Dipendente,polizza,infortunio,lavoratore,contratti
collettivi,allegazione Fonte: Cassazione
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SU. GI. , elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio
dell'avvocato GRECO LUIGI, rappresentato e difeso
dall'avvocato RAFFA DAVIDE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Alfa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata,
in ROMA, VIA DUE MACELLI 66, presso lo studio degli
avvocati GIUFFRè BRUNO, MARCO DIMOLA, SPARAGNA SARA, che
la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- Beta. S.P.A., quale società
incorporante la S.P.A. AU. , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato
ERRICO EDOARDO, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
Beta S.R.L., SI. S.P.A. (oggi AU.
S.P.A.), Gamma S.R.L.;
- intintati -
Nonchè da :
Gamma S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato PASSANISI ANTONIO,
giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente
incidentale -
contro
- Beta. S.P.A., quale società
incorporante la S.P.A. AU. , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato
ERRICO EDOARDO, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
- controricorrente al ricorso
incidentale -
e contro
Beta S.R.L., Alfa, SI. S.P.A. (oggi
AU. S.P.A.), SU. GI. ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 172/2009
della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il
26/03/2009; (R.G. 1230/02);
udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 27/09/2011 dal
Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l'Avvocato DAVIDE RAFFA;
udito l'Avvocato VALERIA COSENTINO
per delega BRUNO GIUFFRè;
udito l'Avvocato SALTARELLI STEFANO
per delega PAFUNDI GABRIELE;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
La Corte di appello di Catania ha
respinto l'appello proposto da Su. Gi. avverso la
sentenza del Tribunale con la quale era stata rigettata
la domanda di indennizzo proposta dal lavoratore nei
confronti del datore di lavoro - la società Gamma srl -
in relazione alla mancata operatività di una polizza
assicurativa stipulata dal datore di lavoro in
ottemperanza all'obbligo previsto dalla normativa
collettiva per il caso di ritiro del libretto di
navigazione conseguente a malattia o infortunio
professionale o extraprofessionale. A tale conclusione
la Corte territoriale è pervenuta osservando che nella
fattispecie, anche a voler ammettere che la domanda
dovesse qualificarsi come domanda di risarcimento del
danno per inadempimento contrattuale, doveva escludersi
qualsiasi responsabilità del datore di lavoro per
inadempimento degli obblighi contrattuali, posto che il
contratto di assicurazione stipulato dalla società
doveva ritenersi idoneo allo scopo per il quale era
stato previsto come obbligatorio dal contratto
collettivo, e che, se mai, il lavoratore avrebbe dovuto
rivolgere le proprie pretese nei confronti delle società
assicuratrici chiamate in causa dal datore di lavoro,
nei confronti delle quali, tuttavia, il ricorrente non
aveva inteso estendere la domanda.
Avverso tale sentenza ricorre per
cassazione Su.Gi. affidandosi a cinque motivi di ricorso
cui resistono con controricorso la Gamma srl - che ha
proposto anche ricorso incidentale condizionato al fine
di sentir affermare il proprio diritto ad essere
manlevata e garantita dalle compagnie assicuratrici - la
Beta. spa (quale società incorporante la Au. spa) e la
As. de. Ll. of. Lo. .
La Beta. ha depositato
controricorso per resistere al ricorso incidentale
condizionato.
La. Beta spa (già srl) non ha
svolto attività difensiva.
La Un. As. spa (già Beta. spa) ha
depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.
Diritto
Preliminarmente, deve essere
disposta la riunione del ricorso principale e di quello
incidentale ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..
1.- Con il primo motivo si lamenta
violazione ed erronea applicazione dell'articolo 32
ccnl, chiedendo a questa Corte di stabilire "se
l'obbligo posto a carico del datore di lavoro debba
intendersi come un obbligo alla mera stipula di un
contratto assicurativo, o piuttosto, il medesimo datore
di lavoro, in ossequio ai principi di buona fede e
protezione del proprio contraente (il lavoratore), abbia
l'obbligo di curare la stipula di un contratto che
garantisca al lavoratore la percezione dell'indennizzo
in caso di ritiro del libretto di navigazione, senza che
gli effetti delle scelte contrattuali del datore di
lavoro, susseguitesi nel tempo, ed implicanti il
coordinamento dei diversi contratti, debbano
pregiudicare il lavoratore, estraneo a tale
contrattazione"; ed inoltre "se l'azione risarcitoria
per equivalente nei confronti del datore di lavoro, per
aver stipulato, nell'esercizio della propria autonomia
contrattuale, una polizza assicurativa rivelatasi poi
inidonea a far conseguire al lavoratore l'indennizzo
spettantegli, possa considerarsi azione di
responsabilità contrattuale il cui fondamento risiede
nel ccnl e, pertanto, vada esperita con le forme del
processo del lavoro".
2.- Con il secondo motivo si
lamenta violazione degli articoli 1891 c.c. e articolo
32 ccnl, chiedendo alla Corte di stabilire se la polizza
in questione costituisce una ipotesi di assicurazione
per conto di chi spetta, con la conseguenza che il
datore di lavoro, nel caso in cui si verifichi l'evento
oggetto della garanzia, dovrebbe ritenersi "legittimato
a promuovere l'azione perchè venga soddisfatto il
diritto all'indennizzo da parte del lavoratore,
mantenendo egli azione diretta nei confronti
dell'assicuratore, dovendosi, peraltro, attribuire alla
sua chiamata in giudizio da parte del lavoratore
assicurato valenza di sollecitazione al contraente per
far valere nei confronti dell'assicuratore i diritti
scaturenti dal contratto".
3.- Con il terzo motivo si lamenta
violazione dell'articolo 1891 c.c., chiedendo a questa
Corte di stabilire "se nel caso di assicurazione contro
il rischio costituito dal ritiro del libretto di
navigazione, intervenuto per una evoluzione non
prevedibile di una malattia a decorso incerto, la
società di assicurazioni possa opporre o meno
all'assicurato, ai sensi dell'articolo 1891 c.c., comma
3 l'eccezione fondata su elementi sopravvenuti, non noti
al contraente all'epoca della stipulazione e, quindi,
esulanti dalla delimitazione del rischio assicurato".
4.- Con il quarto motivo si deduce
la violazione dell'articolo 106 c.p.c., sostenendo che
la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la
domanda introdotta dal ricorrente anche nei confronti
dei terzi chiamati in causa (le società assicuratrici),
pur in assenza di una esplicita istanza da parte
dell'attore.
5.- Con il quinto motivo si lamenta
l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione
su un punto decisivo della controversia, osservando che
solo la società Ll. aveva eccepito l'esclusione della
garanzia in conseguenza della preesistenza dello stato
morboso, mentre la Si. spa (ora Beta. spa) si era
limitata a sollevare eccezioni relative al difetto di
legittimazione attiva del datore di lavoro e alla
inoperatività della polizza assicurativa in relazione ad
un evento (il ritiro del libretto di navigazione)
verificatosi dopo la scadenza del periodo assicurativo.
6.- I primi due motivi devono
ritenersi improcedibili, ai sensi dell'articolo 369
c.p.c., comma 2, poichè il contratto collettivo oggetto
dell'esame del giudice d'appello non risulta essere
stato ritualmente allegato al ricorso per cassazione.
7.- Questa Corte ha ripetutamente
affermato che in tema di ricorso per cassazione per
violazione o falsa applicazione dei contratti
collettivi, è improcedibile quel ricorso al quale non è
stato allegato in veste integrale l'accordo collettivo
di cui si controverte, atteso che l'articolo 369 c.p.c.,
comma 2, n. 4 pone a carico del ricorrente un vero e
proprio onere di produzione, che ha per oggetto il
contratto collettivo nel suo testo integrale e non già
solo nella parte su cui si è svolto il contraddittorio o
che viene invocata nell'impugnazione di legittimità, ciò
perchè la Cassazione, nell'esercizio della funzione
nomofilattica, ben può cercare all'interno del contratto
collettivo ciascuna clausola, anche non oggetto
dell'esame delle parti o del giudice di merito, che
comunque ritenga utile all'interpretazione (sull'onere
di produzione del testo integrale dei contratti
collettivi sui quali il ricorso si fonda, cfr. ex multis
Cass. sez. unite n. 20075/2010, Cass. n. 4373/2010,
Cass. n. 219/2010, Cass. n. 27876/2009, Cass. n.
16619/2009, Cass. n. 15495/2009, Cass, n. 2855/2009,
Cass. n. 21080/2008, Cass. n. 6432/2008, cui adde Cass.
n. 21366/2010 e Cass. n. 21358/2010). Si è precisato
inoltre che l'onere di depositare i contratti e gli
accordi collettivi, imposto a pena d'improcedibilità del
ricorso per cassazione dall'articolo 369 c.p.c., comma
2, n. 4 è soddisfatto solo con il deposito da parte del
ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali
il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata
sufficiente la mera allegazione dell'intero fascicolo di
parte del giudizio di merito in cui sia stato già
effettuato il deposito di detti atti (Cass. n. 4373/2010
cit.) e che l'onere di depositare il testo integrale dei
contratti collettivi di diritto privato previsto dalla
citata norma non è limitato al procedimento di
accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti e accordi collettivi
nazionali di cui all'articolo 429 bis c.p.c., ma si
estende al ricorso ordinario ex articolo 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessità che la S.C.
sia messa in condizione di valutare la portata delle
singole clausole contrattuali alla luce della
complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere
pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove
l'interpretazione delle norme collettive dovesse essere
limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei
gradi di merito (Cass. sez. unite n. 20075/2010 cit.,
nonchè Cass. n. 27876/2009 cit.).
8.- Nella specie, il ricorrente
lamenta, con entrambi i motivi di ricorso, la violazione
di una norma del contratto collettivo (peraltro diversa
da quella presa in esame dal giudice d'appello),
omettendo tuttavia di riprodurre le clausole di cui si
sostiene l'errata interpretazione e di depositare
insieme al ricorso per cassazione il testo integrale del
contratto collettivo al quale le suddette censure fanno
riferimento, o, quanto meno, di specificare se il
contratto collettivo è stato prodotto nelle precedenti
fasi di merito e, in caso affermativo, la sede in cui
tale documento è rinvenibile (e tutto ciò a prescindere
dalla pur assorbente considerazione che i quesiti di
diritto formulati dal ricorrente presuppongono un
accertamento della inidoneità della polizza assicurativa
che si pone in contrasto con quanto accertato in fatto
dalla Corte di merito circa i motivi del rifiuto opposto
dalle società assicuratrici alla liquidazione
dell'indennizzo). Di qui l'improcedibilità dei motivi in
esame.
9.- Il quarto motivo, che riveste
carattere pregiudiziale rispetto al terzo e al quinto, è
infondato. Le censure espresse dal ricorrente si
pongono, infatti, palesemente in contrasto con la
costante giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex
plurimis Cass. n. 27525/2009, Cass. n. 25559/2008, Cass.
n. 6771/2002) secondo cui l'estensione automatica della
domanda dell'attore al terzo chiamato in causa dal
convenuto non opera quando il terzo sia stato chiamato
in causa dal convenuto per esserne garantito, stante
l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè
confluiti in un unico processo. Il motivo deve essere
pertanto respinto, non essendo in contestazione che
nella fattispecie in esame l'attore non abbia provveduto
ad estendere la domanda nei confronti delle compagnie
assicuratrici chiamate in causa dal datore di lavoro a
titolo di garanzia.
10.- Il terzo e il quinto motivo,
che attengono alla fondatezza o alla opponibilità delle
eccezioni sollevate dalle compagnie assicuratrici nei
confronti dell'assicurato, restano assorbiti nel rigetto
del quarto motivo.
11.- In conclusione, il ricorso
principale deve essere respinto, con la conferma della
sentenza impugnata ed il conseguente assorbimento del
ricorso incidentale condizionato.
12.- Sussistono giusti motivi,
desumibili anche dalla peculiarità della vicenda e dalla
complessità dei rapporti contrattuali intercorsi tra le
parti resistenti, per compensare integralmente tra il
ricorrente e le società controricorrenti le spese di
questo giudizio di cassazione, mentre non deve
provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio
nei confronti della parte intimata, che non ha svolto
alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi,
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale;
compensa le spese tra il ricorrente e le società
controricorrenti; nulla per le spese nei confronti della
parte intimata. |