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SEQUESTRO PREVENTIVO AVENTE PER OGGETTO UN DECRETO INGIUNTIVO?" - MAZZON Riccardo

 

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Può essere sequestrato un decreto ingiuntivo asseritamente emesso sulla base di documenti configuranti prodotto o strumento di reato?
Secondo la Suprema Corte,
“.....non può disporsi il sequestro preventivo di un decreto ingiuntivo (cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010), al fine di impedire le ulteriori conseguenze del reato, sul presupposto che l'ingiunzione sia fondata su scritture rilasciate dalla persona offesa a fronte di un prestito usuraio. Ciò sia perché non è configurabile alcun rapporto pertinenziale fra il reato ed il provvedimento del giudice, sia in quanto l'applicazione della misura cautelare stravolgerebbe il sistema di impugnazioni e garanzie previste dal codice di procedura civile a salvaguardia dei diritti delle parti.....”.
Cassazione penale, sez. II, 19 maggio 1995, n. 2726 Netti Giust. pen. 1996, III, 229 (s.m.)
La pronuncia, sulla base delle seguenti premesse,
"..attesoché il Tribunale di Macerata, sulla richiesta di riesame del difensore di <N. M.>, indagato per il delitto di usura, di un provvedimento di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale di Camerino avente ad oggetto un decreto ingiuntivo, revocava il sequestro in quanto un provvedimento giudiziale non può mai costituire cosa pertinente a reato; che propone ricorso il P.M. per violazione di legge deducendo che nella specie trattasi di cose pertinenti al reato in quanto titolo esecutivo fondato sulle cambiali e sulle scritture rilasciate dalla parte offesa a fronte del prestito usuraio cosicché, escludendone la possibilità di sequestro, si autorizzerebbe il lavaggio dei titoli costituenti provento di usura attraverso la procedura monitoria, con l'inattaccabilità delle azioni esecutive degli usurai; che il sequestro mira a verificare se una qualsiasi cosa, anche valida ed efficace, possa considerarsi pertinente al reato e se la sua disponibilità possa aggravarne le conseguenze.....”;
Cassazione penale, sez. II, 19 maggio 1995, n. 2726 Netti Giust. pen. 1996, III, 229 (s.m.)
precisa come
“...il giudice del riesame correttamente escluda la possibilità che un decreto ingiuntivo possa costituire oggetto di sequestro in sede penale perché tale procedura sconvolgerebbe il sistema dei rimedi giudiziari in quanto detto decreto non è qualificabile come cosa pertinente al reato non potendo essere surrettiziamente inquadrato in quella categoria che, seppure di ampia portata, non può mai comprendere uno strumento la cui legittimità, per la qualifica che lo contraddistingue, deve essere presunta fino a prova contraria in sede propria......”;
Cassazione penale, sez. II, 19 maggio 1995, n. 2726 Netti Giust. pen. 1996, III, 229 (s.m.)
ricordando altresì che
“...la disciplina dei sequestri parte dalla distinzione tra corpo di reato e cose pertinenti al reato per consentire una definizione comprensiva del concetto di corpo al fine di includervi anche le cose il cui uso, porto e detenzione, costituiscono reato. Per le cose pertinenti al reato la norma si affida alla interpretazione giurisprudenziale, secondo cui per esse si intende non solo il prezzo od il prodotto del reato, ma anche tutto ciò che serve, sia pure indirettamente, ad accertarne le conseguenze, le circostanze del delitto e quanto appaia utile per le relative indagini, cosicché il sequestro può essere realizzato solo se riferibile a cose idonee a rivestire le caratteristiche di mezzi di prova del processo ed individuate nella loro utilità per l'ausilio al giudice investito dell'accertamento della verità. Ne consegue che è cosa pertinente al reato quella sulla quale o a mezzo della quale il reato è stato commesso, o che ne costituisca il prodotto, il profitto ed il prezzo e in proposito il giudice è tenuto a valutare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del delitto secondo una pluralità di elementi tra i quali sono da annoverare la natura della cosa, la sua connessione strumentale con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito e il mezzo indispensabile per l'attuazione o la protrazione della condotta criminosa.......;
Cassazione penale, sez. II, 19 maggio 1995, n. 2726 Netti Giust. pen. 1996, III, 229 (s.m.)
per concludere nel modo che segue:
“....ne discende che, a parte la impossibilità di operare un sequestro penale nei confronti di un provvedimento giudiziario in genere proprio per la qualificazione che non lo consente, la esclusione di un vincolo coercitivo su di un decreto ingiuntivo deriva specificamente dal fatto che non vi è rapporto di conseguenzialità tra reato e oggetto del sequestro perché manca il collegamento pertinenziale. Il P.M. ricorrente, delineata la distinzione sancita dall'art. 253 c.p.p., conclude per l'applicabilità del sequestro preventivo su di un decreto ingiuntivo al fine di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa protrarne o aggravarne le conseguenze e reputa ammissibile il sequestro di tale bene includendolo tra le cose pertinenti al reato con l'intento di verificarne la validità e l'efficacia sufficiente ad aggravare le conseguenze del reato di usura. In questo modo, però, colpisce il rimedio giudiziario che dovrebbe consentire di riciclare titoli di credito e non già i titoli stessi, unici, per effetto del rapporto pertinenziale, ad essere passibili di sequestro, dal momento che il decreto ingiuntivo va escluso, come già premesso, dal novero delle cose pertinenti al reato. L'istituto del sequestro è di rigorosa interpretazione e non è praticabile su di un atto giudiziario civile soprattutto in presenza di una controversia in corso per la quale la legge garantisce la salvaguardia dei diritti delle parti. Il decreto ingiuntivo è stato proposto dalla parte creditrice (l'attuale indagato), ma la debitore (la parte lesa) sono assicurati gli strumenti giudiziari che ne tutelano i diritti, di tal che un provvedimento coercitivo su tale bene non può mai praticarsi quale mezzo utile per prevenire o individuare una asserita condotta delittuosa. Il diritto processuale civile prevede, su domanda del creditore di una somma liquida o di una cosa fungibile o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, la garanzia, da parte del giudice competente, di ingiunzione di pagamento o di consegna, avverso le quali è proponibile opposizione che si aziona con le forme di un atto di citazione da cui scaturisce un giudizio secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. Le doglianze del P.M. richiedente sono suggestive, ma non ammissibili perché consentirebbero l'emissione indiscriminata di provvedimenti coercitivi nei confronti di atti giudiziari della stessa specie ogni qual volta il destinatario del decreto ingiuntivo, per sottrarsi all'attività esecutiva del creditore, adombrasse il sospetto di un retroscena di natura usuraia alla base del procedimento monitorio.....”.
Cassazione penale, sez. II, 19 maggio 1995, n. 2726 Netti Giust. pen. 1996, III, 229 (s.m.)

 

 

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