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La Corte di Giustizia dell’Unione
Europea si pronuncia in materia di diritto d’autore, in
particolare con l’intento di armonizzare il diritto
comunitario in tema di proprietà intellettuale e
riproduzione presso il pubblico, di opere coperte da
tale diritto.
Nel caso di specie la Corte di
Giustizia, adita in via pregiudiziale dalla Înaltă Curte
de Casaţie şi Justiţie rumena nell’ambito di un giudizio
tra una compagnia artistica ed un organismo per la
gestione collettiva dei diritti d’autore, si esprime
chiarendo il contenuto della direttiva 2001/29/CE, in
particolare, soffermandosi sul “diritto di comunicazione
al pubblico” delle opere coperte da proprietà
intellettuale.
Il giudice di rinvio chiedeva alla
Corte, sospendendo il giudizio istauratosi dinnanzi a
lui, di chiarire l’interpretazione dell’articolo 3 n.1
della direttiva 2001/29/CE e del concetto di “diritto di
comunicazione al pubblico”.
La Corte di Giustizia osserva che:
“[…]né l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, né
alcun’altra sua disposizione definisce la nozione di
«comunicazione al pubblico»[…]per interpretare una
nozione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non
soltanto del testo della disposizione in cui essa
figura, ma anche del contesto nel quale la stessa
rientra e degli obiettivi perseguiti dalla
regolamentazione di cui fa parte. […] Per quanto
riguarda innanzitutto il contesto, occorre rilevare che
la seconda frase del ventitreesimo ‘considerando’ della
direttiva 2001/29 enuncia che il diritto di
comunicazione al pubblico «deve essere inteso il senso
lato, in quanto concernente tutte le comunicazioni al
pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno
origine». […] la comunicazione al pubblico, ai sensi di
tale direttiva, non comprende «le rappresentazioni o
esecuzioni dirette», nozione che rinvia a quella di
«rappresentazione e esecuzione pubbliche» di cui
all’art. 11, primo comma, della Convenzione di Berna, la
quale comprende l’interpretazione delle opere dinanzi al
pubblico che si trovi in contatto fisico e diretto con
l’autore o l’esecutore delle opere stesse.”.
La Corte dichiara che: “la
direttiva 2001/29 e, in particolare, il suo art. 3, n.
1, devono essere interpretati nel senso che essi
riguardano unicamente la comunicazione ad un pubblico
che non è presente nel luogo di provenienza della
comunicazione, con esclusione di qualsiasi comunicazione
di un’opera realizzata direttamente, in un luogo aperto
al pubblico, con qualsiasi forma pubblica di esecuzione
o di presentazione diretta dell’opera”.
(Corte di Giustizia UE - Sezione
Terza, Sentenza 24 novembre 2011: Ravvicinamento delle
legislazioni – Diritti d’autore e diritti connessi –
Direttiva 2001/29/CE – Art. 3 – Nozione di
“comunicazione di un’opera ad un pubblico presente nel
luogo di provenienza della comunicazione” – Diffusione
delle opere musicali in presenza di un pubblico, senza
versamento all’organismo di gestione collettiva dei
diritti d’autore della retribuzione corrispondente a
detti diritti – Conclusione di contratti di cessione dei
diritti patrimoniali con gli autori delle opere – Sfera
di applicazione della direttiva 2001/29) Corte di
Giustizia CE
Corte di Giustizia UE: diritti
d'autore per opera comunicata ad un pubblico che è
presente nel luogo di provenienza della comunicazione
Ravvicinamento delle legislazioni –
Diritti d’autore e diritti connessi – Direttiva
2001/29/CE – Art. 3 – Nozione di “comunicazione di
un’opera ad un pubblico presente nel luogo di
provenienza della comunicazione” – Diffusione delle
opere musicali in presenza di un pubblico, senza
versamento all’organismo di gestione collettiva dei
diritti d’autore della retribuzione corrispondente a
detti diritti – Conclusione di contratti di cessione dei
diritti patrimoniali con gli autori delle opere – Sfera
di applicazione della direttiva 2001/29
SENTENZA DELLA CORTE (Terza
Sezione)
Nel procedimento C‑283/10,
avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 267 TFUE, dalla Înaltă Curte de Casaţie şi
Justiţie (Romania), con decisione 14 maggio 2010,
pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2010, nella causa
Circul Globus Bucureşti (Circ &
Variete Globus Bucureşti)
contro
Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de
Autor (UCMR–ADA)
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts,
presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský
(relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg.
E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig.ra V.
Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del
procedimento,
considerate le osservazioni
presentate:
– per l’Uniune Compozitorilor şi
Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de
Autor (UCMR–ADA), dall’avv. A. Roată‑Palade,
avocat;
– per il governo rumeno, dal sig.
A. Popescu, in qualità di agente, nonché dalle sig.re A.
Wellman e A. Borobeică, consiglieri;
– per il governo spagnolo, dalla
sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dalla
sig.ra J. Samnadda e sig. I. V. Rogalski, in qualità di
agenti,
vista la decisione, adottata dopo
aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa
senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, n.
1, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
2 Tale domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia che oppone la l’Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia
pentru Drepturi de Autor (UCMR–ADA) (in prosieguo:
l’«UCMR–ADA») al Circul Globus Bucureşti attualmente
Circ & Variete Globus Bucureşti (in prosieguo: il «circo
Globus»), in merito all’asserita violazione, da parte di
quest’ultimo, dei diritti di proprietà intellettuale
gestiti dalla UCMR–ADA.
Contesto normativo
Il diritto internazionale
3 Ai sensi dell’art. 11 della
Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio
1971), nella versione risultante dalla modifica del 28
settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di
Berna»):
«1. Gli autori di opere
drammatiche, drammatico‑musicali
e musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare:
i) la rappresentazione e
l’esecuzione pubbliche delle loro opere, comprese la
rappresentazione e l’esecuzione pubbliche con qualsiasi
mezzo o procedimento;
ii) la trasmissione pubblica, con
qualsiasi mezzo, della rappresentazione e
dell’esecuzione delle loro opere.
2. Gli stessi diritti sono
conferiti agli autori di opere drammatiche o drammatico‑musicali
per tutta la durata dei loro diritti sull’opera
originale, per quanto concerne la traduzione delle loro
opere».
Il diritto dell’Unione
4 Ai termini del secondo e quinto
‘considerando’ della direttiva 2001/29:
«2. Il Consiglio europeo nella sua
riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha
sottolineato la necessità di istituire un quadro
giuridico generale e flessibile a livello comunitario
per favorire lo sviluppo della società dell’informazione
in Europa. Ciò presuppone, tra l’altro, l’esistenza di
un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono
già stati o stanno per essere adottati importanti atti
legislativi comunitari per attuare tale quadro
normativo. Il diritto d’autore e i diritti connessi
svolgono un’importante funzione in questo contesto in
quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la
commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché
la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto
creativo.
(…)
5. Lo sviluppo tecnologico ha
moltiplicato e diversificato i vettori della creazione,
della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono
necessari nuovi concetti in materia di protezione della
proprietà intellettuale, si dovrebbe[ro] adattare e
integrare le normative attuali sul diritto d’autore e
sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle
realtà economiche, quali le nuove forme di
sfruttamento».
5 Il diciottesimo ‘considerando’
della direttiva 2001/29 è redatto come segue:
«La presente direttiva lascia
impregiudicate le modalità di gestione dei diritti,
quali le licenze collettive estese, in vigore negli
Stati membri».
6 Ai sensi del ventitreesimo e
ventiquattresimo ‘considerando’ della presente
direttiva:
«23. La presente direttiva dovrebbe
armonizzare ulteriormente il diritto d’autore
applicabile alla comunicazione di opere al pubblico.
Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto
concernente tutte le comunicazioni al pubblico non
presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto
diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o
ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza
filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
24. Il diritto di messa a
disposizione del pubblico del materiale di cui
all’articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come
riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a
disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui
hanno origine tali atti, con l’esclusione di tutti gli
altri atti».
7 L’art. 3, n. 1, di tale direttiva
dispone quanto segue:
«Gli Stati membri riconoscono agli
autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare
qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza
filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione
del pubblico delle loro opere in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente».
Il diritto nazionale
8 L’art. 15, n. 1, della legge n.
8/1996 sui diritti d’autore e i diritti connessi (legea
n. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile
conexe), modificata dalla legge n. 285/2004 (in
prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), recita:
«È considerata comunicazione al
pubblico ogni comunicazione di un’opera, realizzata
direttamente o ricorrendo a qualsiasi mezzo tecnico,
eseguita in un luogo aperto al pubblico oppure in ogni
luogo in cui sia riunito un numero di persone che esuli
dalla cerchia dei familiari e conoscenti, inclusa la
rappresentazione scenica, recitazione od ogni altra
modalità pubblica di esecuzione e di presentazione
diretta di un’opera, l’esposizione pubblica di opere
d’arte plastica, di arte applicata, fotografiche e
architettoniche, la proiezione pubblica di opere
cinematografiche e di altre opere audiovisive, incluse
le opere di arte digitale, la presentazione in un luogo
pubblico tramite registrazioni sonore o audiovisive,
nonché la presentazione in un luogo pubblico tramite
qualsiasi mezzo di opere di radiodiffusione. Si
considera, inoltre, pubblica qualsiasi comunicazione di
opere, su filo o senza filo, realizzata mettendole a
disposizione del pubblico, incluso su Internet o altre
reti informatiche, cosicché ciascuno dei membri del
pubblico possa avere accesso a queste da qualsiasi luogo
o in qualsiasi momento scelto individualmente (...)».
9 Ai sensi dell’art. 123, n. 1,
della legge sul diritto d’autore:
«I titolari del diritto d’autore e
dei diritti connessi possono esercitare i diritti loro
riconosciuti dalla presente legge, personalmente o, su
la base di un mandato, tramite organismi di gestione
collettiva, secondo le modalità previste dalla presente
legge».
10 L’art. 123 bis, nn. 1, lett. e),
e 2, della legge sul diritto d’autore enuncia:
«(1) La gestione collettiva è
obbligatoria per esercitare i seguenti diritti:
(…)
e) il diritto di comunicare le
opere musicali al pubblico, ad eccezione della
proiezione pubblica di opere cinematografiche;
(…)
(2) per le categorie di diritti di
cui al n. 1, gli organismi di gestione collettiva
rappresentano anche i titolari di diritti che non hanno
conferito loro mandato.
(…)».
11 A tenore dell’art. 130, n. 1,
della legge sul diritto d’autore, gli organismi di
gestione collettiva sono tenuti:
«a) ad accordare autorizzazioni non
esclusive agli utilizzatori che ne fanno richiesta prima
di qualsiasi utilizzazione del repertorio protetto,
dietro retribuzione, mediante una licenza non esclusiva,
in forma scritta;
b) a elaborare metodologie per il
loro settore di attività, comprendenti gli adeguati
diritti patrimoniali, che devono essere negoziate con
gli utilizzatori ai fini del versamento di tali diritti,
nel caso delle opere il cui sistema di sfruttamento
rende impossibile il rilascio di una singola
autorizzazione da parte dei titolari dei diritti;
(…)
e) a riscuotere le somme dovute per
gli utilizzatori e a ripartirle fra i titolari dei
diritti, conformemente alle disposizioni dello Statuto;
(…)
h) a chiedere all’utilizzatore o a
i loro intermediari di comunicare le informazioni e di
trasmettere i documenti necessari per calcolare
l’importo delle retribuzioni da riscuotere, nonché
informazioni concernenti le opere utilizzate, con
menzione del nome dei titolari dei diritti, ai fini
della loro ripartizione; (…)».
12 L’art. 131 bis, nn. 1, lett. e),
e 4, di detta legge enuncia:
«1. Le metodologie sono negoziate
dagli organismi di gestione collettiva e dai
rappresentanti di cui all’art. 131, n. 2, punto b),
sulla base dei seguenti criteri principali:
(…)
e) la proporzione di utilizzazione
per la quale l’utilizzatore ha adempiuto agli obblighi
di versamento mediante contratti diretti con i titolari
di diritti;
(…)
4. Qualora la gestione collettiva
sia obbligatoria conformemente al disposto dell’art. 123
bis, le negoziazioni relative alle metodologie non
tengono conto dei criteri di cui al n. 1, punti c) ed
e), essendo i repertori considerati repertori estesi».
Causa principale e questioni
pregiudiziali
13 L’UCMR–ADA è un organismo di
gestione collettiva dei diritti d’autore nel settore
musicale.
14 Tra il maggio 2004 e il
settembre 2007, il circo Globus, in qualità di
organizzatore di spettacoli circensi e di cabaret, ha
comunicato al pubblico opere musicali a scopo di lucro
senza detenere una licenza «non esclusiva» dell’UCMR–ADA
e senza versare a quest’ultima le retribuzioni
corrispondenti ai diritti patrimoniali d’autore.
15 Considerando che il circo Globus
aveva leso i suoi diritti, l’UCMR–ADA ha adito il
Tribunal Bucureşti (Tribunale di grande istanza di
Bucarest). A sostegno del suo ricorso, essa ha fatto
valere che, conformemente alle disposizioni della legge
sul diritto d’autore, l’esercizio del diritto di
comunicare opere musicali al pubblico è soggetto alla
gestione collettiva obbligatoria.
16 Il circo Globus, dal canto suo,
ha replicato che aveva stipulato, con i compositori
delle opere musicali utilizzate negli spettacoli che
aveva organizzato, un contratto di cessione dei diritti
patrimoniali d’autore, e che aveva loro versato la
retribuzione adeguata per tale utilizzazione. Infatti,
avendo i titolari dei diritti optato, conformemente
all’art. 123, n. 1, della legge sul diritto d’autore per
la gestione individuale dei loro diritti, non era
giustificato giuridicamente che l’organismo di gestione
collettiva reclamasse le retribuzioni.
17 La Quarta Sezione civile del
Tribunal Bucureşti ha accolto parzialmente il ricorso di
cui è stata investita obbligando il circo Globus a
versare le somme dovute per la comunicazione, a scopo di
lucro, tra il maggio 2004 e il settembre 2007, di opere
musicali al pubblico nonché le corrispondenti penalità
di mora. L’appello interposto dal circo Globus è stato
respinto dalla Curte de Apel Bucureşti (Corte d’Appello
di Bucarest).
18 Questi due organi
giurisdizionali hanno considerato, in diritto, che
l’art. 123 bis, n. 1, lett. e), della legge sul diritto
d’autore prevede espressamente che l’esercizio del
diritto di comunicare opere musicali al pubblico è
obbligatoriamente gestito collettivamente. Pertanto, il
convenuto sarebbe stato tenuto a versare alla ricorrente
la retribuzione calcolata secondo la metodologia
negoziata dall’organismo di gestione collettiva, senza
tener conto dei contratti conclusi tra il convenuto e i
compositori per i vari spettacoli organizzati fra il
2004 e il 2007.
19 Il circo Globus ha allora
investito l’Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie (Corte
di cassazione) con un ricorso contro la decisione della
Curte de Apel Bucureşti col quale ha, in particolare,
fatto valere che la direttiva 2001/29 non era stata
correttamente trasposta nel diritto interno. A suo
avviso, anche se, a tenore del ventitreesimo e
ventiquattresimo ‘considerando’ di tale direttiva, il
diritto di comunicazione al pubblico era definito
chiaramente, in senso lato, nel senso che riguardava
qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel
luogo di provenienza della comunicazione, l’art. 123 bis
della legge sul diritto d’autore non sarebbe stato
modificato e continuerebbe ad imporre la gestione
collettiva del diritto di comunicazione al pubblico di
opere musicali, senza distinguere fra la comunicazione
diretta e la comunicazione indiretta.
20 Così, una limitazione
supplementare, rispetto a quelle previste dalla
direttiva 2001/29, sarebbe stata aggiunta all’esercizio
di diritto di comunicazione al pubblico. Infatti, fra
gli autori di opere musicali e gli organizzatori di
spettacoli si interporrebbe l’organismo di gestione
collettiva, il che comporterebbe, per l’autore, il
pagamento di una commissione imposta dall’organismo di
gestione collettiva e per l’utilizzatore un duplice
pagamento in quanto, benché acquisterebbe i diritti
patrimoniali degli autori, esso sarebbe tenuto a pagarli
di nuovo tramite l’organismo di gestione collettiva.
21 Di fronte a tali osservazioni,
l’UCMR–ADA replica che non vi è alcuna divergenza fra il
diritto interno e la direttiva 2001/29, poiché rientrano
nel settore di applicazione di detta direttiva soltanto
gli atti di comunicazione al pubblico di specifiche
opere musicali della società dell’informazione. Per
quanto concerne il diritto di comunicazione diretta al
pubblico sul quale verte il caso di specie, il
diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29
consentirebbe agli Stati membri di legiferare e il
legislatore rumeno avrebbe optato per un sistema di
gestione collettiva obbligatoria.
22 Nella sua decisione il giudice
di rinvio osserva che, anche se l’autore delle opere
musicali utilizzate non è membro dell’organismo di
gestione collettiva, l’utilizzatore è tenuto ad ottenere
una licenza non esclusiva e a versare una retribuzione
all’organismo di gestione collettiva, conformemente
all’art. 123 bis, n. 2, della legge sul diritto d’autore
che prevede che, per le categorie di diritti di cui al
n. 1 di detto articolo, gli organismi di gestione
collettiva rappresentano anche i titolari di diritti che
non hanno conferito loro mandato.
23 Del pari, detta legge non
conterebbe alcuna disposizione che consenta a detti
titolari di escludere le loro opere dalla gestione
collettiva, possibilità che sarebbe, per esempio,
espressamente prevista dall’art. 3, n. 2, della
direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE,
per il coordinamento di alcune norme in materia di
diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla
radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via
cavo (GU L 248, pag. 15), nel caso di diritto di
comunicazione al pubblico via satellite.
24 Il giudice di rinvio ne conclude
che siffatta regolamentazione costituirebbe un’eccessiva
restrizione della libertà contrattuale e non corrisponde
al duplice obiettivo perseguito dalla gestione
collettiva obbligatoria del diritto di comunicazione
pubblica delle opere musicali che è quello di consentire
tanto l’utilizzazione delle opere quanto la retribuzione
degli autori.
25 Ciò premesso, il giudice del
rinvio s’interroga, in particolare, sulla questione se
siffatta gestione collettiva corrisponda non soltanto
all’obiettivo di tutela dei diritti d’autore, ma anche a
quello perseguito dalla direttiva 2001/29 diretto al
mantenimento di un giusto equilibrio fra i diritti
d’autore e quelli degli utilizzatori.
26 In tali circostanze, l’Înaltă
Curte de Casaţie şi Justiţie ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
1) Se l’art. 3, n. 1, della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22
maggio 2001, 2001/29/CE, vada interpretato nel senso che
con “comunicazione al pubblico” s’intende:
a) esclusivamente la comunicazione
al pubblico che non è presente nel luogo di provenienza
della comunicazione, ovvero
b) anche qualsiasi altra
comunicazione di un’opera realizzata direttamente,
rappresentata in un luogo aperto al pubblico, con
qualsiasi modalità di esecuzione pubblica o di
presentazione diretta dell’opera.
2) In caso di soluzione affermativa
della questione sub a), se ciò significhi che gli atti
di comunicazione diretta delle opere al pubblico
menzionati al punto b) non rientrano nel campo di
applicazione di questa direttiva ovvero che non
costituiscono comunicazione al pubblico di un’opera, ma
costituiscono atti di rappresentazione e/o esecuzione
pubblica di un’opera ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett.
(i), della Convenzione di Berna (...)
3) In caso di soluzione affermativa
della questione sub b), se l’art. 3, n. 1, della
direttiva consenta la regolamentazione per legge, da
parte degli Stati membri, di una gestione collettiva
obbligatoria del diritto di comunicazione al pubblico di
opere musicali, a prescindere dalla modalità di
comunicazione, anche se tale diritto può essere gestito
individualmente ed è gestito proprio in tal modo dagli
autori, senza prevedere la possibilità, per gli autori,
di escludere le loro opere dalla gestione collettiva».
Sulla competenza della Corte
27 Come risulta dalla decisione di
rinvio, la causa principale riguarda fatti che si sono
svolti fra il maggio 2004 e il settembre 2007, mentre la
Romania ha aderito all’Unione europea soltanto il 1°
gennaio 2007.
28 A questo proposito, occorre
ricordare che la Corte è competente a interpretare le
disposizioni del diritto dell’Unione unicamente per
quanto riguarda la loro applicazione in un nuovo Stato
membro a partire dalla data di adesione di quest’ultimo
all’Unione europea (v., in tal senso, sentenze 10
gennaio 2006, causa C‑302/04,
Ynos, Racc. pag. I‑371,
punto 36, nonché 14 giugno 2007, causa C‑64/06,
Telefónica O2 Czech Republic, Racc. pag. I‑4887,
punto 23).
29 Poiché i fatti di cui alla causa
principale sono in parte successivi alla data d’adesione
della Romania all’Unione europea, la Corte è competente
a risolvere le questioni sollevate (v., in tal senso,
sentenza 15 aprile 2010, causa C‑96/08,
CIBA, Racc. pag. I‑2911,
punto 15).
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla seconda
questione
30 Con la prima e la seconda
questione, che occorre esaminare congiuntamente, il
giudice di rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva
2001/29 e, in particolare, il suo art. 3, n. 1, debbano
essere interpretati nel senso che essi riguardano
unicamente la comunicazione a un pubblico che non è
presente nel luogo di provenienza della comunicazione o
anche qualsiasi comunicazione di un’opera realizzata
direttamente, in un luogo aperto al pubblico, con
qualsiasi forma pubblica di esecuzione o di
presentazione diretta dell’opera.
31 Si deve rilevare che né l’art.
3, n. 1, della direttiva 2001/29, né alcun’altra sua
disposizione definisce la nozione di «comunicazione al
pubblico».
32 In tale situazione, per
interpretare una nozione di diritto dell’Unione, si deve
tener conto non soltanto del testo della disposizione in
cui essa figura, ma anche del contesto nel quale la
stessa rientra e degli obiettivi perseguiti dalla
regolamentazione di cui fa parte.
33 Per quanto riguarda innanzitutto
il contesto, occorre rilevare che la seconda frase del
ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29
enuncia che il diritto di comunicazione al pubblico
«deve essere inteso il senso lato, in quanto concernente
tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel
luogo in cui esse hanno origine».
34 A questo proposito, nella
sentenza 4 ottobre 2001, cause C‑403/08
e C‑429/08,
Football Association Premier League e a. (non ancora
pubblicate nella Raccolta), la Corte ha chiarito la
portata di detto considerando e, in particolare, la sua
seconda frase.
35 La Corte ha così ricordato,
basandosi sulla genesi della direttiva 2001/29 e in
particolare sulla posizione comune (CE) n. 48/2000,
stabilita dal Consiglio il 28 settembre 2000, ai fini
dell’adozione della direttiva 2001/29 (GU C 344, pag.
1), che il ventitreesimo ‘considerando’ di detta
direttiva fa seguito alla proposta del Parlamento
europeo che intendeva precisare, in detto
‘considerando’, che la comunicazione al pubblico, ai
sensi di tale direttiva, non comprende «le
rappresentazioni o esecuzioni dirette», nozione che
rinvia a quella di «rappresentazione e esecuzione
pubbliche» di cui all’art. 11, primo comma, della
Convenzione di Berna, la quale comprende
l’interpretazione delle opere dinanzi al pubblico che si
trovi in contatto fisico e diretto con l’autore o
l’esecutore delle opere stesse (v. sentenza Football
Association Premier League e a., cit., punto 201).
36 In tal senso, al fine di
escludere la sussistenza di tali rappresentazioni ed
esecuzioni pubbliche dirette dalla sfera della nozione
di «comunicazione al pubblico» nell’ambito della
direttiva 2001/29, il menzionato ‘considerando’ ha
precisato che la comunicazione al pubblico comprende
tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel
luogo in cui esse hanno origine (v. sentenza Football
Association Premier League e a., cit., punto 202).
37 Orbene, in una situazione quale
quella di cui trattasi nella causa principale, in cui,
come risulta nella decisione di rinvio, le opere
musicali comunicate al pubblico, nell’ambito di
spettacoli circensi e di cabaret, sono eseguite
direttamente, ricorre tale elemento di contatto fisico e
diretto, di modo che il pubblico, contrariamente a
quanto richiesto dalla seconda frase del ventitreesimo
‘considerando’ della direttiva 2001/29, è presente nel
luogo di provenienza della comunicazione.
38 Riguardo inoltre all’obiettivo
perseguito dalla direttiva 2001/29, va rilevato come dal
suo secondo e quinto ‘considerando’ emerga che questa
mira a creare un quadro generale e flessibile a livello
dell’Unione per favorire lo sviluppo della società
dell’informazione e ad adeguare e completare le
normative attuali sul diritto d’autore e diritti
connessi per tener conto dello sviluppo tecnologico, che
ha fatto sorgere nuove forme di sfruttamento delle opere
protette.
39 Ne discende che si ritiene che
l’armonizzazione voluta dalla direttiva 2001/29, a cui
fa riferimento la prima frase del ventitreesimo
‘considerando’, non riguardi le forme «tradizionali» di
comunicazione al pubblico, come la rappresentazione o
l’esecuzione dirette di un’opera.
40 Ciò è del resto corroborato
dalla terza e dalla quarta frase del ventitreesimo
‘considerando’ della direttiva 2001/29, secondo le quali
il diritto di comunicazione al pubblico riguarda
qualsiasi atto di trasmissione o ritrasmissione di
un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la
radiodiffusione, e non altri atti. Pertanto, tale
diritto non riguarda atti che non implicano una
«trasmissione» o una «ritrasmissione» di un’opera, quale
gli atti diretti di rappresentazione o di esecuzione di
un’opera.
41 Alla luce delle precedenti
considerazioni, occorre risolvere la prima e la seconda
questione nel senso che la direttiva 2001/29 e, in
particolare, il suo art. 3, n. 1, devono essere
interpretati nel senso che essi riguardano unicamente la
comunicazione ad un pubblico che non è presente nel
luogo di provenienza della comunicazione, con esclusione
di qualsiasi comunicazione di un’opera realizzata
direttamente, in un luogo aperto al pubblico, con
qualsiasi forma pubblica di esecuzione o di
presentazione diretta dell’opera.
Sulla terza questione
42 Alla luce della soluzione
apportata alla prima e alla seconda questione, non
occorre risolvere la terza.
Sulle spese
43 Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza
Sezione) dichiara:
La direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione e, in particolare, il suo art. 3, n.
1, devono essere interpretati nel senso che essi
riguardano unicamente la comunicazione ad un pubblico
che non è presente nel luogo di provenienza della
comunicazione, con esclusione di qualsiasi comunicazione
di un’opera realizzata direttamente, in un luogo aperto
al pubblico, con qualsiasi forma pubblica di esecuzione
o di presentazione diretta dell’opera.
Firme |