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Corte di Giustizia UE: diritti d'autore per opera comunicata a pubblico presente nel luogo di provenienza-(Corte di Giustizia UE - Sezione Terza, Sentenza 24 novembre 2011-Commento e testo sentenza

 

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia in materia di diritto d’autore, in particolare con l’intento di armonizzare il diritto comunitario in tema di proprietà intellettuale e riproduzione presso il pubblico, di opere coperte da tale diritto.

 

Nel caso di specie la Corte di Giustizia, adita in via pregiudiziale dalla Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie rumena nell’ambito di un giudizio tra una compagnia artistica ed un organismo per la gestione collettiva dei diritti d’autore, si esprime chiarendo il contenuto della direttiva 2001/29/CE, in particolare, soffermandosi sul “diritto di comunicazione al pubblico” delle opere coperte da proprietà intellettuale.

 

Il giudice di rinvio chiedeva alla Corte, sospendendo il giudizio istauratosi dinnanzi a lui, di chiarire l’interpretazione dell’articolo 3 n.1 della direttiva 2001/29/CE e del concetto di “diritto di comunicazione al pubblico”.

 

La Corte di Giustizia osserva che: “[…]né l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, né alcun’altra sua disposizione definisce la nozione di «comunicazione al pubblico»[…]per interpretare una nozione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del testo della disposizione in cui essa figura, ma anche del contesto nel quale la stessa rientra e degli obiettivi perseguiti dalla regolamentazione di cui fa parte. […] Per quanto riguarda innanzitutto il contesto, occorre rilevare che la seconda frase del ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 enuncia che il diritto di comunicazione al pubblico «deve essere inteso il senso lato, in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine». […] la comunicazione al pubblico, ai sensi di tale direttiva, non comprende «le rappresentazioni o esecuzioni dirette», nozione che rinvia a quella di «rappresentazione e esecuzione pubbliche» di cui all’art. 11, primo comma, della Convenzione di Berna, la quale comprende l’interpretazione delle opere dinanzi al pubblico che si trovi in contatto fisico e diretto con l’autore o l’esecutore delle opere stesse.”.

 

La Corte dichiara che: “la direttiva 2001/29 e, in particolare, il suo art. 3, n. 1, devono essere interpretati nel senso che essi riguardano unicamente la comunicazione ad un pubblico che non è presente nel luogo di provenienza della comunicazione, con esclusione di qualsiasi comunicazione di un’opera realizzata direttamente, in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi forma pubblica di esecuzione o di presentazione diretta dell’opera”.

 

(Corte di Giustizia UE - Sezione Terza, Sentenza 24 novembre 2011: Ravvicinamento delle legislazioni – Diritti d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Art. 3 – Nozione di “comunicazione di un’opera ad un pubblico presente nel luogo di provenienza della comunicazione” – Diffusione delle opere musicali in presenza di un pubblico, senza versamento all’organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore della retribuzione corrispondente a detti diritti – Conclusione di contratti di cessione dei diritti patrimoniali con gli autori delle opere – Sfera di applicazione della direttiva 2001/29) Corte di Giustizia CE

 

Corte di Giustizia UE: diritti d'autore per opera comunicata ad un pubblico che è presente nel luogo di provenienza della comunicazione

Ravvicinamento delle legislazioni – Diritti d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Art. 3 – Nozione di “comunicazione di un’opera ad un pubblico presente nel luogo di provenienza della comunicazione” – Diffusione delle opere musicali in presenza di un pubblico, senza versamento all’organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore della retribuzione corrispondente a detti diritti – Conclusione di contratti di cessione dei diritti patrimoniali con gli autori delle opere – Sfera di applicazione della direttiva 2001/29

 

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

 

Nel procedimento C283/10,

 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania), con decisione 14 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2010, nella causa

 

Circul Globus Bucureşti (Circ & Variete Globus Bucureşti)

 

contro

 

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA)

 

LA CORTE (Terza Sezione),

 

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e D. Šváby, giudici,

 

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

 

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

 

vista la fase scritta del procedimento,

 

considerate le osservazioni presentate:

 

– per l’Uniune Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA), dall’avv. A. RoatăPalade, avocat;

 

– per il governo rumeno, dal sig. A. Popescu, in qualità di agente, nonché dalle sig.re A. Wellman e A. Borobeică, consiglieri;

 

– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

 

– per la Commissione europea, dalla sig.ra J. Samnadda e sig. I. V. Rogalski, in qualità di agenti,

 

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

 

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la l’Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA) (in prosieguo: l’«UCMR–ADA») al Circul Globus Bucureşti attualmente Circ & Variete Globus Bucureşti (in prosieguo: il «circo Globus»), in merito all’asserita violazione, da parte di quest’ultimo, dei diritti di proprietà intellettuale gestiti dalla UCMR–ADA.

 

Contesto normativo

 

Il diritto internazionale

 

3 Ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»):

 

«1. Gli autori di opere drammatiche, drammaticomusicali e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare:

 

i) la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento;

 

ii) la trasmissione pubblica, con qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell’esecuzione delle loro opere.

 

2. Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o drammaticomusicali per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere».

 

Il diritto dell’Unione

 

4 Ai termini del secondo e quinto ‘considerando’ della direttiva 2001/29:

 

«2. Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell’informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l’altro, l’esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto d’autore e i diritti connessi svolgono un’importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo.

 

(…)

 

5. Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe[ro] adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento».

 

5 Il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 è redatto come segue:

 

«La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore negli Stati membri».

 

6 Ai sensi del ventitreesimo e ventiquattresimo ‘considerando’ della presente direttiva:

 

«23. La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

 

24. Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l’esclusione di tutti gli altri atti».

 

7 L’art. 3, n. 1, di tale direttiva dispone quanto segue:

 

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

 

Il diritto nazionale

 

8 L’art. 15, n. 1, della legge n. 8/1996 sui diritti d’autore e i diritti connessi (legea n. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe), modificata dalla legge n. 285/2004 (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), recita:

 

«È considerata comunicazione al pubblico ogni comunicazione di un’opera, realizzata direttamente o ricorrendo a qualsiasi mezzo tecnico, eseguita in un luogo aperto al pubblico oppure in ogni luogo in cui sia riunito un numero di persone che esuli dalla cerchia dei familiari e conoscenti, inclusa la rappresentazione scenica, recitazione od ogni altra modalità pubblica di esecuzione e di presentazione diretta di un’opera, l’esposizione pubblica di opere d’arte plastica, di arte applicata, fotografiche e architettoniche, la proiezione pubblica di opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, incluse le opere di arte digitale, la presentazione in un luogo pubblico tramite registrazioni sonore o audiovisive, nonché la presentazione in un luogo pubblico tramite qualsiasi mezzo di opere di radiodiffusione. Si considera, inoltre, pubblica qualsiasi comunicazione di opere, su filo o senza filo, realizzata mettendole a disposizione del pubblico, incluso su Internet o altre reti informatiche, cosicché ciascuno dei membri del pubblico possa avere accesso a queste da qualsiasi luogo o in qualsiasi momento scelto individualmente (...)».

 

9 Ai sensi dell’art. 123, n. 1, della legge sul diritto d’autore:

 

«I titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi possono esercitare i diritti loro riconosciuti dalla presente legge, personalmente o, su la base di un mandato, tramite organismi di gestione collettiva, secondo le modalità previste dalla presente legge».

 

10 L’art. 123 bis, nn. 1, lett. e), e 2, della legge sul diritto d’autore enuncia:

 

«(1) La gestione collettiva è obbligatoria per esercitare i seguenti diritti:

 

(…)

 

e) il diritto di comunicare le opere musicali al pubblico, ad eccezione della proiezione pubblica di opere cinematografiche;

 

(…)

 

(2) per le categorie di diritti di cui al n. 1, gli organismi di gestione collettiva rappresentano anche i titolari di diritti che non hanno conferito loro mandato.

 

(…)».

 

11 A tenore dell’art. 130, n. 1, della legge sul diritto d’autore, gli organismi di gestione collettiva sono tenuti:

 

«a) ad accordare autorizzazioni non esclusive agli utilizzatori che ne fanno richiesta prima di qualsiasi utilizzazione del repertorio protetto, dietro retribuzione, mediante una licenza non esclusiva, in forma scritta;

 

b) a elaborare metodologie per il loro settore di attività, comprendenti gli adeguati diritti patrimoniali, che devono essere negoziate con gli utilizzatori ai fini del versamento di tali diritti, nel caso delle opere il cui sistema di sfruttamento rende impossibile il rilascio di una singola autorizzazione da parte dei titolari dei diritti;

 

(…)

 

e) a riscuotere le somme dovute per gli utilizzatori e a ripartirle fra i titolari dei diritti, conformemente alle disposizioni dello Statuto;

 

(…)

 

h) a chiedere all’utilizzatore o a i loro intermediari di comunicare le informazioni e di trasmettere i documenti necessari per calcolare l’importo delle retribuzioni da riscuotere, nonché informazioni concernenti le opere utilizzate, con menzione del nome dei titolari dei diritti, ai fini della loro ripartizione; (…)».

 

12 L’art. 131 bis, nn. 1, lett. e), e 4, di detta legge enuncia:

 

«1. Le metodologie sono negoziate dagli organismi di gestione collettiva e dai rappresentanti di cui all’art. 131, n. 2, punto b), sulla base dei seguenti criteri principali:

 

(…)

 

e) la proporzione di utilizzazione per la quale l’utilizzatore ha adempiuto agli obblighi di versamento mediante contratti diretti con i titolari di diritti;

 

(…)

 

4. Qualora la gestione collettiva sia obbligatoria conformemente al disposto dell’art. 123 bis, le negoziazioni relative alle metodologie non tengono conto dei criteri di cui al n. 1, punti c) ed e), essendo i repertori considerati repertori estesi».

 

Causa principale e questioni pregiudiziali

 

13 L’UCMR–ADA è un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore nel settore musicale.

 

14 Tra il maggio 2004 e il settembre 2007, il circo Globus, in qualità di organizzatore di spettacoli circensi e di cabaret, ha comunicato al pubblico opere musicali a scopo di lucro senza detenere una licenza «non esclusiva» dell’UCMR–ADA e senza versare a quest’ultima le retribuzioni corrispondenti ai diritti patrimoniali d’autore.

 

15 Considerando che il circo Globus aveva leso i suoi diritti, l’UCMR–ADA ha adito il Tribunal Bucureşti (Tribunale di grande istanza di Bucarest). A sostegno del suo ricorso, essa ha fatto valere che, conformemente alle disposizioni della legge sul diritto d’autore, l’esercizio del diritto di comunicare opere musicali al pubblico è soggetto alla gestione collettiva obbligatoria.

 

16 Il circo Globus, dal canto suo, ha replicato che aveva stipulato, con i compositori delle opere musicali utilizzate negli spettacoli che aveva organizzato, un contratto di cessione dei diritti patrimoniali d’autore, e che aveva loro versato la retribuzione adeguata per tale utilizzazione. Infatti, avendo i titolari dei diritti optato, conformemente all’art. 123, n. 1, della legge sul diritto d’autore per la gestione individuale dei loro diritti, non era giustificato giuridicamente che l’organismo di gestione collettiva reclamasse le retribuzioni.

 

17 La Quarta Sezione civile del Tribunal Bucureşti ha accolto parzialmente il ricorso di cui è stata investita obbligando il circo Globus a versare le somme dovute per la comunicazione, a scopo di lucro, tra il maggio 2004 e il settembre 2007, di opere musicali al pubblico nonché le corrispondenti penalità di mora. L’appello interposto dal circo Globus è stato respinto dalla Curte de Apel Bucureşti (Corte d’Appello di Bucarest).

 

18 Questi due organi giurisdizionali hanno considerato, in diritto, che l’art. 123 bis, n. 1, lett. e), della legge sul diritto d’autore prevede espressamente che l’esercizio del diritto di comunicare opere musicali al pubblico è obbligatoriamente gestito collettivamente. Pertanto, il convenuto sarebbe stato tenuto a versare alla ricorrente la retribuzione calcolata secondo la metodologia negoziata dall’organismo di gestione collettiva, senza tener conto dei contratti conclusi tra il convenuto e i compositori per i vari spettacoli organizzati fra il 2004 e il 2007.

 

19 Il circo Globus ha allora investito l’Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie (Corte di cassazione) con un ricorso contro la decisione della Curte de Apel Bucureşti col quale ha, in particolare, fatto valere che la direttiva 2001/29 non era stata correttamente trasposta nel diritto interno. A suo avviso, anche se, a tenore del ventitreesimo e ventiquattresimo ‘considerando’ di tale direttiva, il diritto di comunicazione al pubblico era definito chiaramente, in senso lato, nel senso che riguardava qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel luogo di provenienza della comunicazione, l’art. 123 bis della legge sul diritto d’autore non sarebbe stato modificato e continuerebbe ad imporre la gestione collettiva del diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, senza distinguere fra la comunicazione diretta e la comunicazione indiretta.

 

20 Così, una limitazione supplementare, rispetto a quelle previste dalla direttiva 2001/29, sarebbe stata aggiunta all’esercizio di diritto di comunicazione al pubblico. Infatti, fra gli autori di opere musicali e gli organizzatori di spettacoli si interporrebbe l’organismo di gestione collettiva, il che comporterebbe, per l’autore, il pagamento di una commissione imposta dall’organismo di gestione collettiva e per l’utilizzatore un duplice pagamento in quanto, benché acquisterebbe i diritti patrimoniali degli autori, esso sarebbe tenuto a pagarli di nuovo tramite l’organismo di gestione collettiva.

 

21 Di fronte a tali osservazioni, l’UCMR–ADA replica che non vi è alcuna divergenza fra il diritto interno e la direttiva 2001/29, poiché rientrano nel settore di applicazione di detta direttiva soltanto gli atti di comunicazione al pubblico di specifiche opere musicali della società dell’informazione. Per quanto concerne il diritto di comunicazione diretta al pubblico sul quale verte il caso di specie, il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 consentirebbe agli Stati membri di legiferare e il legislatore rumeno avrebbe optato per un sistema di gestione collettiva obbligatoria.

 

22 Nella sua decisione il giudice di rinvio osserva che, anche se l’autore delle opere musicali utilizzate non è membro dell’organismo di gestione collettiva, l’utilizzatore è tenuto ad ottenere una licenza non esclusiva e a versare una retribuzione all’organismo di gestione collettiva, conformemente all’art. 123 bis, n. 2, della legge sul diritto d’autore che prevede che, per le categorie di diritti di cui al n. 1 di detto articolo, gli organismi di gestione collettiva rappresentano anche i titolari di diritti che non hanno conferito loro mandato.

 

23 Del pari, detta legge non conterebbe alcuna disposizione che consenta a detti titolari di escludere le loro opere dalla gestione collettiva, possibilità che sarebbe, per esempio, espressamente prevista dall’art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15), nel caso di diritto di comunicazione al pubblico via satellite.

 

24 Il giudice di rinvio ne conclude che siffatta regolamentazione costituirebbe un’eccessiva restrizione della libertà contrattuale e non corrisponde al duplice obiettivo perseguito dalla gestione collettiva obbligatoria del diritto di comunicazione pubblica delle opere musicali che è quello di consentire tanto l’utilizzazione delle opere quanto la retribuzione degli autori.

 

25 Ciò premesso, il giudice del rinvio s’interroga, in particolare, sulla questione se siffatta gestione collettiva corrisponda non soltanto all’obiettivo di tutela dei diritti d’autore, ma anche a quello perseguito dalla direttiva 2001/29 diretto al mantenimento di un giusto equilibrio fra i diritti d’autore e quelli degli utilizzatori.

 

26 In tali circostanze, l’Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

1) Se l’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, vada interpretato nel senso che con “comunicazione al pubblico” s’intende:

 

a) esclusivamente la comunicazione al pubblico che non è presente nel luogo di provenienza della comunicazione, ovvero

 

b) anche qualsiasi altra comunicazione di un’opera realizzata direttamente, rappresentata in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi modalità di esecuzione pubblica o di presentazione diretta dell’opera.

 

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub a), se ciò significhi che gli atti di comunicazione diretta delle opere al pubblico menzionati al punto b) non rientrano nel campo di applicazione di questa direttiva ovvero che non costituiscono comunicazione al pubblico di un’opera, ma costituiscono atti di rappresentazione e/o esecuzione pubblica di un’opera ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. (i), della Convenzione di Berna (...)

 

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub b), se l’art. 3, n. 1, della direttiva consenta la regolamentazione per legge, da parte degli Stati membri, di una gestione collettiva obbligatoria del diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, a prescindere dalla modalità di comunicazione, anche se tale diritto può essere gestito individualmente ed è gestito proprio in tal modo dagli autori, senza prevedere la possibilità, per gli autori, di escludere le loro opere dalla gestione collettiva».

 

Sulla competenza della Corte

 

27 Come risulta dalla decisione di rinvio, la causa principale riguarda fatti che si sono svolti fra il maggio 2004 e il settembre 2007, mentre la Romania ha aderito all’Unione europea soltanto il 1° gennaio 2007.

 

28 A questo proposito, occorre ricordare che la Corte è competente a interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione unicamente per quanto riguarda la loro applicazione in un nuovo Stato membro a partire dalla data di adesione di quest’ultimo all’Unione europea (v., in tal senso, sentenze 10 gennaio 2006, causa C302/04, Ynos, Racc. pag. I371, punto 36, nonché 14 giugno 2007, causa C64/06, Telefónica O2 Czech Republic, Racc. pag. I4887, punto 23).

 

29 Poiché i fatti di cui alla causa principale sono in parte successivi alla data d’adesione della Romania all’Unione europea, la Corte è competente a risolvere le questioni sollevate (v., in tal senso, sentenza 15 aprile 2010, causa C96/08, CIBA, Racc. pag. I2911, punto 15).

 

Sulle questioni pregiudiziali

 

Sulla prima e sulla seconda questione

 

30 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2001/29 e, in particolare, il suo art. 3, n. 1, debbano essere interpretati nel senso che essi riguardano unicamente la comunicazione a un pubblico che non è presente nel luogo di provenienza della comunicazione o anche qualsiasi comunicazione di un’opera realizzata direttamente, in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi forma pubblica di esecuzione o di presentazione diretta dell’opera.

 

31 Si deve rilevare che né l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, né alcun’altra sua disposizione definisce la nozione di «comunicazione al pubblico».

 

32 In tale situazione, per interpretare una nozione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del testo della disposizione in cui essa figura, ma anche del contesto nel quale la stessa rientra e degli obiettivi perseguiti dalla regolamentazione di cui fa parte.

 

33 Per quanto riguarda innanzitutto il contesto, occorre rilevare che la seconda frase del ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 enuncia che il diritto di comunicazione al pubblico «deve essere inteso il senso lato, in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine».

 

34 A questo proposito, nella sentenza 4 ottobre 2001, cause C403/08 e C429/08, Football Association Premier League e a. (non ancora pubblicate nella Raccolta), la Corte ha chiarito la portata di detto considerando e, in particolare, la sua seconda frase.

 

35 La Corte ha così ricordato, basandosi sulla genesi della direttiva 2001/29 e in particolare sulla posizione comune (CE) n. 48/2000, stabilita dal Consiglio il 28 settembre 2000, ai fini dell’adozione della direttiva 2001/29 (GU C 344, pag. 1), che il ventitreesimo ‘considerando’ di detta direttiva fa seguito alla proposta del Parlamento europeo che intendeva precisare, in detto ‘considerando’, che la comunicazione al pubblico, ai sensi di tale direttiva, non comprende «le rappresentazioni o esecuzioni dirette», nozione che rinvia a quella di «rappresentazione e esecuzione pubbliche» di cui all’art. 11, primo comma, della Convenzione di Berna, la quale comprende l’interpretazione delle opere dinanzi al pubblico che si trovi in contatto fisico e diretto con l’autore o l’esecutore delle opere stesse (v. sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 201).

 

36 In tal senso, al fine di escludere la sussistenza di tali rappresentazioni ed esecuzioni pubbliche dirette dalla sfera della nozione di «comunicazione al pubblico» nell’ambito della direttiva 2001/29, il menzionato ‘considerando’ ha precisato che la comunicazione al pubblico comprende tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine (v. sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 202).

 

37 Orbene, in una situazione quale quella di cui trattasi nella causa principale, in cui, come risulta nella decisione di rinvio, le opere musicali comunicate al pubblico, nell’ambito di spettacoli circensi e di cabaret, sono eseguite direttamente, ricorre tale elemento di contatto fisico e diretto, di modo che il pubblico, contrariamente a quanto richiesto dalla seconda frase del ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, è presente nel luogo di provenienza della comunicazione.

 

38 Riguardo inoltre all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/29, va rilevato come dal suo secondo e quinto ‘considerando’ emerga che questa mira a creare un quadro generale e flessibile a livello dell’Unione per favorire lo sviluppo della società dell’informazione e ad adeguare e completare le normative attuali sul diritto d’autore e diritti connessi per tener conto dello sviluppo tecnologico, che ha fatto sorgere nuove forme di sfruttamento delle opere protette.

 

39 Ne discende che si ritiene che l’armonizzazione voluta dalla direttiva 2001/29, a cui fa riferimento la prima frase del ventitreesimo ‘considerando’, non riguardi le forme «tradizionali» di comunicazione al pubblico, come la rappresentazione o l’esecuzione dirette di un’opera.

 

40 Ciò è del resto corroborato dalla terza e dalla quarta frase del ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, secondo le quali il diritto di comunicazione al pubblico riguarda qualsiasi atto di trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti. Pertanto, tale diritto non riguarda atti che non implicano una «trasmissione» o una «ritrasmissione» di un’opera, quale gli atti diretti di rappresentazione o di esecuzione di un’opera.

 

41 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre risolvere la prima e la seconda questione nel senso che la direttiva 2001/29 e, in particolare, il suo art. 3, n. 1, devono essere interpretati nel senso che essi riguardano unicamente la comunicazione ad un pubblico che non è presente nel luogo di provenienza della comunicazione, con esclusione di qualsiasi comunicazione di un’opera realizzata direttamente, in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi forma pubblica di esecuzione o di presentazione diretta dell’opera.

 

Sulla terza questione

 

42 Alla luce della soluzione apportata alla prima e alla seconda questione, non occorre risolvere la terza.

 

Sulle spese

 

43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e, in particolare, il suo art. 3, n. 1, devono essere interpretati nel senso che essi riguardano unicamente la comunicazione ad un pubblico che non è presente nel luogo di provenienza della comunicazione, con esclusione di qualsiasi comunicazione di un’opera realizzata direttamente, in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi forma pubblica di esecuzione o di presentazione diretta dell’opera.

 

Firme

 

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