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Pignoramenti, niente vendita se il debitore non fu avvisato..-. sentenza emessa il 23 marzo 2011 dalla seconda sezione civile della Cassazione-Telediritto.it.

 

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...della facoltà di conversione in denaro. L'avvertimento ex articolo 492, comma 3, Cpc è necessario anche nell'atto esecutivo presso terzi. La Suprema corte fa chiarezza sulle novità legislative che negli ultimi anni hanno interessato il pignoramento. L'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495 Cpc, può chiedere la conversione del credito o della cosa pignorati in un somma di denaro secondo le forme e i termini previsti dal Codice deve essere contenuto in ogni atto di pignoramento, compreso quello presso terzi. L'avvertimento, quindi, deve essere contenuto anche nell'atto notificato personalmente al debitore ex articolo 543 Cpc. E se invece l'avviso manca? È escluso che il pignoramento sia nullo. Ma attenzione, se il debitore non è stato reso espressamente informato della facoltà di presentare istanza di conversione, non può essere disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 Cc; laddove queste ultime siano disposte ugualmente, la relativa ordinanza dovrà considerarsi viziata, quindi opponibile ai sensi dell'articolo 617 Cpc, perché emessa in violazione dell'interesse del debitore. È quanto emerge da una sentenza emessa il 23 marzo 2011 dalla seconda sezione civile della Cassazione.

L'interesse del debitore
È smentita la tesi secondo cui il pignoramento presso terzi sarebbe un procedimento speciale rispetto a quello "generale" dell'espropriazione mobiliare e dunque non richiederebbe la necessità di avvertire il debitore della facoltà di conversione. L'articolo 492 Cc negli ultimi anni è stato modificato dalla legge 80/2005, modificata dalla legge 263/05 e dalla legge 52/2006 che hanno aggiunto numerose altre disposizioni. Risultato: l'avvertimento di cui al comma terzo è un elemento che deve essere contenuto in ogni atto di pignoramento, a prescindere dalla forma particolare che esso debba rivestire in ragione della natura del bene pignorato. Se l'avviso al debitore dovesse mancare, la nullità dell'atto di pignoramento va esclusa perché l'interesse del debitore a essere informato delle modalità e del termine per avanzare un'utile istanza di conversione può essere soddisfatto altrimenti nel corso della procedura esecutiva. Ma a patto che ciò avvenga prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 Cc. Altrimenti scatta l'opposizione agli atti esecutivi.


Dario Ferrara

 

 

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