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E' NECESSARIO CHE L'APPORTO DEL CONCORRENTE MORALE NEL REATO CONFIGURI UN CONTRIBUTO CAUSALE" -MAZZON Riccardo-persona e danno.it

 

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La giurisprudenza sottolinea come l'attività del concorrente debba essere “concretamente efficiente”,
“deve configurarsi il concorso morale in un delitto allorché l'apporto del concorrente si estrinsechi in un'attività concretamente efficiente ed idonea anche solo a rafforzare il disegno criminoso già concepito e deliberato da altro concorrente, ovvero a rendere definitivo e senz'altro eseguibile il disegno criminoso già concepito, ma tuttavia non ancora definitivamente deliberato. (Nella fattispecie è stato ritenuto che il progetto criminoso di una colonna delle brigate rosse, di sequestrare un dirigente dell'industria per fini politici e sindacali, riceva un decisivo motivo di rafforzamento dal consenso manifestato in ordine alla esecuzione del delitto, da esponenti dell'assemblea autonoma dell'industria stessa)”
Cassazione penale, sez. I, 11 aprile 1983 Cerica Giust. pen. 1984, II,153 (s.m.)
con ciò intendendo far riferimento ad un suo necessario contributo causale:
“la partecipazione morale nel reato si manifesta indifferentemente con qualsiasi attività che, agendo in via psichica sul proposito criminoso dell'autore, sia sorretta dalla volontà di cooperare nel fatto costituente il reato, e rappresenti un contributo causale alla sua verificazione. In particolare, non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione morale l'accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse, e la promessa di aiuto da prestare durante o dopo la commissione del reato, dovendo riconoscersi, nell'una e nell'altra ipotesi, efficienza causale nella verificazione dell'evento, sotto il profilo, quanto meno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso”.
Cassazione penale, sez. un., 28 novembre 1981 Emiliani Cass. pen. 1982, 432
In tale ambito, la giurisprudenza è solito affermare, in linea con i principi (cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011):
- che, ai fini della configurabilità del concorso morale di persone nel reato, non è necessaria l'esplicazione di un'attività insostituibile (ai fini della verificazione dell'evento);
“ai fini della configurabilità del concorso morale di persone nel reato, non è necessaria l'esplicazione di un'attività insostituibile ai fini della verificazione dell'evento, ben potendo - i diversi apporti eziologici - atteggiarsi in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale dell'azione. Va ritenuto, pertanto, il concorso morale predetto anche tutte le volte in cui un soggetto, diverso dall'esecutore materiale del reato, abbia in qualche modo rafforzato il proposito criminoso di quest'ultimo mediante parole, atteggiamenti o comportamenti suscettibili di essere considerati e valutati come contributo causale alla realizzazione dell'evento”;
Cassazione penale, sez. I, 04 dicembre 1989 Tafuri Cass. pen. 1991, I,406 (s.m.)
- che, anche nella partecipazione psichica, il contributo, alla realizzazione collettiva del fatto criminoso, deve estrinsecarsi in un comportamento esteriore:
“il concorso di persone nel medesimo reato, secondo il combinato disposto degli artt. 110, 114 e 115 c.p., si configura ogni qualvolta l'imputato, con un comportamento materiale, commissivo od omissivo e/o anche soltanto psichico, contribuisce alla realizzazione dell'evento tipico della fattispecie incriminatrice. Il contributo, pertanto, alla realizzazione collettiva del fatto criminoso - sia a livello ideativo o esecutivo, morale o materiale - deve estrinsecarsi in un comportamento esteriore che, nella partecipazione psichica, deve consistere nella determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso”;
Cassazione penale, sez. I, 06 luglio 1987 Mango Cass. pen. 1989, 1743
- che
“ai fini della sussistenza della compartecipazione morale occorre un'adesione che esprima da parte del concorrente morale una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale ed, altresì, che quest'ultimo dall'adesione del primo tragga uno stimolo alla sua azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta”.
Tribunale Catanzaro, sez. II, 20 marzo 2008 - Redazione Giuffrè 2009

 

 

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