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REVOCATORIA: POSSIBILE ANCHE SE IN CASO DI CONDEBITORI SOLIDALI?Cassazione, sez. II, 22 marzo 2011, n. 6486-Diritto e processo.it

 

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Nel caso della solidarietà passiva si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito - debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 cod. civ., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. grava sul patrimoniale di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio sì da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 cod. civ.

 

 

Cassazione, sez. II, 22 marzo 2011, n. 6486

(Pres. Oddo – Rel. Migliucci)

 

 

Svolgimento del processo

L'architetto V..A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Fermo M.T..S. al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., degli atti pubblici di donazione in data 5 luglio 1993 e di costituzione del fondo patrimoniale del 30 agosto 1993 che la predetta aveva compiuto, assumendo che gli stessi sarebbero stati posti in essere allo scopo di non adempiere all’obbligazione di pagamento del credito di L. 150.735.610 di cui l'istante era titolare nei confronti della convenuta in virtù di sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 22 luglio 1993.

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

Spiegava intervento volontario F..S. .

Con sentenza non definitiva del 17 gennaio 1997 il Tribunale dichiarava l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 30 agosto 1993, rimettendo la causa in istruttoria per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di R.A. e M..R. , i quali si costituivano in giudizio eccependo la nullità del primo atto di integrazione del contraddittorio; era rigettata la domanda proposta da S.F. .

Con sentenza definitiva dell'11 agosto 1999 il Tribunale dichiarava inefficaci gli atti donazione di cui all'atto di citazione. Con sentenza dep. il 9 ottobre 2004 la Corte di appello di Ancona rigettava l'impugnazione proposta dalla S. , da R.A. e M..R. avverso la sentenza definitiva. Nel disattendere l'eccezione di nullità dell'atto di integrazione del contradditorio sollevata dai chiamati in causa, i Giudici di appello rilevavano la presenza dei requisiti prescritti dagli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., mentre era esclusa la nullità della notificazione del primo atto di integrazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., avendo l'ufficiale giudiziario compiuto le attività previste da tale norma; d'altra parte, osservavano che era stato rispettato il termine fissato dal giudice per la notifica, tenuto conto che la notificazione si perfeziona nel momento in cui vengono compiute la formalità prescritte dalla norma citata e non in quello di ricezione della raccomandata.

Nel merito, era ritenuta la sussistenza dell'eventus damni, tenuto conto che, in considerazione dell'importo del credito, lo stesso non poteva trovare sufficiente garanzia per effetto della revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale che aveva ad oggetto l'usufrutto dei medesimi beni di cui alle donazioni; per quanto concerneva la esistenza di altre proprietà della convenuta, la sentenza rilevava che era corretta e priva di censure l'affermazione del primo giudice di incerta realizzazione di tali cespiti in quanto sottoposti a esecuzione immobiliare.

Infine, era ritenuta provata la consapevolezza nella convenuta del pregiudizio arrecate alle ragioni del creditore tenuto conto che gli atti di disposizione erano stati posti in essere poco prima del deposito della sentenza con cui la medesima era stata condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di L. 150.735.610.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione S. , da A..R. e M..R. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l'intimato.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod.proc. civ. nonché erronea e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.3 e 5 cod.proc. civ.), censurano la decisione gravata che aveva escluso la nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio, quando esso avrebbe dovuto contenere la enunciazione di tutti gli atti del procedimento - che peraltro si era concluso con una sentenza parziale - con la indicazione dei documenti prodotti e dei provvedimenti adottati e non solo della sentenza non definitiva, in modo da consentire una adeguata difesa.

Il motivo è infondato.

Premesso che, come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente, l'atto di integrazione conteneva l'enunciazione del petitum e della causa petendi, doveva escludersi la configurabilità della dedotta nullità, posto che lo stesso doveva riprodurre esclusivamente il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio - che era stato notificato alla sola ricorrente ma che avrebbe dovuto essere notificato anche ai litisconsorti necessari - oltre al provvedimento con cui era stata disposta l'integrazione del contraddittorio.

Occorre chiarire che la mancata notificazione dell'atto di citazione ai litisconsorti necessari comportava che gli atti processuali compiuti in precedenza non potevano avere alcuna efficacia nei confronti dei soggetti che non avevano partecipato al giudizio e nei confronti dei quali, per tale ragione, erano affetti da nullità: poiché per le parti pretermesse il giudizio iniziava ex novo con l'atto di integrazione riproduttivo del'atto di citazione, non era configurabile la lesione del diritto di difesa dei soggetti chiamati ad integrare il contraddittorio, nei confronti dei quali nessuna rilevanza rivestivano gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla fase del giudizio precedente all'integrazione del contraddittorio, che pertanto non dovevano essere enunciati e tanto meno notificati.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 139, 140 cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n.3 cod.proc. civ.) nonché erronea motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod.proc. civ.), censurano la sentenza impugnata laddove aveva escluso la nullità della notificazione del primo atto di integrazione, non essendo stata verificata la sussistenza dei presupposti per il procedimento di cui all'art. 140 cod. proc. civ.: in considerazione della nullità della prima notifica, non poteva essere concesso un nuovo termine ma doveva essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con estinzione del giudizio.

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti non hanno interesse a fare valere la denunciata doglianza perché, anche ove si fosse verificata la nullità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio per mancata osservanza da parte dell'ufficiale giudiziario dei presupposti prescritti dal'art. 140 citato, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione per un vizio evidentemente non imputabile alla parte, non potendo certo applicare l'art. 270 cod. proc. civ. che sanziona l'inattività della parte al quale incombe l'onere di provvedere alla integrazione del contradditorio: nella specie, per l'appunto, il Giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione che è stata effettuata con effetto sanante ex tunc.

Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 137,13 9, 140, 270 e 307 cod. proc. civ. nonché omessa ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.), deducono che la notificazione ex art. 140 citato era stata compiuta oltre il termine fissato dal giudice (28-2-3997), posto che la raccomandata era stata spedita il 1-3-1997: la sentenza non aveva colto l'essenza della censura al riguardo svolta.

Il motivo va disatteso.

A prescindere dalle assorbenti considerazioni sopra formulate è appena il caso di ricordare che, ai fini di verificare la decadenza sancita per il notificante, occorre considerare il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, del tutto irrilevante essendo il momento di spedizione della raccomandata ex art. 140 cod. proc. civ..

Con il quarto motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 in relazione all'art. 2901 cod. civ. nonché erronea e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 cod.proc. civ.), censurano la decisione gravata laddove aveva ritenuto che gli atti dispositivi erano stati preordinati ad arrecare pregiudizio al creditore, senza che fosse stata al riguardo fornita alcuna prova; in effetti, era mancata la motivazione circa l'esistenza di altre proprietà o che l'attore avesse dimostrato l'inutile esperimento di procedure esecutive e che avesse agito nei confronti dei debitori solidali; ancora non si era considerato che il credito dell'attore era privilegiato e che il medesimo aveva recuperato quasi per intero il suo credito, surrogandosi nei diritti della convenuta nell'esecuzione immobiliare n. 110/92 e aveva ottenuto la revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale; erroneamente era stato definito ingente il credito dell'attore sopratutto se si teneva conto del valore dei beni oggetto di revocatoria; non era stato considerato il valore complessivo della residua proprietà della convenuta, non sminuito dal fatto che i beni sono assoggettati a esecuzione e che il credito avrebbe trovato comunque soddisfazione anche con un esecuzione mobiliare.

Erroneamente era stato ritenuto l'elemento soggettivo, atteso che la convenuta non prevedeva l'esito negativo del giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno e i arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell’attore; tenuto conto che l'attore avrebbe potuto agire nei confronti della Edilmar S.r.l., la motivazione era insufficiente laddove non aveva in concreto individuato il comportamento posto in essere dalla convenuta, nel quale fosse ravvisabile l'elemento soggettivo. La sentenza non aveva ammesso le prove al riguardo articolate.

Il motivo è infondato.

Per quel che concerne l'esistenza di altre proprietà suscettibili di essere sottoposte a esecuzione, la sentenza ha ritenuto che la decisione di primo grado che l'aveva esclusa, oltreché corretta, non era stata oggetto di specifica censura : in sostanza i Giudici di appello hanno considerato non suscettibile di essere riesaminata tale statuizione perché mancava uno specifico motivo di gravame, per cui la ricorrente avrebbe dovuto semmai dedurre e dimostrare di avere formulato uno specifico motivo di appello.

Per quel che concerne l'esistenza di altri debitori solidali, va considerato che nel caso della solidarietà passiva si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito - debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 cod. civ., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. grava sul patrimoniale di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio sì da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 cod. civ. (Cass. 2623/1987). Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenza impugnata non si è affatto limitata a enunciare principi di diritto astratti, ma ha indicato le circostanze di fatto in base alle quali ha ritenuto la sussistenza del pregiudizio, tra l'altro evidenziando le ragioni per le quali non poteva assumere rilevanza la revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, valutando in considerazione dell'entità del credito l'insufficienza della garanzia patrimoniale residua.

Per quel concerne l'elemento soggettivo, per il quale non è necessario l'intenzione di nuocere alle ragioni del creditore nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al credito, la sentenza ha con motivazione corretta e congrua individuato la consapevolezza del pregiudizio nella conoscenza del credito che era oggetto di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno e ormai prossimo alla definizione in quel grado. La doglianza, pur facendo riferimento a violazioni di legge e a vizi di motivazione, da cui - come si è detto - la sentenza è immune, si risolve nella censura dell'accertamento di fatto in ordine al sussistenza dei presupposti voluti dall'art. 2901 cod. civ. attraverso una lettura del materiale probatorio difforme da quello compiuto di Giudici nell'ambito dell'indagine riservata al giudice di merito che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. Qui va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre il vizio di falsa applicazione delle legge riguarda la sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nella ipotesi normativa: viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione Peraltro, il vizio deducibile ai sensi della norma citata deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell'ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto). Orbene, le critiche formulate dai ricorrenti non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell'iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a dimostrare -attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte - l'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici laddove, in contrasto con quanto sarebbe emerso dalle prove, era stata ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 cod. civ..

In particolare, in relazione al vizio di motivazione per omesso esame delle prove acquisite, va rilevato che il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento o la prova nella sua integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006; 10576/2003), tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fosse stato preso in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa: tale onere nella specie non è stato ottemperato dai ricorrenti che non hanno trascritto il testo dei documenti ai quali hanno fatto riferimento Parimenti, nel caso in cui si invoca la mancata ammissione di una prova testimoniale, occorre che nel ricorso siano trascritti integralmente i capitoli: anche tale onere non è stato ottemperato.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombente.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.600,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

 

 

 

 

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