Il
Presidente comunica di avere partecipato, con il
Consigliere Graziani, alla riunione tenutasi il 5 marzo
presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Milano, convocata per valutare –unitamente ai
Presidenti degli altri Consigli dell’Ordine Distrettuali
e ai Rappresentanti delle Unioni Distrettuali- la
condotta da tenersi in vista della ormai prossima
manifestazione di astensione dalle udienze, proclamata
dall’O.U.A. come forma di protesta contro l’avvio della
Media-Conciliazione obbligatoria.
Alla riunione hanno partecipato anche i Presidenti
Giuggioli (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Milano), Savi (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Genova), Esposito (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Taranto e Puglia), Besostri (Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Torino), Tacchini (Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo e Consiglio
Nazionale Forense), Corona (Consiglio dell’Ordine degli
Avvocato di Trento), Sanseverino (Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Palermo), Pardi (Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Pesaro e Marche), Zanie (Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Trieste e Triveneto),
Bortoluzzi (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Venezia), Moscato (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Pavia), Tortorano (Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Salerno e Campania) nonchè i Consiglieri
Avv. Carlo Allorio (Consiglio Nazionale Forense) e
Fiorenza Betti (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Milano).
In
apertura, il Presidente Giuggioli ha riferito che il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha deciso
di revocare l’assemblea già indetta e ha espressamente
deliberato di aderire alla manifestazione indetta per il
16 marzo, a Roma presso il Teatro Capranica.
Relativamente alla condotta delle Camere Penali (che si
prevede invitino i propri iscritti a non aderire alla
manifestazione), viene reso noto che la Camera Penale di
Trani aderirà alla proclamata astensione, nel mentre il
Presidente Sanseverino ha riferito di non aver avuto
analoghe assicurazioni di adesione da parte della Camera
Penale di Palermo.
Per l’Unione Distrettuale pugliese, il Rappresentante ha
riferito che i Consigli dell’Ordine degli Avvocati di
quel distretto aderiranno alla protesta.
Il
Presidente Conte ha quindi illustrato ai presenti la
situazione romana, riferendo delle agitazioni
manifestate dagli Avvocati romani e segnalando
l’inopportunità dell’individuazione dei giorni (5 di cui
3 festivi) e del luogo (Teatro Capranica) prescelti
dall’O.U.A. per esprimere la protesta.
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova,
il Rappresentante ha preannunziato che non parteciperà
personalmente alla manifestazione in Roma e ha suggerito
di fare presenziare alla manifestazione un unico
esponente in rappresentanza di tutti gli Consigli
dell’Ordine degli Avvocati.
Per il Triveneto, ferma la protesta, il Rappresentante
presente ha riferito che i Consigli dell’Ordine degli
Avvocati della propria area di provenienza hanno
espresso l’opinione di non partecipare alla
manifestazione di Roma.
Il
medesimo Rappresentante ha poi sottolineato che, sul
fronte della formazione professionale, gli stessi
Consigli dell’Ordine degli Avvocati hanno manifestato la
volontà di indirizzarsi sulla strada della serietà di
comportamento, avviando –se del caso- anche procedimenti
disciplinari nei riguardi degli iscritti che non avranno
assolto l’obbligo formativo nei dovuti termini.
Il
Rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Torino ha riferito che il suo Consiglio è
perfettamente d’accordo con l’orientamento del
Triveneto.
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo,
il Rappresentante ha sottolineato che i Consigli
dell’Ordine degli Avvocati non hanno nessun potere di
indire astensioni di categoria o manifestazioni; in
ossequio a tale principio, il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Palermo ha ritenuto di convocare una
assemblea nella quale gli iscritti hanno deliberato di
aderire alla manifestazione, sottolineando l’esigenza
che anche gli Avvocati della Camera Penale –in quanto
iscritti nell’Albo- debbano deontologicamente rispettare
il deliberato. Inoltre, il Presidente Sanseverino ha
rilevato che necessiti la diffusione un forte comunicato
stampa per divulgare alla cittadinanza le critiche che
l’Avvocatura muove alla Media-conciliazione
obbligatoria, anche utilizzando pagine di quotidiani per
meglio sensibilizzare l’opinione pubblica. Lo stesso
Presidente Sanseverino ha anche invitato a indirizzare
opportune sollecitazioni anche allo stesso Consiglio
Nazionale Forense, dal momento che sono i Consigli
dell’Ordine degli Avvocati ad avere la migliore
sensibilità del malessere dell’Avvocatura, intrattenendo
il più stretto contatto con la base degli iscritti e con
il “territorio” forense; per questo, non è parso
condivisibile che, in occasione del recente adeguamento
dell’ammontare triennale dei crediti formativi, non
siano state considerate affatto le esigenze dei singoli
Ordini.
Muovendo da tali premesse, i Presidenti Conte e
Sanseverino hanno, quindi, suggerito di: a) convocare
una autonoma conferenza stampa per lo stesso giorno
della manifestazione, in cui i Presidenti dei Consigli
dell’Ordine degli Avvocati Distrettuali possano
incontrare la stampa per diramare un messaggio che
raggiunga quanti più cittadini; b) acquistare pagine su
quotidiani nazionali e locali (comunque, di elevata
tiratura) per pubblicare il messaggio rivolto dai
Consigli dell’Ordine degli Avvocati e dagli Avvocati
alla politica e alla cittadinanza.
A
tale scopo, è stata quindi ritenuta opportuna
l’istituzione di un coordinamento tra i Consigli
dell’Ordine degli Avvocati e le Unioni regionali, per un
continuo confronto di coeso orientamento sul da farsi.
È
stata altresì sottolineata l’esigenza di prendere
conoscenza, anche tramite la procedura di “accesso agli
atti”, delle identità di coloro che siano coinvolti
(come Media-conciliatori, soci, finanziatori,
fideiussori e sottoscrittori di polizze assicurative) in
quanto portatori di concreto interesse all’avvio della
Media-conciliazione.
Per le Marche, il Rappresentante ha riferito che il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona,
ritenendola utile, si è dissociato dalle proteste contro
l’avvio della Media-conciliazione e non aderirà
all’agitazione proclamata dall’O.U.A., nel mentre il
Foro di Macerata aderirà all’astensione.
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento e
il comprensorio dell’Alto Adige, il Rappresentante si è
dichiarato concorde a sottoscrivere un documento
unitario di protesta ma ha anche riferito che tra i
propri circa 600 iscritti sono contemplati circa 200
mediatori già abilitati. Ciò comporta che, per i Fori di
Trento e dell’Alto Adige, l’Organismo del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati sia già molto attivo e si
presenti come primario (per efficienza) in tale
contesto, caratterizzato da elevata formazione (circa
200 ore) dei Mediatori e da Regolamento che impone di
avvalersi dell’assistenza obbligatoria del difensore in
occasione della procedura media-conciliatoria.
Per l’Unione pugliese, il Rappresentante ha ricordato
che i primi giorni della proclamata astensione (17, 18 e
19 marzo) coincidono con le giornate del VI Congresso
Forense, indetto dal Consiglio Nazionale Forense a Roma;
quindi, la scelta delle date della manifestazione si
appalesano evidentemente inopportune. In Puglia,
comunque, mentre Taranto ha avuto piccoli e inadeguati
ambienti all’interno del Tribunale per collocarvi
l’Organismo di Media-conciliazione, Bari e Trani non ne
hanno avuti affatto; di contro, nel territorio sono
sorti numerosi organismi privati, circostanza che
suggerisce ovvie considerazioni sulla provenienza dei
fondi che hanno consentito la creazioni di così tanti
organismi.
Per la Campania, il Rappresentante degli Ordini di quel
Distretto ha riferito che, nella Regione, si è
manifestata unanime adesione alla protesta contro la
Media-conciliazione ma che, riguardo agli esiti della
odierna riunione, gli pareva più opportuno riservarsi di
riferire ai singoli Presidenti del suo Distretto, senza
impegnarne le decisioni. In Campania, taluni Consigli
dell’Ordine degli Avvocati hanno espressamente
deliberato di partecipare alla manifestazione di
protesta indetta dall’O.U.A. A Napoli –area che ha
manifestato forti ritardi riguardo alla costituzione di
Organismi di Media-conciliazione- si è quindi preso un
indirizzo piuttosto contrastante, dove alla protesta
avverso la Media-conciliazione sono state abbinate
iniziative in suo sostegno, come il deliberare di
ritenere idonei ad essere Media-conciliatori anche i
semplici praticanti avvocati, purchè abilitati al
patrocinio. Comunque sia, il Rappresentante della
Campania raccomanda che le iniziative che i Consigli
dell’Ordine degli Avvocati abbiano ad attuare non
figurino come esternazione di contrapposizione con
Consiglio Nazionale Forense e con l’O.U.A.
Il
Rappresentante della Campania ha infine ricordato che,
all’epoca in cui doveva entrare in attività l’Ufficio di
Giudice di Pace, non avendo molti Comuni messo a
disposizione adeguate sedi, si venne a creare una
situazione del tutto analoga a quella che è attualmente
in essere relativamente alle sedi degli Organismi di
Media-conciliazione; all’epoca, la situazione venne
risolta da un opportuno rinvio disposto su iniziativa
del Consiglio Nazionale Forense di allora e del Ministro
(Avv. Biondi); di contro, l’attuale Consiglio Nazionale
Forense non ha nè posto in essere analoghe iniziative,
nè ha conseguito adeguati risultati. Anche in relazione
a questo, appare utile che vengano istituzionalizzati i
raduni dei rappresentanti dei Consigli dell’Ordine degli
Avvocati (come -un tempo- si attuava con l’“unione delle
Curie”), al fine di trasmettere al Consiglio Nazionale
Forense un diretto indirizzo –anche politico- che sia
espressione della volontà della “base”.
In
conclusione della riunione, il Presidente Conte ha
invitato tutti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine
degli Avvocati presenti a muoversi su queste condivise
direttrici: a) disertare la manifestazione del Teatro
Capranica; b) pubblicare i propositi dei Consigli
dell’Ordine degli Avvocati tramite pagine di quotidiani
di grande diffusione; c) ottenere trasparenza delle
cariche e delle attività degli Organismi di Mediazione
esistenti tramite esperimento delle procedure di
“accesso agli atti”. Tutti i presenti hanno dichiarano
entusiasticamente di aderire a tale suggerimento.
È
stata delegata l’Avv. Bortoluzzi (Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Venezia) di predisporre l’iniziativa
di accesso agli atti per conoscere chi siano tutti
coloro (mediatori, soci, finanziatori, fideiussori e
sottoscrittori di polizze assicurative) che possano
essere portatori di interesse all’avvio della
Media-conciliazione.
Tutti i presenti hanno manifestato consenso
sull’esigenza di elaborare un testo condiviso da fare
pubblicare sulla stampa nei giorni dell’astensione dalle
udienze indetta dall’O.U.A.
Il
Presidente Giuggioli ha proposto di sollecitare il
Presidente Alpa del Consiglio Nazionale Forense ad
attuare analoga iniziativa e ha chiuso la riunione,
sollecitando un nuovo incontro a Roma, entro breve
termine.
Si
apre a questo punto un dibattito tra i Consiglieri.
Il
Consigliere Barbantini non ritiene opportuna una
presenza al Teatro Capranica.
Il
Consigliere Fasciotti si associa a quanto dichiarato dal
Consigliere Barbantini.
……….
Il
Consigliere Segretario osserva che il Consiglio ha già
assunto una delibera in materia, indicendo un’Assemblea
per il giorno 22 marzo p.v. alle ore 13.30 e lasciando
la massima libertà agli Iscritti che intendono astenersi
dalle udienze; ritiene che tale decisione non è
vanificata dall’esito della riunione di sabato scorso.
Il
Consigliere Nesta ritiene di dover far restare ferma
l’Assemblea del 22 marzo ma osserva che sia utile
partecipare alla riunione al Teatro Capranica.
Il
Consigliere Condello osserva che lo stesso Ordine di
Milano aveva dapprima comunicato che non avrebbe
partecipato alla manifestazione al Teatro Capranica per
poi decidere al contrario. Ritiene che si può anche
presenziare all’Assemblea al Teatro Capranica.
Il
Consigliere Arditi di Castelvetere crede che sia
opportuno recarsi a vedere cosa accadrà.
Il
Consigliere Di Tosto si dichiara avvilito in quanto da
un anno si è personalmente mostrato fortemente contrario
alla Mediazione e ritiene che la gran parte degli
Avvocati italiani ha sottovalutato la questione. Ricorda
che ieri si è discusso al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio il ricorso contro il Regolamento
attuativo e sprona il Consiglio ad andare in massa al
Teatro Capranica (dove lui anticipa che prenderà la
parola), anche perchè, subito dopo si manifesterà al
Palazzo di Montecitorio, luogo autorizzato dalla
Questura. Ritiene che ci sia un colpevole ritardo sulla
vicenda e spiega che occorre dare un segnale forte sul
tema.
……..
Il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
PRESO ATTO
dell’insensibilità della politica rispetto all’allarme
che l’Avvocatura e gli altri operatori di giustizia
ripetutamente e da anni lanciano per il permanere della
grave e complessiva condizione di difficoltà in cui
versa la Giustizia italiana, che nel quotidiano si
manifesta non solo con l’eccessiva durata dei processi,
ma anche con le carenze e le disarmonie organizzative,
finanziarie, strumentali degli uffici giudiziari e con i
ritardi nell’introduzione di moderne tecnologie
informatiche e di innovative metodologie del lavoro;
CONSTATATO
che la riduzione dell’enorme carico di contenzioso
civile arretrato gravante sugli uffici giudiziari è
demandata a soluzioni legislative inadeguate se non
addirittura controproducenti, quali la disciplina della
mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.
Lgs. 28/2010 e la proposta di legge avanzata dal
Ministero della Giustizia che, a tali fini, prevede la
nomina di 600 giudici ausiliari, tra i magistrati e gli
avvocati dello Stato in pensione, cui affidare la
definizione delle cause più risalenti in attesa di
sentenza;
RILEVATO
con particolare riferimento alla norma sulla mediazione:
-
che restano ferme le considerazioni espresse dal
Consiglio nella più che tempestiva deliberazione assunta
nell’adunanza del 22 aprile 2010;
-
che le osservazioni svolte dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Milano nella sua deliberazione del 3
marzo scorso appaiono convincenti e da condividersi;
-
che il modello organizzativo delineato nella normativa
di cui al D.L.vo n. 28/2010, anziché favorire il ricorso
alla Giustizia dello Stato, migliorandone
l'organizzazione ed accrescendone l'efficienza, lo
disincentiva attraverso una normativa regolamentare che
consente l’istituzione di organismi di mediazione privi
di adeguati e oggettivi requisiti diretti a garantire
l’erogazione di un servizio professionale, qualificato,
indipendente e rispettoso dei diritti dei cittadini che
a essi si rivolgono;
-
che la medesima normativa apre l’accesso all’assunzione
del ruolo di mediatore a soggetti privi di effettive
competenze giuridiche, nonostante essi siano destinati a
trattare questioni giuridiche anche complesse, a
confrontarsi con tecnici del diritto e a formulare
proposte transattive incidenti sui diritti dei
cittadini;
-
che per la partecipazione al procedimento di mediazione
non è richiesta l’assistenza obbligatoria dell’avvocato,
così privando il cittadino dell’adeguata tutela dei
diritti di cui è titolare nonché della possibilità di
comprendere pienamente la consistenza delle proprie
posizioni giuridiche;
-
che il previsto obbligo di esperimento preventivo del
procedimento di mediazione per un ampio gruppo di
materie costituisce una limitazione al diritto
all’accesso alla Giustizia ed è altresì fonte di
ulteriori ritardi nella giustizia civile e di maggiori
oneri economici per il cittadino;
CONSIDERATO
-
che è stata sostanzialmente disattesa da parte del
Governo la pressante richiesta di rinvio delle norme
sull’obbligatorietà del tentativo di conciliazione
avanzata dall’avvocatura al fine di consentire una più
approfondita valutazione delle criticità di natura
giuridica, anche costituzionale, oltre che logistiche ed
organizzative, che permeano il provvedimento in
questione;
-
che la soluzione del rinvio di un anno limitatamente
alle cause in materia di condominio e risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
è irragionevole, non consentendo di affrontare le
problematiche evidenziate, rappresentando, di contro, un
elemento di ulteriore incertezza;
-
che la suddetta scelta di rinvio parziale appare più che
altro come un tentativo maldestro di mascherare il
cedimento alle pressioni provenienti dal mondo
imprenditoriale che, con argomentazioni essenzialmente
d’interesse economico, sostiene la mediazione;
DELIBERA
di
condividere le ragioni poste alla base delle proteste di
grandissima parte dell’Avvocatura italiana e di aderire
alla proposta di astensione dalle udienze.
Risulta così di fatto superata la decisione di convocare
un’assemblea per il giorno 22, così come disposto con
precedente deliberazione che sul punto deve intendersi
revocata.
-
Il Presidente comunica di aver inviato a tutti i
Colleghi una mail che, con riferimento a un progetto che
è stato coltivato da qualche mese, riguarda un
innovativo ed esclusivo servizio a favore degli
Avvocati, che qui si trascrive:
“PROTOCOLLO DI INTESA CON IL COMUNE DI ROMA E MINISTERO
DELL'INTERNO PER CONSULTAZIONE REGISTRI ANAGRAFICI CON
COLLEGAMENTO PRIVILEGIATO PER GLI AVVOCATI ROMANI ALLA
BANCA DATI DI ROMA CAPITALE.
Un'altra grande iniziativa, gentile Collega, che sono
certo incontrerà tutto il Tuo apprezzamento: nei
prossimi giorni si concluderà un lungo ed articolato
percorso tecnico/amministrativo, iniziato non appena
l'odierno Consiglio si è insediato, che consentirà ad
ogni Avvocato romano di poter consultare/interrogare DAL
PROPRIO STUDIO la Banca Dati dell'Anagrafe della
popolazione del Comune di Roma. Dopo aver già stipulato
un protocollo d'intesa con il Comune di Roma, ed un
propedeutico accordo con il Ministero dell'Interno,
l'Ordine di Roma metterà ogni Iscritto all'Albo degli
Avvocati di Roma in condizione -per il soddisfacimento
di esigenze difensive nell'interesse del cliente- di
poter consultare, IN PIENA SICUREZZA E TOTALE
LEGITTIMITA', i registri anagrafici collegandosi, in
tempo reale, alla Banca Dati del Comune di Roma. Ritengo
che tale iniziativa possa considerarsi davvero un
successo straordinario, ottenuto dal Consiglio
nell'interesse dei Colleghi, che, da un lato permetterà
di evitare estenuanti file agli sportelli dei vari
Municipi, e dall'altro conferma che la sinergia tra Enti
conduce a risultati tangibili se si profonde effettivo
impegno a favore dello snellimento delle procedure. La
prossima settimana vi sarà una conferenza stampa
ufficiale con il Campidoglio che darà il via
all'operatività del sistema: ogni Iscritto dovrà,
preventivamente, essere accreditato al Portale Internet
del Comune di Roma e poi presentare una domanda
all'Ordine -secondo modalità che saranno appositamente
rese note a breve- per potersi avvalere dell'innovativo
servizio.”
A
questo punto il Presidente, dopo aver ringraziato il
Consigliere Segretario e il Consigliere Graziani, che
tanto si sono attivati per l’avvio del progetto,
comunica che lunedì prossimo, alle ore 12.00, si terrà
nell’Aula Avvocati una Conferenza stampa alla presenza
del Sindaco di Roma Capitale.
Chiede al Consigliere Segretario di voler brevemente
illustrare ai Consiglieri in cosa consiste il progetto.
Il
Consigliere Segretario, con piacere, spiega come si
potrà, da parte di ogni Iscritto all’Ordine di Roma,
accedere alla banca dati della popolazione anagrafica di
Roma.
Il
Presidente invita i Consiglieri a voler essere presenti
alla Conferenza stampa.
Il
Consiglio prende atto.
- Il Presidente
comunica di aver inviato a tutti i Colleghi una mail con
riferimento alla proposta di ridurre il numero dei
crediti formativi triennali, in forza del potere di
autoregolamentazione del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, che qui si trascrive: “ESERCIZIO
POTERE AUTOREGOLAMENTARE DELL'ORDINE DI ROMA PER
DELIBERAZIONE CHE RIDUCA A 60 IL NUMERO DI CREDITI
TOTALI PER IL TRIENNIO 2011-2013 (17 ORDINARI + 3
DEONTOLOGICI PER ANNUALITA')
Come, forse, ricorderai ho formalizzato il 23/02 u.s.,
un'istanza al Consiglio Nazionale Forense - nella
persona del Presidente Alpa - al fine di ottenere una
riduzione del numero dei crediti formativi, per il
triennio in corso, da 90 a 60 ritenendo da un lato che
il tetto minimo di cui al Regolamento vigente sia
oggettivamente eccessivo ed oneroso (20 crediti l'anno
sono comunque adeguati) e, dall'altro, che così si
potesse almeno alleviare una delle nostre fatiche
quotidiane. Il CNF ha accolto parzialmente la mia
proposta - che peraltro aveva incontrato il consenso di
Presidenti di Ordini di altri Fori - riducendo a 75 il
numero di crediti totali, ovvero 20 ordinari e 5 di
deontologia l'anno. Ebbene, lungi da me la volontà di
aprire una sterile polemica con il CNF - al quale
riconosco la potestà giurisdizionale e l'autorevolezza
che gli compete - ma, tale decisione la ritengo
assolutamente NON SODDISFACENTE, e soprattutto del tutto
scollegata dall'effettiva situazione
logistica/territoriale nella quale si trova
l'Avvocatura, vieppiù quella romana. L'Ordine di Roma
svolge un'opera titanica, in un oceano di difficoltà
organizzative, per offrire ai propri iscritti la
possibilità di partecipare ad eventi formativi
qualitativamente adeguati e doverosamente gratuiti.
Possiamo dire che l'Ordine di Roma, dall'introduzione
dell'obbligo formativo, oggi abbia raggiunto un livello
di FORMAZIONE ed un aggiornamento professionale di
altissimo profilo divenuto, per gli Avvocati romani,
attività imprescindibile per l'esercizio della
professione. Nonostante ciò, le difficoltà operative e
logistiche sono numerosissime sia per l'Ordine che deve
organizzare i corsi ed i convegni, sia per i Colleghi
iscritti all'Albo che faticano sempre di più per
giungere ad un attento e puntuale assolvimento
dell'obbligo formativo. Di talché, alla luce di quanto
sopra, ed in considerazione della non soddisfacente
risposta del CNF alla mia istanza "emergenziale", ho
deciso di proporre giovedì 10/03 p.v. all'Adunanza del
Consiglio, di adottare una deliberazione - che auspico
sia approvata all'unanimità - che RIDUCA A 60 I NUMERI
DI CREDITI TOTALI PER IL TRIENNIO 2011-2013 (17 ORDINARI
+ 3 DEONTOLOGICI PER ANNUALITA') UTILIZZANDO IL POTERE
AUTOREGOLAMENTARE DI LEGITTIMITA' CHE E' RICONOSCIUTO AI
CONSIGLI TERRITORIALI DA PARTE DEL CNF. Infatti, la
quantità di crediti che ciascun iscritto deve accumulare
nel corso dell'anno deve tener conto delle condizioni
organizzative dell'Ordine di appartenenza, degli impegni
professionali degli Avvocati, della qualità della
proposta formativa, della possibilità, poi, di vigilare
sul sistema e di sanzionare chi viola il disposto
formativo, ed infine, del numero degli iscritti e delle
realtà logistiche nelle quali si è costretti ad operare.
Questa mia proposta è stata già condivisa dai Presidenti
degli Ordini dei grandi Fori i quali eserciteranno
anch'essi il loro potere autoregolamentare. Ritengo che
sia ora che l’Ordine di Roma dia un segnale forte”.
……..
Il
Consiglio
-
Preso atto della circostanza che il Consiglio Nazionale
Forense ha ritenuto di dover solo in parte ridurre il
numero dei crediti formativi;
-
Considerata la situazione di emergenza che l’Avvocatura
romana si trova a dover affrontare in questo particolare
momento storico;
-
Vista la sostanziale adesione da parte della maggioranza
degli Iscritti alla politica della formazione permanente
praticata dall’Ordine di Roma nel primo triennio
sperimentale;
-
ritenendo di dover esercitare il proprio potere di
autoregolamentazione, riconosciutogli dal Consiglio
Nazionale Forense in materia
delibera
che il numero dei crediti formativi annuali da acquisire
nel triennio 2011/2013 sia pari a venti (diciassette
ordinari e tre di Deontologia e Ordinamento
Professionale).
Dichiara immediatamente esecutiva la presente
deliberazione.
…………
-
Il Presidente sollecita una definizione dei procedimenti
relativi alle iscrizioni dei c.d. “Abogados”,
ringraziando il Consigliere Graziani per gli accurati
studi svolti di recente nonchè per le bozze di
provvedimenti predisposti.
Il
Consigliere Vaglio comunica che l’Ordine degli Avvocati
di La Spezia ha deliberato di non iscrivere alcuni
“Abogados” e suggerisce di rinviare ogni decisione dopo
la lettura di tale delibera.
Il
Consigliere Segretario invita il Consigliere Graziani a
voler rendere edotti i Consiglieri dell’esito
dell’audizione svolta presso la Società Solvit sulla
questione in argomento.
Il
Consigliere Graziani a questo punto riferisce dell’esito
dell’audizione comunicando di aver partecipato, in
rappresentanza del Consiglio, alla riunione convocata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Solvit
Center) in relazione alle problematiche inerenti la
condizione di permanenza e di iscrizione, nella sezione
speciale annessa all’Albo, degli “avvocati stabiliti” di
cui al Decreto Legislativo n.96/2001.
Nel corso della riunione, il Prof. Roberto Adam ha
segnalato l’obiettivo dell’incontro, finalizzato a
conoscere se le condotte segnalate possano aver dato
luogo a situazioni suscettibili di generare l’avvio di
procedure di infrazione a carico della Repubblica
Italiana. In rappresentanza del Consiglio Nazionale
Forense, l’Avv. Giuseppe Colavitti ha rappresentato i
criteri di ripartizione delle competenze che improntano
il sistema italiano di tenuta degli Albi forensi e ha
illustrato l’orientamento del Consiglio Nazionale
Forense in materia di stabilimento degli avvocati
provenienti da Paesi comunitari e di valutazione del
percorso professionale svolto nel Paese di provenienza.
Per conto del Ministero della Giustizia, la Dott.ssa
Emanuela Ronzitti ha sottolineato le considerazioni
espresse più dettagliatamente dalla sentenza “Koller”,
che ha indotto il Ministero stesso a riprendere in
considerazione la questione sotto nuova luce per
verificare se debbano essere confermate le medesime
conclusioni sinora raggiunte.
Il
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Brescia, Avv. Vanni Barzellotti, ha rappresentato il
fenomeno venutosi a creare nel proprio contesto.
All’esito della riunione, è stato richiesto al Consiglio
di fare pervenire indicazioni (possibilmente, entro
breve termine) in merito a sei specifiche posizioni,
affinchè il Solvit Center possa rendere chiarimenti che
manifestino i profili di legittimità dell’operato del
Consiglio e contribuiscano a evitare sanzioni a carico
del nostro Paese.
Il
Consigliere Barbantini osserva che non può usarsi un
metodo diverso per chi è iscritto rispetto a chi chiede
di iscriversi.
Il
Consigliere Graziani rileva che non esiste affatto un
diverso binario tra gli iscritti e gli iscrivendi,
atteso che solo per i primi si è formato un affidamento
che invece non esiste per i secondi.
Il
Consigliere Segretario ritiene che altra è la posizione
di chi risulta essere già iscritto da quella di chi è
ancora in attesa di una deliberazione di ammissione
all’Elenco degli stabiliti e che per questa seconda
categoria dovrà farsi applicazione dei principi
stabiliti nella citata sentenza “Koller”, la quale fa
leva sulla necessità che il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma accerti l’effettivo esercizio di
attività professionale.
Il
Consigliere Di Tosto ricorda che aveva suggerito
prudenza in origine sulla vicenda, e ritiene che il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma non possa
revocare le iscrizioni già effettuate alla luce degli
orientamenti emersi nelle varie discussioni.
Il Consiglio
- Ritenuto opportuno, nell’ambito degli obblighi di cui
all’art. 16 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, valutare
l’eventualità di cancellazione dall’Albo, previa
convocazione ai sensi dell'art.16 del R.D.L. 27 novembre
1933 n. 1578 (novellato dal Decreto
Legislativo 26 marzo 2009 n. 59),
di coloro che vi siano stati ammessi –in qualità
avvocati “stabiliti”- sulla base di titoli professionali
stranieri non più reputabili congrui, per avere
conseguito (in forza di laurea in giurisprudenza
italiana omologata da altro Stato membro) l’iscrizione
all’Albo degli Avvocati di altri Stati;
- Rammentato che, sulla scorta della vigente normativa,
coloro che siano in possesso di un titolo di
abilitazione professionale conseguito in altro Paese
comunitario possono svolgere attività professionale in
Italia a titolo permanente con il titolo professionale
d'origine, tramite l'iscrizione nella sezione speciale
annessa all'albo dedicata agli avvocati stabiliti, come
previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio
2001 n. 96;
- Considerato che il riconoscimento di qualifiche
professionali acquisite all'estero, in ambito
comunitario, è oggi regolato dalla direttiva 2005/36/CE,
recepita a mezzo del Decreto
Legislativo 6 novembre 2007 n.
206;
- Ritenuto che, per le attività professionali
regolamentate, la normativa comunitaria citata prevede
espressamente la facoltà –da parte dello Stato
ospitante- di prescrivere all'interessato il
sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare
–e dunque garantire- che egli sia in grado di svolgere
la professione nell'ambito dell'ordinamento del Paese di
stabilimento;
- Preso atto del fatto che, con particolare riguardo
alle professioni che richiedono approfondite conoscenze
giuridiche, la suddetta facoltà è ribadita dall'art. 14,
comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita
nell'art. 23 del D.Lgs. 206/2007);
- Considerato che possono essere dispensati dalla prova
attitudinale coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio,
effettivo e regolare, della professione di avvocato con
il titolo di origine ed a seguito di iscrizione in albo
forense del Paese di provenienza, tale quindi da
dimostrare l'effettivo conseguimento di adeguata
esperienza professionale all'estero attraverso lo
svolgimento di un consistente percorso formativo;
- Ritenuto che, nell’ambito dei doveri di revisione
dell’Albo, gravanti sul Consiglio, possa avere luogo
l’eventualità della cancellazione pure di coloro che già
abbiano ottenuto l'iscrizione all’Albo, nella sezione
speciale dedicata agli avvocati stabiliti, senza né aver
sostenuto una prova attitudinale, nè aver pienamente
dimostrato di avere effettivamente conseguito adeguata
esperienza professionale all'estero -dopo l’iscrizione
nell’Albo del Paese comunitario di provenienza-
attraverso lo svolgimento di un adeguato percorso
formativo che possa tener luogo del sostenimento della
prova attitudinale richiesta dallo Stato ospitante;
- Considerato, tuttavia, che la rimozione di un
provvedimento d'iscrizione –seppure in via di
autotutela- presuppone soprattutto la dimostrazione e
l'accertamento di un concreto interesse pubblico alla
eliminazione della permanenza del medesimo iscritto
negli Albi.
- Valutato che, pur prescindendo da ogni valutazione
inerente i connessi riflessi di responsabilità
patrimoniale, appare obiettivamente evidente la
difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai
acquisito e coinvolgenti anche l'affidamento di terzi
estranei;
Quanto sopra premesso,
delibera
di non procedere, allo stato, alla cancellazione dalla
sezione speciale annessa all’Albo, dedicata agli
avvocati stabiliti, di coloro che già vi abbiano
ottenuto l'iscrizione, laddove abbiano sostenuto -nel
Paese comunitario di provenienza- una prova attitudinale
omologa di quella richiesta nella Repubblica Italiana
per il conseguimento dell’abilitazione forense oppure
abbiano dimostrato, anche con propria espressa
dichiarazione, di avere effettivamente conseguito
adeguata esperienza professionale attraverso lo
svolgimento di un consistente percorso formativo e
professionale, svolto all’estero dopo l’iscrizione in
albo forense del Paese comunitario di provenienza.
Il Consiglio
- Ritenuto opportuno, nell’ambito delle prerogative e
degli obblighi di cui al R.D.L. 27/11/1933 n. 1578,
valutare le condizioni di concreta iscrizione nell’Albo
forense, previa convocazione ai sensi dell'art.16 del
R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (novellato dal Decreto
legislativo 26 marzo 2009 n. 59),
di coloro che vi richiedano l’iscrizione –in qualità
avvocati “stabiliti”- sulla base di titoli professionali
conseguiti in altro paese comunitario, per avere
conseguito (in forza di sola laurea in giurisprudenza
italiana omologata da altro Stato membro) l’iscrizione
all’Albo degli Avvocati di altro Stato di provenienza;
- Rammentato che, sulla scorta della vigente normativa,
coloro che siano in possesso di un titolo di
abilitazione professionale conseguito in altro Paese
comunitario possono svolgere attività professionale in
Italia a titolo permanente con il titolo professionale
d'origine, tramite l'iscrizione nella sezione speciale
annessa all'albo dedicata agli avvocati stabiliti, come
previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio
2001 n. 96;
- Considerato che il riconoscimento di qualifiche
professionali acquisite all'estero, in ambito
comunitario, è oggi regolato dalla direttiva 2005/36/CE;
-
Considerata la normativa comunitaria in materia di
riconoscimento dei titoli professionali, sancito dalla
Direttiva 2005/36/CE (recepita
a mezzo del Decreto legislativo
6 novembre 2007 n. 206) anche sulla scorta di
quanto indicato dalla precedente Direttiva 89/48/CEE;
- Ritenuto che, per le attività professionali
regolamentate, la normativa comunitaria citata prevede
espressamente la facoltà –da parte dello Stato
ospitante- di prescrivere all'interessato il
sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare
–e dunque garantire- che egli sia in grado di svolgere
la professione nell'ambito dell'ordinamento del Paese di
stabilimento;
- Preso atto del fatto che, con particolare riguardo
alle professioni che richiedono approfondite conoscenze
giuridiche, la suddetta facoltà è ribadita dall'art. 14,
comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita
nell'art. 23 del d.lgs. 206/2007);
- Considerato che possono essere dispensati dalla prova
attitudinale coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio,
effettivo e regolare, della professione di avvocato con
il titolo di origine ed a seguito di iscrizione in albo
forense del Paese di provenienza, tale quindi da
dimostrare l'effettivo conseguimento di adeguata
esperienza professionale all'estero attraverso lo
svolgimento di un consistente percorso formativo;
-
Valutata la complessiva giurisprudenza espressa nel
recente passato dalla Corte di Giustizia e, in
particolare, l’indirizzo additato dai pronunciamenti
rinvenibili nelle seguenti pronunzie:
a)
sentenza
13 novembre 2003
nella causa C-313/01 (cd. sentenza Morgenbesser), con
cui si impone all'Ordine forense di valutare in modo
ampio e sistematico il curriculum del richiedente
l'iscrizione, per verificare in concreto quali siano le
abilità acquisite, anziché basarsi sul solo dato formale
della denominazione o della provenienza del titolo di
studio posseduto;
b)
sentenza 10 dicembre 2009 nella causa C-345/08 (cd.
sentenza Pesla), con cui è stato confermato che, anche
per l'accesso al semplice tirocinio professionale, le
autorità dello Stato membro ospitante possono pretendere
non tanto -e non solo- una generica conoscenza
giuridica, ma anche una padronanza degli strumenti del
proprio diritto nazionale, onde garantire che l'attività
professionale o di formazione professionale sia adeguata
e conforme all'interesse dell'ordinamento;
c)
sentenza 29 gennaio 2009 nella causa C-311/06 (cd.
sentenza Cavallera), con cui è stata richiamata
l'attenzione dei Consigli circondariali sulla necessità
di compiere, secondo i criteri enunciati dalla Corte,
un'adeguata istruttoria sulle domande di iscrizione, al
fine di distinguere motivatamente i casi di
professionisti stranieri intenzionati ad esercitare in
buona fede il loro pieno diritto allo stabilimento in
Italia dalle ipotesi - come descritte dalla Corte – di
abuso del diritto comunitario, sotto forma di "duplice
passaggio" da uno Stato all'altro, senza l'acquisizione
di qualifiche supplementari rispetto a quelle di
partenza;
d)
sentenza 22 dicembre 2010 nella causa C-118/09 (cd.
sentenza Koller), con cui è stato chiarito che uno Stato
membro non possa negare il riconoscimento di un titolo
professionale per il solo fatto che il richiedente non
ha effettuato il tirocinio pratico nello Stato membro di
destinazione, una volta che l'interessato ha provato
l'effettivo svolgimento della professione all'estero;
e)
sentenza 3 febbraio 2011 nella causa C-359/09 (cd.
sentenza Ebert), con cui la Corte di Giustizia ha
precisato che il sistema di Ordini forensi o Camere di
Avvocati costituisca il lecito presidio per la tutela di
interessi pubblici fondamentali e la correlata
organizzazione -in senso pubblicistico- sia necessaria
per la strutturazione della professione, di modo che,
all'Avvocato comunitario possa essere richiesta
l'iscrizione in albi ed elenchi, alle medesime
condizioni previste per i professionisti locali e con
gli stessi requisiti.
-
Tenuto quindi conto che ciascun richiedente l'iscrizione
nella sezione avvocati stabiliti dell'Albo possa
giovarsi di dispensa dalla prova attitudinale unicamente
previa verifica dei predetti requisiti di effettività e
regolarità dell'esercizio professionale, che il
Consiglio competente può verificare tramite l'analisi
delle pratiche seguite e delle prestazioni svolte dal
richiedente e che, nel caso tali presupposti non
risultino sussistenti, l'interessato sarà tenuto a
sostenere la richiamata prova attitudinale, secondo il
procedimento ordinario di riconoscimento dei titoli
professionali applicabili all'art. 22, comma 2, del
Decreto Legislativo 206/07;
-
Ritenuto pertanto che, in conformità allo spirito delle
norme comunitarie e nel rispetto delle finalità di
tutela dell'interesse pubblico preposto al corretto
accesso alla professione forense, i Consigli dell'Ordine
siano titolari del potere di negare l'iscrizione nella
sezione avvocati stabiliti dell'albo da loro custodito
allorquando si rilevi un caso di abuso del diritto
comunitario;
-
Considerato inoltre che, avverso una tale decisione
negatoria, il richiedente l'iscrizione nella sezione
avvocati stabiliti dell'Albo possa esperire i mezzi di
gravame previsti dalla legge nazionale, che prevedono il
reclamo avverso la decisione dinanzi al Consiglio
Nazionale Forense e l’eventuale successiva impugnabilità
delle sentenze di fronte alle Sezioni Unite della Corte
Suprema di Cassazione.
Quanto sopra premesso,
delibera
di procedere, allo stato, alla iscrizione dalla sezione
speciale annessa all’albo, dedicata agli avvocati
stabiliti, di coloro che abbiano sostenuto -nel Paese
comunitario di provenienza- una prova attitudinale
omologa di quella richiesta nella Repubblica Italiana
per il conseguimento dell’abilitazione forense oppure
che dimostrino, anche con il supporto di appropriata
documentazione, di avere effettivamente conseguito
adeguata esperienza professionale attraverso lo
svolgimento di un consistente percorso formativo e
lavorativo -nel Paese comunitario di provenienza- che
giustifichi la
dispensa dalla prova attitudinale, stante i requisiti di
effettività e regolarità dell'esercizio professionale
antecedentemente svolto.
……….
Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv.
Andrea Mascherin, Consigliere Segretario del Consiglio
Nazionale Forense, pervenuta in data 3 marzo 2011, con
la quale accompagna nuovamente il testo della delibera
che il Consiglio Nazionale Forense ha adottato nella
seduta amministrativa del 10 dicembre 2010 e con la
quale ha stabilito di non concedere crediti formativi
per i Corsi di Mediatore.
Il Consiglio reitera la propria decisione, già assunta
in precedenza, di non concedere crediti formativi ai
frequentanti i corsi di cui alla comunicazione.
………..
- Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in
data 18 febbraio 2011, dalla Commissione Consultiva del
Consiglio Nazionale Forense, il parere n. 5 del 14
gennaio 2011 in risposta alla nostra richiesta con
delibera del 27 maggio 2010, di “individuare all’interno
della tariffa forense la voce da applicare
all’informativa sulla Mediazione facoltativa, ex D.Lgs.
28/10 che predisposta dall’Avvocato si deve far
sottoscrivere al cliente e allegare all’atto
introduttivo del giudizio per il quale è prevista quale
condizione di procedibilità”.
Di seguito il parere pervenuto dal Consiglio Nazionale
Forense che, integralmente, si trascrive: “La stipula
del contratto di patrocinio scritta od orale, non dà
titolo a pretendere remunerazione per particolari voci
di diritti od onorario, per conseguenza l’inserimento
obbligatorio in tale contratto di un elemento
(informativa di cui trattasi) imposto dalla legge, non
può a maggior ragione costituire titolo per pretendere
remunerazioni aggiuntive”.
Il Consiglio
prende atto e delibera di pubblicare il parere del
Consiglio Nazionale Forense sul proprio sito internet.
……..
Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in
data 18 febbraio 2011, dalla Commissione Consultiva del
Consiglio Nazionale Forense, il parere n. 20 del 14
gennaio 2011 in risposta alla nostra richiesta con
delibera del 7 ottobre 2010, “Se vi sia norma o prassi
che osti alla realizzazione del c.d. progetto del ‘Voto
da Studio’ (tramite pin, userid, smart card o simili);
se sia legittimo, ed a quali condizioni adottare il c.d.
‘Voto da Studio’ alle prossime consultazioni elettorali.
Di seguito il parere pervenuto dal Consiglio Nazionale
Forense che, integralmente, si trascrive: “Attenendo il
quesito alle modalità di espressione del voto, si devono
rigorosamente rispettare i principi di libertà e
segretezza nell’espressione dello stesso. A norma del
D.Lgs. Lgt. 382/44, nel quale sono contenute le norme
sulle elezioni del Consiglio, ed in particolare
dell’art. 4, in cui sono indicate le modalità di
espressione, non pare che il voto possa essere espresso
in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma. A
ciò si aggiunge che allo stato gli attuali
meccanismi/sistemi telematici non consentano la piena
tutela e garanzia della segretezza, libertà e
personalità nell’espressione del voto. Pur non
precludendosi la possibilità di formulazione di future
proposte innovative, solo un intervento legislativo
potrà innovare tale materia che allo stato appare
disciplinata in maniera tassativa”.
Il Consiglio
prende atto e delibera di pubblicare il parere del
Consiglio Nazionale Forense sul proprio sito internet.
…………
- Il Consigliere
Segretario, con riferimento alla precedente
comunicazione del 16 dicembre 2010 relativa alla stampa
dell’Albo degli Avvocati, comunica che è necessario
pubblicare, oltre i soliti dati degli Avvocati, anche
l’indirizzo di posta elettronica certificata. Pertanto,
ad una prima stima, l’Albo sarà formato da circa 1.500
pagine.
Il Consigliere
Segretario, nella considerazione che l’Albo divenga
inutilizzabile dagli utenti, propone di dividerlo in due
volumi.
Il Consiglio
delibera la stampa dell’Albo cartaceo, edizione 2011, in
due volumi distinti (AL – MZ ed Elenchi annessi), in
tiratura limitata, a far data dal 1° giugno p.v., dando
mandato all’Ufficio Amministrazione in tal senso.
……..
Il
Consigliere Tesoriere comunica che è pervenuta al
Consiglio dalla Equitalia Gerit S.p.A. la convenzione
per la gestione del servizio riscossione mediante il
ruolo con attività pre-coattiva nonché i relativi
allegati, che si distribuiscono in visione.
Il
Consigliere Tesoriere chiede che venga nominato un
ristretto comitato di Consiglieri per analizzare la
detta convenzione e propone i Consiglieri Fasciotti,
Graziani e Nesta.
Il
Consiglio delega i Consiglieri Graziani e Nesta al fine
di pervenire all’approvazione della convenzione alla
prossima adunanza.
-
Il Consigliere Tesoriere, in riferimento alla sua
partecipazione al Congresso Nazionale dell’Associazione
Magistrati Tedesca tenutosi a Berlino nei giorni 4/5 e 6
marzo scorso, riferisce quanto si trascrive
integralmente: “Preliminarmente non posso che
ringraziare questo Consiglio per l’opportunità
accordatami di rappresentare l’Ordine degli Avvocati di
Roma in Germania per il Congresso Nazionale
dell’Associazione Magistrati Tedesca la NRV Neue
Richtervereinegung sul tema della Giustizia e della
Democrazia in Europa, tenutosi a Berlino nei giorni di
venerdì, sabato e domenica 4/5/6 marzo presso il Salone
delle Conferenze dell’Hotel Intercity Berlin
Hostbhanhof, nonché di assistere sabato sera alla
rappresentazione drammatica di ‘Voci da Norimberga’,
fedele ricostruzione del Processo di Norimberga, tratto
dal libro “”I dossier segreti di Norimberga”” dello
storico italiano Giuseppe Mayda, e portata in scena, su
segnalazione di MEDEL (Associazione Internazionale dei
Magistrati Europei), dall’Associazione Culturale Forense
‘Avvocati alla Ribalta’ di Roma, che ha suscitato da
parte degli interlocutori tedeschi un applauso sentito e
interminabile.
Il
pubblico, molto attento, era prevalentemente formato da
magistrati provenienti da tutta la Germania, i quali in
parte seguivano lo spettacolo in lingua italiana ed in
parte attraverso un libretto con la traduzione in lingua
tedesca, creato e fatto appositamente stampare dal
Gruppo teatrale e distribuito in oltre 130 copie.
La
traduzione in lingua tedesca è stata considerata
perfetta anche perché frutto di un voluto intenso
scambio di e-mail tra la traduttrice italiana di lingua
madre Signora Karin Arbib, un Funzionario della
Cancelleria del Tribunale di Norimberga e il Giudice
Sabine Stuth di Brema, tutti attenti, attraverso un
costante coordinamento dell’Avv. Tarantola, ad evitare
il rischio di inesattezze soprattutto nelle espressioni
giuridiche e nell’errata interpretazione di alcuni
passaggi processuali.
Ciò ha permesso di apprezzare il testo, curato
nell’adattamento teatrale dall’Avv. Aldo Minghelli,
nonché di comprenderne il significato, permettendo di
raggiungere gli obiettivi culturali, storici, etici ed
artistici che il Gruppo Teatrale si era prefisso.
Si
è trattato di un evento, a mio parere, eccezionale per
il contesto, reso possibile in primis dalla fiducia
sulla serietà del Gruppo Teatrale che da molti anni ha
dimostrato un impegno civile non comune portando la
rappresentazione del Processo (inizialmente con il testo
‘Norimberga: dagli atti del Processo’ e successivamente
con il testo ‘Voci da Norimberga’ in occasione di eventi
rilevanti come a Trento, Firenze, Roma, Genova, La
Spezia, Gela, Palermo, Pisa, all’Università La Lumsa, al
Consiglio di Stato, a Marzabotto su invito dei Familiari
delle Vittime degli Eccidi Nazisti, dove tra l’altro è
stato piantato un ulivo ed una targa a nome di tutta
l’Avvocatura Italiana tra la sede del Comune ed il
Sacrario, e poi dalla fiducia del Dott. Vito Monetti,
Presidente di MEDEL che, insieme al Dott. Mario
Fraticelli, si fa per dire ‘ha rischiato’ la propria
immagine.
Tutto ciò che è avvenuto non può che fare onore
all’Avvocatura Italiana e Romana facendone accrescere
l’apprezzamento soprattutto perché non era facile fare
comprendere, per intuibili motivi, le ragioni della
presenza in Germania di un gruppo di 24 avvocati
italiani che si proponevano in una rievocazione storica
e processuale. Tali ragioni sono state chiaramente
illustrate nel discorso introduttivo dall’Avv. Rosario
Tarantola, tradotto in simultanea in lingua tedesca dal
Giudice Dott.ssa Sabine Stuth, poi completato da un
altro magistrato e dall’Avv. Bruno Andreozzi.
In
sintesi il Collega ha precisato che “”la
rappresentazione teatrale vuole contribuire alla
conoscenza storica della Shoah”” e ‘contro tutte le
discriminazioni’ rilevando ‘come il Processo di
Norimberga abbia segnato una svolta storica nella
coscienza giuridica internazionale con l’affermazione
ufficiale dei crimini contro la pace, dei crimini di
guerra, dei crimini contro l’umanità’, delitti che
sembrano riproporsi costantemente sulla scena della
Storia non ultimi gli attuali crimini contro l’umanità
in Libia.
Tutto ciò in piena sintonia con la recente Conferenza
dello scorso 4 e 5 febbraio 2011 da me introdotta sulla
Corte Penale Internazionale, patrocinata proprio dal
nostro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Ha
poi precisato, suscitando l’apprezzamento degli
interlocutori tedeschi, come il nazismo abbia
brutalmente interrotto la loro identità storica ed il
loro percorso di civiltà e come quel periodo nefasto
debba essere ricordato e utilizzato per evitare il
ripetersi di tali inaccettabili crimini, concludendo con
una significativa frase tratta da un discorso di Tullia
Zevi, recentemente scomparsa, sul comportamento che
ognuno di noi deve adottare nella vita quotidiana: ‘Oggi,
un’opinione pubblica (noi indistintamente) vigile,
coraggiosa, autonoma rimane la migliore difesa delle
istituzioni e delle libertà contro l’intolleranza e
l’annientamento delle coscienze’, sottolineando
alcune citazioni inserite nel libretto, tra le quali mi
permetto di ricordare una di Vasilj Grosmann ‘Chi
scrive ha il dovere di raccontare una verità tremenda;
chi legge ha il dovere civile di raccontare questa
verità; chiunque giri le spalle e chiuda gli occhi e
passi oltre offende la memoria dei morti; dall’Inferno
di Treblinka’, il campo di sterminio dove tutte le
donne e gli uomini hanno reagito, insorgendo contro
sopruso e le brutalità.
In
tutto questo i Colleghi, di cui mi permetto di ricordare
i nomi, hanno fatto cultura e credo che abbiano
migliorato l’immagine dell’Avvocatura; sono gli Avvocati
Bruno Andreozzi, Aldo Minghelli, Daniele Di Porto,
Ferdinando Abbate, Filippo Chiricozzi, Rosario
Tarantola, Massimo Montagner, Paolo Iafrate, Andrea
Manasse, Giuseppe Rombolà, Daniele Fabrizi, Alessandro
Tozzi, Andrea Masotta, Alessandro Coccoli, Fabio Risi,
Manrico Pensa, Corrado Sabellico, Pasquale Russo,
Domenico Dellomonaco, Mario Orsini, Rodolfo De Martino,
Alessandra Pietrantoni, Angelica Addessi, oltre coloro
che pur avendo ultimamente contribuito alla preparazione
del progetto, per problemi dell’ultimo momento, non
hanno potuto condividere il risultato come Paolo De
Santis Mangelli, Giuseppe Dante, Roberto Manfredi,
Simone Silviani, Paolo Tarantola, Fabio Moneta, Maurizio
Zanchetti, Giorgio De Marinis e non ultimo ma primo
protagonista Marco Di Lotti, Collega e regista.
Alla luce di tutto ciò ritengo positiva tutta
l’operazione che credo meriti attenzione da parte
dell’Ordine.
Avv. Francesco Gianzi”.
Il
Consiglio prende atto e ringrazia.
…………..
Il
Consigliere Arditi di Castelvetere, quale Coordinatore
della Commissione Cultura, comunica che è stato
organizzato –per il giorno 20 aprile 2011 presso l’Aula
Consiliare, il Convegno dal titolo “Il Diritto dello
spettacolo”: tra gli altri relatori interverranno il
Dott. Maurizio Costanzo, l’Avv. Giorgio Assumma, il
Dott. Renzo Arbore, il Prof. Andrea Miccichè, l’Avv.
Prof. Giovanni Rifferio, l’Avv. Massimiliano Molinari,
la Dott.ssa Maria Letizia Bixio.
Il
Consigliere Arditi di Castelvetere vuole riferire di
essere orgogliosa e lusingata dal fatto che tali
autorevoli esperti del settore abbiano accettato di
partecipare –così spontaneamente- ad un evento
organizzato dal Consiglio: chiede, quindi, che allo
stesso venga data la divulgazione necessaria, sia
attraverso i manifesti, sia con l’indicazione nella
sezione eventi del sito internet consiliare, nonché
attraverso l’invio di e-mail a tutti gli Avvocati.
Il
Consigliere Arditi di Castelvetere ha provveduto a far
distribuire la locandina dell’evento.
Il
Consiglio prende atto e approva.
……….
Il
Consigliere Condello informa il Consiglio di aver
partecipato in data 21 febbraio 2011, unitamente
all’Avv. Tommaso Marvasi, Vicario della Commissione di
Diritto Fallimentare presso l’Ordine di Roma e al Dott.
Gerardo Longobardi, Presidente del Consiglio dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma, alla riunione con il Presidente della Sezione
Fallimentare del Tribunale di Roma, Dott. Ciro Monsurrò,
nella quale è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa
che si allega al verbale (all. n. 1).
Il
bando per l’acquisizione delle domande da parte degli
Avvocati per la nomina di Curatore Fallimentare verrà
implementato sul sito web, unitamente all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma, così come già deliberato.
Il
Consiglio prende atto e approva.
…………
I
Consiglieri Condello e Graziani comunicano che, in data
7 marzo, presso il Tribunale di Roma – Dodicesima
Sezione Civile, si è svolto un incontro con il
Magistrato Dott. Romagnoli (ivi addetto) in ordine
all’adozione di appositi metodi di deposito di atti e
documenti da parte di difensori (con sigillatura) e di
conservazione (in armadi chiusi) dei fascicoli, così
come ipotizzato dal progetto “FALDONI SICURI” a suo
tempo proposto alla attenzione del Consiglio in vista
della sua introduzione presso la Dodicesima Sezione
Civile. Nel corso della riunione, la delegazione della
Commissione Informatica del Consiglio ha evidenziato le
criticità del sistema che, di seguito, sinteticamente si
illustrano: a) il fenomeno dello smarrimento di
fascicoli e di sottrazione/alterazione di documenti è
una eventualità assai limitata rispetto ai volumi
lavorati dall’ufficio giudiziario; b) il servizio
comporta l’adozione di strutture (locali dedicati) di
non facile reperimento; c) il servizio comporta
l’adozione di risorse (armadi specifici) destinati a
contenere –a parità di spazi- un minor numero di
fascicoli, comportando con ciò problemi di spazio di
difficile soluzione; d) il servizio comporta l’adozione
di risorse (armadi con serrature elettroniche, badge,
sigilli, sistemi di sigillatura, ecc.) per il cui
utilizzo non sono definiti i costi di formazione (né di
addetti, né degli utilizzatori); e) il servizio non
illustra né modalità, né costi di assistenza sistemica
(indispensabile per sostenere nella fase di avvio e nel
tempo una risorsa ad elevata tecnologia); f) per il
deposito di atti, gli utilizzatori (studi legali e
ausiliari del giudice) vengono onerati dell’acquisto di
risorse (macchinari di sigillatura e sigilli) i cui
costi non sono definiti in alcun modo (si sorvola sulla
valutazione dei costi di formazione per l’utilizzo,
ipotizzandone la elementarietà dell’uso); g) per la
visualizzazione di atti, gli utilizzatori (avvocati,
collaboratori, ausiliari del giudice e le stesse parti
in causa) vengono onerati dell’acquisto di badge i cui
costi non sono definiti in alcun modo; h) il progetto
non definisce né le procedure (luogo, addetti, orari,
ecc.) per l’utilizzo dei badge (1^ consegna,
sostituzione, eventuale restituzione, assistenza
all’utilizzo, ecc.), né le modalità con cui sia inibita
ai titolari dei badge di cederli a terzi; i) il sistema
non preclude che un eventuale malintenzionato,
identificato per accedere ad un fascicolo al quale sia
autorizzato, arrechi lesione a documenti posti in altro
fascicolo contenuto nello stesso armadio. Poiché i
rilievi sopra esposti vertono su aspetti che incidono
profondamente sulle attività di lavoro degli Avvocati,
si è manifestata l’esigenza di soprassedere
all’introduzione di tale innovazione sino a che non si
siano stati eliminate le criticità che potrebbero
generare aggravio per il lavoro degli Avvocati.
Il
Dott. Romagnoli ha preso visione di specifica relazione,
riservando di valutare e riferire le problematiche
evidenziate nel corso della riunione stessa.
Il
Consiglio prende atto.
…………
Il
Consigliere Nesta comunica di avere partecipato il 4
marzo 2011, nella qualità di Relatore, al Convegno,
accreditato dal Consiglio dell’Ordine e organizzato
dalla Fondazione Italiani, unitamente alla Camera
Arbitrale Italo Estera, che si è tenuto il 4 marzo u.s.
nella splendida cornice della Sala del Cenacolo, sita
nel Complesso di Vicolo Valdina.
Il
Convegno ha avuto come tema “La giustizia alternativa:
conciliazione, mediazione e arbitrato” e, dopo
l’introduzione dell’Avv. Giuseppe Stipo, già Avvocato
Generale dello Stato e Presidente della CAIE e dell’Avv.
Angelo R. Schiano, Presidente della Fondazione Italiani,
ha visto gli interventi di insigni giuristi (Prof.
Adolfo Di Maio, Prof. Avv. Giovanni Arieta, Avv.
Giuseppe Nucaro, Vice Avvocato Generale dello Stato,
Avv. Sergio Santoro, Presidente di Sezione del Consiglio
di Stato, Prof. Cesare Mirabelli, Presidente Emerito
della Corte Costituzionale, Prof. Avv. Michele De Meo,
Prof. Avv. Enrico Michetti, Direttore de “La Gazzetta
Amministrativa degli Enti Locali” e del Prof. Carlo
Sammarco, Presidente dell’Organismo di Conciliazione
“Arturo Carlo Jemolo”), i quali hanno trattato
approfonditamente la tematica del Convegno sotto il
profilo scientifico, catturando l’attenzione dei
numerosi presenti che gremivano la Sala e tra essi il
Consigliere Segretario Murra.
Il
Consiglio prende atto e ringrazia. |