi tempestiva pur se l'atto e' stato ricevuto
dalla destinataria in data successiva.
2.- Con l'unico motivo,-
denunciando violazione degli articolo 1321, 1326, 1813,
1933 e 1935 cod. civ., R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933,
articolo 28; Legge 2 agosto 1982, n. 528, articoli 9 e
10 Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
1990, n. 303, articoli 14 - 17 la ricorrente assume che
- essendo dotato di azione il diritto del giocatore al
pagamento della vincita al lotto, trattandosi di gioco
autorizzato - analoga disciplina deve applicarsi ai
contratti collegati al gioco medesimo, quali gli accordi
intercorsi fra i giocatori per la ripartizione delle
spese inerenti alle puntate e dei guadagni provenienti
dalle vincite.
3.- Il motivo non e' fondato.
Va premesso che la stessa
ricorrente afferma di avere anticipato alla controparte
il denaro per le giocate nell'ambito di un rapporto nel
quale entrambe intendevano correre i rischi del gioco,
dividendone le spese e le eventuali vincite.
Essa non puo' pertanto invocare in
suo favore i principi piu' volte enunciati dalla
giurisprudenza in tema di mutuo fra giocatori, secondo
cui il mutuante ha normalmente azione in giudizio per la
restituzione delle somme mutuate, salvo che si dimostri
che egli stesso abbia voluto partecipare al gioco od
avesse un diretto interesse a favorire la partecipazione
al gioco del mutuatario (cfr. Cass. civ. Sez. 1, 6
aprile 1992 n. 4209; Cass. civ. Sez. 5 3, 31 gennaio
2008 n. 2386).
La ricorrente fonda la sua pretesa
su principi diversi, cioe' sul fatto che l'accordo da
essa stipulato con la Ca. (di cui questa peraltro
contesta l'esistenza) e' collegato ad un gioco
autorizzato e pertanto va anch'esso assoggettato alla
disposizione dell'articolo 1935 cod. civ. La tesi non
puo' essere condivisa.
L'articolo 1935 cod. civ. dispone
che "Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio,
quando siano state legalmente autorizzate", facendo
espresso riferimento ai rapporti del giocatore con la
lotteria, cioe' con l'ente che gestisce il gioco
autorizzato.
Nulla autorizza ad estendere la
medesima disciplina ai molteplici e variegati accordi
che possono ruotare intorno al giocatore ed ai suoi
compari, ma che non vengano ad assumere alcuna evidenza
esterna, ne' alcun rilievo, nei confronti dell'ente
organizzatore del gioco. Le leggi che regolano il gioco
del lotto, citate dalla ricorrente, non contengono alcun
accenno a tal genere di accordi e neppure formalmente
prevedono la possibilita' che la ricevuta della giocata
sia intestata a piu' persone. L'eventuale intestazione
plurima darebbe senz'altro luogo ad azione in giudizio,
venendo ad istituire un rapporto diretto fra i giocatori
e la lotteria. Ma la stessa regola non puo' valere per
gli accordi meramente privati fra 1 giocatori, che si
svolgono con modalita' normalmente Inidonee a fornire
alcuna certezza in ordine al relativi contenuti (non a
caso e' largamente controversa, nella specie, la stessa
esistenza dell'accordo) ed avvengono sotto la spinta di
motivazioni largamente influenzate da fattori
irrazionali.
Le leggi sul gioco del lotto
dettano regole precise al fine di garantire la certezza
del rapporto, l'individuazione del giocatore, l'entita'
minima e massima di ogni giocata e le proporzioni fra la
giocata e la vincita, cosi' modulando il gioco in vista
delle finalita' per cui e' stato istituito, e
contemporaneamente delimitando il rischio corso dal
giocatore a quello chiaramente predeterminato.
Gli accordi privati che ruotano
intorno al gioco, ancorche' autorizzato, restano al di
fuori di ogni regolamentazione, affidati alle passioni
ed alle influenze reciproche, nell'ambito di quei
rapporti sociali che (non a caso) la legge considera non
meritevoli di tutela, al di fuori dei limitati effetti
della soluti retentio. Ne' vale invocare i principi del
collegamento negoziale. Non e' detto che i contratti
collegati debbano essere sempre assoggettati alla
medesima disciplina del contratto a cui si collegano: la
normativa ad essi applicabile puo' essere piu' o meno
influenzata dal collegamento, ma deve essere comunque
individuata con riguardo alla natura del contratto ed
agli interessi in discussione.
La natura dei rapporti, nei termini
che si sono sopra descritti, induce ad escludere che le
scommesse private collegate al gioco del lotto possano
essere attratte entro l'ambito di applicazione
dell'articolo 1935 cod. civ..
4.- Il ricorso deve essere
rigettato.
7.- Le spese, liquidate nel
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il
ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in euro 2.700,00, di cui euro 200,00
per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari; oltre al
rimborso delle spese generali ed agli accessori
previdenziali e fiscali di legge.
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