Avv. Paolo Nesta


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STRALCIO DEL VERBALE DELL’ADUNANZA CONSILIARE DEL 10 MARZO 2011

 

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Il Presidente comunica di avere partecipato, con il Consigliere Graziani, alla riunione tenutasi il 5 marzo presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, convocata per valutare –unitamente ai Presidenti degli altri Consigli dell’Ordine Distrettuali e ai Rappresentanti delle Unioni Distrettuali- la condotta da tenersi in vista della ormai prossima manifestazione di astensione dalle udienze, proclamata dall’O.U.A. come forma di protesta contro l’avvio della Media-Conciliazione obbligatoria.

Alla riunione hanno partecipato anche i Presidenti Giuggioli (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano), Savi (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova), Esposito (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto e Puglia), Besostri (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino), Tacchini (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo e Consiglio Nazionale Forense), Corona (Consiglio dell’Ordine degli Avvocato di Trento), Sanseverino (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo), Pardi (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro e Marche), Zanie (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste e Triveneto), Bortoluzzi (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia), Moscato (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia), Tortorano (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e Campania) nonchè i Consiglieri Avv. Carlo Allorio (Consiglio Nazionale Forense) e Fiorenza Betti (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano).

In apertura, il Presidente Giuggioli ha riferito che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha deciso di revocare l’assemblea già indetta e ha espressamente deliberato di aderire alla manifestazione indetta per il 16 marzo, a Roma presso il Teatro Capranica.

Relativamente alla condotta delle Camere Penali (che si prevede invitino i propri iscritti a non aderire alla manifestazione), viene reso noto che la Camera Penale di Trani aderirà alla proclamata astensione, nel mentre il Presidente Sanseverino ha riferito di non aver avuto analoghe assicurazioni di adesione da parte della Camera Penale di Palermo.

Per l’Unione Distrettuale pugliese, il Rappresentante ha riferito che i Consigli dell’Ordine degli Avvocati di quel distretto aderiranno alla protesta.

Il Presidente Conte ha quindi illustrato ai presenti la situazione romana, riferendo delle agitazioni manifestate dagli Avvocati romani e segnalando l’inopportunità dell’individuazione dei giorni (5 di cui 3 festivi) e del luogo (Teatro Capranica) prescelti dall’O.U.A. per esprimere la protesta.

Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, il Rappresentante ha preannunziato che non parteciperà personalmente alla manifestazione in Roma e ha suggerito di fare presenziare alla manifestazione un unico esponente in rappresentanza di tutti gli Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

Per il Triveneto, ferma la protesta, il Rappresentante presente ha riferito che i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della propria area di provenienza hanno espresso l’opinione di non partecipare alla manifestazione di Roma.

Il medesimo Rappresentante ha poi sottolineato che, sul fronte della formazione professionale, gli stessi Consigli dell’Ordine degli Avvocati hanno manifestato la volontà di indirizzarsi sulla strada della serietà di comportamento, avviando –se del caso- anche procedimenti disciplinari nei riguardi degli iscritti che non avranno assolto l’obbligo formativo nei dovuti termini.

Il Rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha riferito che il suo Consiglio è perfettamente d’accordo con l’orientamento del Triveneto.

Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, il Rappresentante ha sottolineato che i Consigli dell’Ordine degli Avvocati non hanno nessun potere di indire astensioni di categoria o manifestazioni; in ossequio a tale principio, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ha ritenuto di convocare una assemblea nella quale gli iscritti hanno deliberato di aderire alla manifestazione, sottolineando l’esigenza che anche gli Avvocati della Camera Penale –in quanto iscritti nell’Albo- debbano deontologicamente rispettare il deliberato. Inoltre, il Presidente Sanseverino ha rilevato che necessiti la diffusione un forte comunicato stampa per divulgare alla cittadinanza le critiche che l’Avvocatura muove alla Media-conciliazione obbligatoria, anche utilizzando pagine di quotidiani per meglio sensibilizzare l’opinione pubblica. Lo stesso Presidente Sanseverino ha anche invitato a indirizzare opportune sollecitazioni anche allo stesso Consiglio Nazionale Forense, dal momento che sono i Consigli dell’Ordine degli Avvocati ad avere la migliore sensibilità del malessere dell’Avvocatura, intrattenendo il più stretto contatto con la base degli iscritti e con il “territorio” forense; per questo, non è parso condivisibile che, in occasione del recente adeguamento dell’ammontare triennale dei crediti formativi, non siano state considerate affatto le esigenze dei singoli Ordini.

Muovendo da tali premesse, i Presidenti Conte e Sanseverino hanno, quindi, suggerito di: a) convocare una autonoma conferenza stampa per lo stesso giorno della manifestazione, in cui i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati Distrettuali possano incontrare la stampa per diramare un messaggio che raggiunga quanti più cittadini; b) acquistare pagine su quotidiani nazionali e locali (comunque, di elevata tiratura) per pubblicare il messaggio rivolto dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati e dagli Avvocati alla politica e alla cittadinanza.

A tale scopo, è stata quindi ritenuta opportuna l’istituzione di un coordinamento tra i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e le Unioni regionali, per un continuo confronto di coeso orientamento sul da farsi.

È stata altresì sottolineata l’esigenza di prendere conoscenza, anche tramite la procedura di “accesso agli atti”, delle identità di coloro che siano coinvolti (come Media-conciliatori, soci, finanziatori, fideiussori e sottoscrittori di polizze assicurative) in quanto portatori di concreto interesse all’avvio della Media-conciliazione.

Per le Marche, il Rappresentante ha riferito che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, ritenendola utile, si è dissociato dalle proteste contro l’avvio della Media-conciliazione e non aderirà all’agitazione proclamata dall’O.U.A., nel mentre il Foro di Macerata aderirà all’astensione.

Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento e il comprensorio dell’Alto Adige, il Rappresentante si è dichiarato concorde a sottoscrivere un documento unitario di protesta ma ha anche riferito che tra i propri circa 600 iscritti sono contemplati circa 200 mediatori già abilitati. Ciò comporta che, per i Fori di Trento e dell’Alto Adige, l’Organismo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sia già molto attivo e si presenti come primario (per efficienza) in tale contesto, caratterizzato da elevata formazione (circa 200 ore) dei Mediatori e da Regolamento che impone di avvalersi dell’assistenza obbligatoria del difensore in occasione della procedura media-conciliatoria.

Per l’Unione pugliese, il Rappresentante ha ricordato che i primi giorni della proclamata astensione (17, 18 e 19 marzo) coincidono con le giornate del VI Congresso Forense, indetto dal Consiglio Nazionale Forense a Roma; quindi, la scelta delle date della manifestazione si appalesano evidentemente inopportune. In Puglia, comunque, mentre Taranto ha avuto piccoli e inadeguati ambienti all’interno del Tribunale per collocarvi l’Organismo di Media-conciliazione, Bari e Trani non ne hanno avuti affatto; di contro, nel territorio sono sorti numerosi organismi privati, circostanza che suggerisce ovvie considerazioni sulla provenienza dei fondi che hanno consentito la creazioni di così tanti organismi.

Per la Campania, il Rappresentante degli Ordini di quel Distretto ha riferito che, nella Regione, si è manifestata unanime adesione alla protesta contro la Media-conciliazione ma che, riguardo agli esiti della odierna riunione, gli pareva più opportuno riservarsi di riferire ai singoli Presidenti del suo Distretto, senza impegnarne le decisioni. In Campania, taluni Consigli dell’Ordine degli Avvocati hanno espressamente deliberato di partecipare alla manifestazione di protesta indetta dall’O.U.A. A Napoli –area che ha manifestato forti ritardi riguardo alla costituzione di Organismi di Media-conciliazione- si è quindi preso un indirizzo piuttosto contrastante, dove alla protesta avverso la Media-conciliazione sono state abbinate iniziative in suo sostegno, come il deliberare di ritenere idonei ad essere Media-conciliatori anche i semplici praticanti avvocati, purchè abilitati al patrocinio. Comunque sia, il Rappresentante della Campania raccomanda che le iniziative che i Consigli dell’Ordine degli Avvocati abbiano ad attuare non figurino come esternazione di contrapposizione con Consiglio Nazionale Forense e con l’O.U.A.

Il Rappresentante della Campania ha infine ricordato che, all’epoca in cui doveva entrare in attività l’Ufficio di Giudice di Pace, non avendo molti Comuni messo a disposizione adeguate sedi, si venne a creare una situazione del tutto analoga a quella che è attualmente in essere relativamente alle sedi degli Organismi di Media-conciliazione; all’epoca, la situazione venne risolta da un opportuno rinvio disposto su iniziativa del Consiglio Nazionale Forense di allora e del Ministro (Avv. Biondi); di contro, l’attuale Consiglio Nazionale Forense non ha nè posto in essere analoghe iniziative, nè ha conseguito adeguati risultati. Anche in relazione a questo, appare utile che vengano istituzionalizzati i raduni dei rappresentanti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati (come -un tempo- si attuava con l’“unione delle Curie”), al fine di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense un diretto indirizzo –anche politico- che sia espressione della volontà della “base”.

In conclusione della riunione, il Presidente Conte ha invitato tutti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati presenti a muoversi su queste condivise direttrici: a) disertare la manifestazione del Teatro Capranica; b) pubblicare i propositi dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati tramite pagine di quotidiani di grande diffusione; c) ottenere trasparenza delle cariche e delle attività degli Organismi di Mediazione esistenti tramite esperimento delle procedure di “accesso agli atti”. Tutti i presenti hanno dichiarano entusiasticamente di aderire a tale suggerimento.

È stata delegata l’Avv. Bortoluzzi (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia) di predisporre l’iniziativa di accesso agli atti per conoscere chi siano tutti coloro (mediatori, soci, finanziatori, fideiussori e sottoscrittori di polizze assicurative) che possano essere portatori di interesse all’avvio della Media-conciliazione.

Tutti i presenti hanno manifestato consenso sull’esigenza di elaborare un testo condiviso da fare pubblicare sulla stampa nei giorni dell’astensione dalle udienze indetta dall’O.U.A.

Il Presidente Giuggioli ha proposto di sollecitare il Presidente Alpa del Consiglio Nazionale Forense ad attuare analoga iniziativa e ha chiuso la riunione, sollecitando un nuovo incontro a Roma, entro breve termine.

Si apre a questo punto un dibattito tra i Consiglieri.

Il Consigliere Barbantini non ritiene opportuna una presenza al Teatro Capranica.

Il Consigliere Fasciotti si associa a quanto dichiarato dal Consigliere Barbantini.

 

……….

 

Il Consigliere Segretario osserva che il Consiglio ha già assunto una delibera in materia, indicendo un’Assemblea per il giorno 22 marzo p.v. alle ore 13.30 e lasciando la massima libertà agli Iscritti che intendono astenersi dalle udienze; ritiene che tale decisione non è vanificata dall’esito della riunione di sabato scorso.

Il Consigliere Nesta ritiene di dover far restare ferma l’Assemblea del 22 marzo ma osserva che sia utile partecipare alla riunione al Teatro Capranica.

Il Consigliere Condello osserva che lo stesso Ordine di Milano aveva dapprima comunicato che non avrebbe partecipato alla manifestazione al Teatro Capranica per poi decidere al contrario. Ritiene che si può anche presenziare all’Assemblea al Teatro Capranica.

Il Consigliere Arditi di Castelvetere crede che sia opportuno recarsi a vedere cosa accadrà.

Il Consigliere Di Tosto si dichiara avvilito in quanto da un anno si è personalmente mostrato fortemente contrario alla Mediazione e ritiene che la gran parte degli Avvocati italiani ha sottovalutato la questione. Ricorda che ieri si è discusso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il ricorso contro il Regolamento attuativo e sprona il Consiglio ad andare in massa al Teatro Capranica (dove lui anticipa che prenderà la parola), anche perchè, subito dopo si manifesterà al Palazzo di Montecitorio, luogo autorizzato dalla Questura. Ritiene che ci sia un colpevole ritardo sulla vicenda e spiega che occorre dare un segnale forte sul tema.

 

……..

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

 

PRESO ATTO

dell’insensibilità della politica rispetto all’allarme che l’Avvocatura e gli altri operatori di giustizia ripetutamente e da anni lanciano per il permanere della grave e complessiva condizione di difficoltà in cui versa la Giustizia italiana, che nel quotidiano si manifesta non solo con l’eccessiva durata dei processi, ma anche con le carenze e le disarmonie organizzative, finanziarie, strumentali degli uffici giudiziari e con i ritardi nell’introduzione di moderne tecnologie informatiche e di innovative metodologie del lavoro;

CONSTATATO

che la riduzione dell’enorme carico di contenzioso civile arretrato gravante sugli uffici giudiziari è demandata a soluzioni legislative inadeguate se non addirittura controproducenti, quali la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e la proposta di legge avanzata dal Ministero della Giustizia che, a tali fini, prevede la nomina di 600 giudici ausiliari, tra i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione, cui affidare la definizione delle cause più risalenti in attesa di sentenza;

RILEVATO

con particolare riferimento alla norma sulla mediazione:

- che restano ferme le considerazioni espresse dal Consiglio nella più che tempestiva deliberazione assunta nell’adunanza del 22 aprile 2010;

- che le osservazioni svolte dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano nella sua deliberazione del 3 marzo scorso appaiono convincenti e da condividersi;

- che il modello organizzativo delineato nella normativa di cui al D.L.vo n. 28/2010, anziché favorire il ricorso alla Giustizia dello Stato, migliorandone l'organizzazione ed accrescendone l'efficienza, lo disincentiva attraverso una normativa regolamentare che consente l’istituzione di organismi di mediazione privi di adeguati e oggettivi requisiti diretti a garantire l’erogazione di un servizio professionale, qualificato, indipendente e rispettoso dei diritti dei cittadini che a essi si rivolgono;

- che la medesima normativa apre l’accesso all’assunzione del ruolo di mediatore a soggetti privi di effettive competenze giuridiche, nonostante essi siano destinati a trattare questioni giuridiche anche complesse, a confrontarsi con tecnici del diritto e a formulare proposte transattive incidenti sui diritti dei cittadini;

- che per la partecipazione al procedimento di mediazione non è richiesta l’assistenza obbligatoria dell’avvocato, così privando il cittadino dell’adeguata tutela dei diritti di cui è titolare nonché della possibilità di comprendere pienamente la consistenza delle proprie posizioni giuridiche;

- che il previsto obbligo di esperimento preventivo del procedimento di mediazione per un ampio gruppo di materie costituisce una limitazione al diritto all’accesso alla Giustizia ed è altresì fonte di ulteriori ritardi nella giustizia civile e di maggiori oneri economici per il cittadino;

CONSIDERATO

- che è stata sostanzialmente disattesa da parte del Governo la pressante richiesta di rinvio delle norme sull’obbligatorietà del tentativo di conciliazione avanzata dall’avvocatura al fine di consentire una più approfondita valutazione delle criticità di natura giuridica, anche costituzionale, oltre che logistiche ed organizzative, che permeano il provvedimento in questione;

- che la soluzione del rinvio di un anno limitatamente alle cause in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è irragionevole, non consentendo di affrontare le problematiche evidenziate, rappresentando, di contro, un elemento di ulteriore incertezza;

- che la suddetta scelta di rinvio parziale appare più che altro come un tentativo maldestro di mascherare il cedimento alle pressioni provenienti dal mondo imprenditoriale che, con argomentazioni essenzialmente d’interesse economico, sostiene la mediazione;

DELIBERA

di condividere le ragioni poste alla base delle proteste di grandissima parte dell’Avvocatura italiana e di aderire alla proposta di astensione dalle udienze.

Risulta così di fatto superata la decisione di convocare un’assemblea per il giorno 22, così come disposto con precedente deliberazione che sul punto deve intendersi revocata.

 

- Il Presidente comunica di aver inviato a tutti i Colleghi una mail che, con riferimento a un progetto che è stato coltivato da qualche mese, riguarda un innovativo ed esclusivo servizio a favore degli Avvocati, che qui si trascrive:

“PROTOCOLLO DI INTESA CON IL COMUNE DI ROMA E MINISTERO DELL'INTERNO PER CONSULTAZIONE REGISTRI ANAGRAFICI CON COLLEGAMENTO PRIVILEGIATO PER GLI AVVOCATI ROMANI ALLA BANCA DATI DI ROMA CAPITALE.

Un'altra grande iniziativa, gentile Collega, che sono certo incontrerà tutto il Tuo apprezzamento: nei prossimi giorni si concluderà un lungo ed articolato percorso tecnico/amministrativo, iniziato non appena l'odierno Consiglio si è insediato, che consentirà ad ogni Avvocato romano di poter consultare/interrogare DAL PROPRIO STUDIO la Banca Dati dell'Anagrafe della popolazione del Comune di Roma. Dopo aver già stipulato un protocollo d'intesa con il Comune di Roma, ed un propedeutico accordo con il Ministero dell'Interno, l'Ordine di Roma metterà ogni Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma in condizione -per il soddisfacimento di esigenze difensive nell'interesse del cliente- di poter consultare, IN PIENA SICUREZZA E TOTALE LEGITTIMITA', i registri anagrafici collegandosi, in tempo reale, alla Banca Dati del Comune di Roma. Ritengo che tale iniziativa possa considerarsi davvero un successo straordinario, ottenuto dal Consiglio nell'interesse dei Colleghi, che, da un lato permetterà di evitare estenuanti file agli sportelli dei vari Municipi, e dall'altro conferma che la sinergia tra Enti conduce a risultati tangibili se si profonde effettivo impegno a favore dello snellimento delle procedure. La prossima settimana vi sarà una conferenza stampa ufficiale con il Campidoglio che darà il via all'operatività del sistema: ogni Iscritto dovrà, preventivamente, essere accreditato al Portale Internet del Comune di Roma e poi presentare una domanda all'Ordine -secondo modalità che saranno appositamente rese note a breve- per potersi avvalere dell'innovativo servizio.”

A questo punto il Presidente, dopo aver ringraziato il Consigliere Segretario e il Consigliere Graziani, che tanto si sono attivati per l’avvio del progetto, comunica che lunedì prossimo, alle ore 12.00, si terrà nell’Aula Avvocati una Conferenza stampa alla presenza del Sindaco di Roma Capitale.

Chiede al Consigliere Segretario di voler brevemente illustrare ai Consiglieri in cosa consiste il progetto.

Il Consigliere Segretario, con piacere, spiega come si potrà, da parte di ogni Iscritto all’Ordine di Roma, accedere alla banca dati della popolazione anagrafica di Roma.

Il Presidente invita i Consiglieri a voler essere presenti alla Conferenza stampa.

Il Consiglio prende atto.

 

- Il Presidente comunica di aver inviato a tutti i Colleghi una mail con riferimento alla proposta di ridurre il numero dei crediti formativi triennali, in forza del potere di autoregolamentazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che qui si trascrive: “ESERCIZIO POTERE AUTOREGOLAMENTARE DELL'ORDINE DI ROMA PER DELIBERAZIONE CHE RIDUCA A 60 IL NUMERO DI CREDITI TOTALI PER IL TRIENNIO 2011-2013 (17 ORDINARI + 3 DEONTOLOGICI PER ANNUALITA')

Come, forse, ricorderai ho formalizzato il 23/02 u.s., un'istanza al Consiglio Nazionale Forense - nella persona del Presidente Alpa - al fine di ottenere una riduzione del numero dei crediti formativi, per il triennio in corso, da 90 a 60 ritenendo da un lato che il tetto minimo di cui al Regolamento vigente sia oggettivamente eccessivo ed oneroso (20 crediti l'anno sono comunque adeguati) e, dall'altro, che così si potesse almeno alleviare una delle nostre fatiche quotidiane. Il CNF ha accolto parzialmente la mia proposta - che peraltro aveva incontrato il consenso di Presidenti di Ordini di altri Fori - riducendo a 75 il numero di crediti totali, ovvero 20 ordinari e 5 di deontologia l'anno. Ebbene, lungi da me la volontà di aprire una sterile polemica con il CNF - al quale riconosco la potestà giurisdizionale e l'autorevolezza che gli compete - ma, tale decisione la ritengo assolutamente NON SODDISFACENTE, e soprattutto del tutto scollegata dall'effettiva situazione logistica/territoriale nella quale si trova l'Avvocatura, vieppiù quella romana. L'Ordine di Roma svolge un'opera titanica, in un oceano di difficoltà organizzative, per offrire ai propri iscritti la possibilità di partecipare ad eventi formativi qualitativamente adeguati e doverosamente gratuiti. Possiamo dire che l'Ordine di Roma, dall'introduzione dell'obbligo formativo, oggi abbia raggiunto un livello di FORMAZIONE ed un aggiornamento professionale di altissimo profilo divenuto, per gli Avvocati romani, attività imprescindibile per l'esercizio della professione. Nonostante ciò, le difficoltà operative e logistiche sono numerosissime sia per l'Ordine che deve organizzare i corsi ed i convegni, sia per i Colleghi iscritti all'Albo che faticano sempre di più per giungere ad un attento e puntuale assolvimento dell'obbligo formativo. Di talché, alla luce di quanto sopra, ed in considerazione della non soddisfacente risposta del CNF alla mia istanza "emergenziale", ho deciso di proporre giovedì 10/03 p.v. all'Adunanza del Consiglio, di adottare una deliberazione - che auspico sia approvata all'unanimità - che RIDUCA A 60 I NUMERI DI CREDITI TOTALI PER IL TRIENNIO 2011-2013 (17 ORDINARI + 3 DEONTOLOGICI PER ANNUALITA') UTILIZZANDO IL POTERE AUTOREGOLAMENTARE DI LEGITTIMITA' CHE E' RICONOSCIUTO AI CONSIGLI TERRITORIALI DA PARTE DEL CNF. Infatti, la quantità di crediti che ciascun iscritto deve accumulare nel corso dell'anno deve tener conto delle condizioni organizzative dell'Ordine di appartenenza, degli impegni professionali degli Avvocati, della qualità della proposta formativa, della possibilità, poi, di vigilare sul sistema e di sanzionare chi viola il disposto formativo, ed infine, del numero degli iscritti e delle realtà logistiche nelle quali si è costretti ad operare. Questa mia proposta è stata già condivisa dai Presidenti degli Ordini dei grandi Fori i quali eserciteranno anch'essi il loro potere autoregolamentare. Ritengo che sia ora che l’Ordine di Roma dia un segnale forte”.

……..

 

Il Consiglio

 

- Preso atto della circostanza che il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto di dover solo in parte ridurre il numero dei crediti formativi;

- Considerata la situazione di emergenza che l’Avvocatura romana si trova a dover affrontare in questo particolare momento storico;

- Vista la sostanziale adesione da parte della maggioranza degli Iscritti alla politica della formazione permanente praticata dall’Ordine di Roma nel primo triennio sperimentale;

- ritenendo di dover esercitare il proprio potere di autoregolamentazione, riconosciutogli dal Consiglio Nazionale Forense in materia

delibera

che il numero dei crediti formativi annuali da acquisire nel triennio 2011/2013 sia pari a venti (diciassette ordinari e tre di Deontologia e Ordinamento Professionale).

Dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

 

…………

 

- Il Presidente sollecita una definizione dei procedimenti relativi alle iscrizioni dei c.d. “Abogados”, ringraziando il Consigliere Graziani per gli accurati studi svolti di recente nonchè per le bozze di provvedimenti predisposti.

Il Consigliere Vaglio comunica che l’Ordine degli Avvocati di La Spezia ha deliberato di non iscrivere alcuni “Abogados” e suggerisce di rinviare ogni decisione dopo la lettura di tale delibera.

Il Consigliere Segretario invita il Consigliere Graziani a voler rendere edotti i Consiglieri dell’esito dell’audizione svolta presso la Società Solvit sulla questione in argomento.

Il Consigliere Graziani a questo punto riferisce dell’esito dell’audizione comunicando di aver partecipato, in rappresentanza del Consiglio, alla riunione convocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Solvit Center) in relazione alle problematiche inerenti la condizione di permanenza e di iscrizione, nella sezione speciale annessa all’Albo, degli “avvocati stabiliti” di cui al Decreto Legislativo n.96/2001.

Nel corso della riunione, il Prof. Roberto Adam ha segnalato l’obiettivo dell’incontro, finalizzato a conoscere se le condotte segnalate possano aver dato luogo a situazioni suscettibili di generare l’avvio di procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana. In rappresentanza del Consiglio Nazionale Forense, l’Avv. Giuseppe Colavitti ha rappresentato i criteri di ripartizione delle competenze che improntano il sistema italiano di tenuta degli Albi forensi e ha illustrato l’orientamento del Consiglio Nazionale Forense in materia di stabilimento degli avvocati provenienti da Paesi comunitari e di valutazione del percorso professionale svolto nel Paese di provenienza.

Per conto del Ministero della Giustizia, la Dott.ssa Emanuela Ronzitti ha sottolineato le considerazioni espresse più dettagliatamente dalla sentenza “Koller”, che ha indotto il Ministero stesso a riprendere in considerazione la questione sotto nuova luce per verificare se debbano essere confermate le medesime conclusioni sinora raggiunte.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, Avv. Vanni Barzellotti, ha rappresentato il fenomeno venutosi a creare nel proprio contesto.

All’esito della riunione, è stato richiesto al Consiglio di fare pervenire indicazioni (possibilmente, entro breve termine) in merito a sei specifiche posizioni, affinchè il Solvit Center possa rendere chiarimenti che manifestino i profili di legittimità dell’operato del Consiglio e contribuiscano a evitare sanzioni a carico del nostro Paese.

Il Consigliere Barbantini osserva che non può usarsi un metodo diverso per chi è iscritto rispetto a chi chiede di iscriversi.

Il Consigliere Graziani rileva che non esiste affatto un diverso binario tra gli iscritti e gli iscrivendi, atteso che solo per i primi si è formato un affidamento che invece non esiste per i secondi.

Il Consigliere Segretario ritiene che altra è la posizione di chi risulta essere già iscritto da quella di chi è ancora in attesa di una deliberazione di ammissione all’Elenco degli stabiliti e che per questa seconda categoria dovrà farsi applicazione dei principi stabiliti nella citata sentenza “Koller”, la quale fa leva sulla necessità che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma accerti l’effettivo esercizio di attività professionale.

Il Consigliere Di Tosto ricorda che aveva suggerito prudenza in origine sulla vicenda, e ritiene che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma non possa revocare le iscrizioni già effettuate alla luce degli orientamenti emersi nelle varie discussioni.

 

Il Consiglio

 

- Ritenuto opportuno, nell’ambito degli obblighi di cui all’art. 16 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, valutare l’eventualità di cancellazione dall’Albo, previa convocazione ai sensi dell'art.16 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (novellato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2009 n. 59), di coloro che vi siano stati ammessi –in qualità avvocati “stabiliti”- sulla base di titoli professionali stranieri non più reputabili congrui, per avere conseguito (in forza di laurea in giurisprudenza italiana omologata da altro Stato membro) l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di altri Stati;

- Rammentato che, sulla scorta della vigente normativa, coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d'origine, tramite l'iscrizione nella sezione speciale annessa all'albo dedicata agli avvocati stabiliti, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96;

- Considerato che il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero, in ambito comunitario, è oggi regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita a mezzo del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 206;

- Ritenuto che, per le attività professionali regolamentate, la normativa comunitaria citata prevede espressamente la facoltà –da parte dello Stato ospitante- di prescrivere all'interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare –e dunque garantire- che egli sia in grado di svolgere la professione nell'ambito dell'ordinamento del Paese di stabilimento;

- Preso atto del fatto che, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, la suddetta facoltà è ribadita dall'art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell'art. 23 del D.Lgs. 206/2007);

- Considerato che possono essere dispensati dalla prova attitudinale coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione di avvocato con il titolo di origine ed a seguito di iscrizione in albo forense del Paese di provenienza, tale quindi da dimostrare l'effettivo conseguimento di adeguata esperienza professionale all'estero attraverso lo svolgimento di un consistente percorso formativo;

- Ritenuto che, nell’ambito dei doveri di revisione dell’Albo, gravanti sul Consiglio, possa avere luogo l’eventualità della cancellazione pure di coloro che già abbiano ottenuto l'iscrizione all’Albo, nella sezione speciale dedicata agli avvocati stabiliti, senza né aver sostenuto una prova attitudinale, nè aver pienamente dimostrato di avere effettivamente conseguito adeguata esperienza professionale all'estero -dopo l’iscrizione nell’Albo del Paese comunitario di provenienza- attraverso lo svolgimento di un adeguato percorso formativo che possa tener luogo del sostenimento della prova attitudinale richiesta dallo Stato ospitante;

- Considerato, tuttavia, che la rimozione di un provvedimento d'iscrizione –seppure in via di autotutela- presuppone soprattutto la dimostrazione e l'accertamento di un concreto interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del medesimo iscritto negli Albi.

- Valutato che, pur prescindendo da ogni valutazione inerente i connessi riflessi di responsabilità patrimoniale, appare obiettivamente evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito e coinvolgenti anche l'affidamento di terzi estranei;

Quanto sopra premesso,

delibera

di non procedere, allo stato, alla cancellazione dalla sezione speciale annessa all’Albo, dedicata agli avvocati stabiliti, di coloro che già vi abbiano ottenuto l'iscrizione, laddove abbiano sostenuto -nel Paese comunitario di provenienza- una prova attitudinale omologa di quella richiesta nella Repubblica Italiana per il conseguimento dell’abilitazione forense oppure abbiano dimostrato, anche con propria espressa dichiarazione, di avere effettivamente conseguito adeguata esperienza professionale attraverso lo svolgimento di un consistente percorso formativo e professionale, svolto all’estero dopo l’iscrizione in albo forense del Paese comunitario di provenienza.

 

Il Consiglio

 

- Ritenuto opportuno, nell’ambito delle prerogative e degli obblighi di cui al R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, valutare le condizioni di concreta iscrizione nell’Albo forense, previa convocazione ai sensi dell'art.16 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (novellato dal Decreto legislativo 26 marzo 2009 n. 59), di coloro che vi richiedano l’iscrizione –in qualità avvocati “stabiliti”- sulla base di titoli professionali conseguiti in altro paese comunitario, per avere conseguito (in forza di sola laurea in giurisprudenza italiana omologata da altro Stato membro) l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di altro Stato di provenienza;

- Rammentato che, sulla scorta della vigente normativa, coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d'origine, tramite l'iscrizione nella sezione speciale annessa all'albo dedicata agli avvocati stabiliti, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96;

- Considerato che il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero, in ambito comunitario, è oggi regolato dalla direttiva 2005/36/CE;

- Considerata la normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali, sancito dalla Direttiva 2005/36/CE (recepita a mezzo del Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206) anche sulla scorta di quanto indicato dalla precedente Direttiva 89/48/CEE;

- Ritenuto che, per le attività professionali regolamentate, la normativa comunitaria citata prevede espressamente la facoltà –da parte dello Stato ospitante- di prescrivere all'interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare –e dunque garantire- che egli sia in grado di svolgere la professione nell'ambito dell'ordinamento del Paese di stabilimento;

- Preso atto del fatto che, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, la suddetta facoltà è ribadita dall'art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell'art. 23 del d.lgs. 206/2007);

- Considerato che possono essere dispensati dalla prova attitudinale coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione di avvocato con il titolo di origine ed a seguito di iscrizione in albo forense del Paese di provenienza, tale quindi da dimostrare l'effettivo conseguimento di adeguata esperienza professionale all'estero attraverso lo svolgimento di un consistente percorso formativo;

- Valutata la complessiva giurisprudenza espressa nel recente passato dalla Corte di Giustizia e, in particolare, l’indirizzo additato dai pronunciamenti rinvenibili nelle seguenti pronunzie:

a) sentenza 13 novembre 2003 nella causa C-313/01 (cd. sentenza Morgenbesser), con cui si impone all'Ordine forense di valutare in modo ampio e sistematico il curriculum del richiedente l'iscrizione, per verificare in concreto quali siano le abilità acquisite, anziché basarsi sul solo dato formale della denominazione o della provenienza del titolo di studio posseduto;

b) sentenza 10 dicembre 2009 nella causa C-345/08 (cd. sentenza Pesla), con cui è stato confermato che, anche per l'accesso al semplice tirocinio professionale, le autorità dello Stato membro ospitante possono pretendere non tanto -e non solo- una generica conoscenza giuridica, ma anche una padronanza degli strumenti del proprio diritto nazionale, onde garantire che l'attività professionale o di formazione professionale sia adeguata e conforme all'interesse dell'ordinamento;

c) sentenza 29 gennaio 2009 nella causa C-311/06 (cd. sentenza Cavallera), con cui è stata richiamata l'attenzione dei Consigli circondariali sulla necessità di compiere, secondo i criteri enunciati dalla Corte, un'adeguata istruttoria sulle domande di iscrizione, al fine di distinguere motivatamente i casi di professionisti stranieri intenzionati ad esercitare in buona fede il loro pieno diritto allo stabilimento in Italia dalle ipotesi - come descritte dalla Corte – di abuso del diritto comunitario, sotto forma di "duplice passaggio" da uno Stato all'altro, senza l'acquisizione di qualifiche supplementari rispetto a quelle di partenza;

d) sentenza 22 dicembre 2010 nella causa C-118/09 (cd. sentenza Koller), con cui è stato chiarito che uno Stato membro non possa negare il riconoscimento di un titolo professionale per il solo fatto che il richiedente non ha effettuato il tirocinio pratico nello Stato membro di destinazione, una volta che l'interessato ha provato l'effettivo svolgimento della professione all'estero;

e) sentenza 3 febbraio 2011 nella causa C-359/09 (cd. sentenza Ebert), con cui la Corte di Giustizia ha precisato che il sistema di Ordini forensi o Camere di Avvocati costituisca il lecito presidio per la tutela di interessi pubblici fondamentali e la correlata organizzazione -in senso pubblicistico- sia necessaria per la strutturazione della professione, di modo che, all'Avvocato comunitario possa essere richiesta l'iscrizione in albi ed elenchi, alle medesime condizioni previste per i professionisti locali e con gli stessi requisiti.

- Tenuto quindi conto che ciascun richiedente l'iscrizione nella sezione avvocati stabiliti dell'Albo possa giovarsi di dispensa dalla prova attitudinale unicamente previa verifica dei predetti requisiti di effettività e regolarità dell'esercizio professionale, che il Consiglio competente può verificare tramite l'analisi delle pratiche seguite e delle prestazioni svolte dal richiedente e che, nel caso tali presupposti non risultino sussistenti, l'interessato sarà tenuto a sostenere la richiamata prova attitudinale, secondo il procedimento ordinario di riconoscimento dei titoli professionali applicabili all'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo 206/07;

- Ritenuto pertanto che, in conformità allo spirito delle norme comunitarie e nel rispetto delle finalità di tutela dell'interesse pubblico preposto al corretto accesso alla professione forense, i Consigli dell'Ordine siano titolari del potere di negare l'iscrizione nella sezione avvocati stabiliti dell'albo da loro custodito allorquando si rilevi un caso di abuso del diritto comunitario;

- Considerato inoltre che, avverso una tale decisione negatoria, il richiedente l'iscrizione nella sezione avvocati stabiliti dell'Albo possa esperire i mezzi di gravame previsti dalla legge nazionale, che prevedono il reclamo avverso la decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense e l’eventuale successiva impugnabilità delle sentenze di fronte alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.

Quanto sopra premesso,

delibera

di procedere, allo stato, alla iscrizione dalla sezione speciale annessa all’albo, dedicata agli avvocati stabiliti, di coloro che abbiano sostenuto -nel Paese comunitario di provenienza- una prova attitudinale omologa di quella richiesta nella Repubblica Italiana per il conseguimento dell’abilitazione forense oppure che dimostrino, anche con il supporto di appropriata documentazione, di avere effettivamente conseguito adeguata esperienza professionale attraverso lo svolgimento di un consistente percorso formativo e lavorativo -nel Paese comunitario di provenienza- che giustifichi la dispensa dalla prova attitudinale, stante i requisiti di effettività e regolarità dell'esercizio professionale antecedentemente svolto.

 

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Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Andrea Mascherin, Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 3 marzo 2011, con la quale accompagna nuovamente il testo della delibera che il Consiglio Nazionale Forense ha adottato nella seduta amministrativa del 10 dicembre 2010 e con la quale ha stabilito di non concedere crediti formativi per i Corsi di Mediatore.

Il Consiglio reitera la propria decisione, già assunta in precedenza, di non concedere crediti formativi ai frequentanti i corsi di cui alla comunicazione.

 

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- Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in data 18 febbraio 2011, dalla Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense, il parere n. 5 del 14 gennaio 2011 in risposta alla nostra richiesta con delibera del 27 maggio 2010, di “individuare all’interno della tariffa forense la voce da applicare all’informativa sulla Mediazione facoltativa, ex D.Lgs. 28/10 che predisposta dall’Avvocato si deve far sottoscrivere al cliente e allegare all’atto introduttivo del giudizio per il quale è prevista quale condizione di procedibilità”.

Di seguito il parere pervenuto dal Consiglio Nazionale Forense che, integralmente, si trascrive: “La stipula del contratto di patrocinio scritta od orale, non dà titolo a pretendere remunerazione per particolari voci di diritti od onorario, per conseguenza l’inserimento obbligatorio in tale contratto di un elemento (informativa di cui trattasi) imposto dalla legge, non può a maggior ragione costituire titolo per pretendere remunerazioni aggiuntive”.

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare il parere del Consiglio Nazionale Forense sul proprio sito internet.

 

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Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in data 18 febbraio 2011, dalla Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense, il parere n. 20 del 14 gennaio 2011 in risposta alla nostra richiesta con delibera del 7 ottobre 2010, “Se vi sia norma o prassi che osti alla realizzazione del c.d. progetto del ‘Voto da Studio’ (tramite pin, userid, smart card o simili); se sia legittimo, ed a quali condizioni adottare il c.d. ‘Voto da Studio’ alle prossime consultazioni elettorali.

Di seguito il parere pervenuto dal Consiglio Nazionale Forense che, integralmente, si trascrive: “Attenendo il quesito alle modalità di espressione del voto, si devono rigorosamente rispettare i principi di libertà e segretezza nell’espressione dello stesso. A norma del D.Lgs. Lgt. 382/44, nel quale sono contenute le norme sulle elezioni del Consiglio, ed in particolare dell’art. 4, in cui sono indicate le modalità di espressione, non pare che il voto possa essere espresso in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma. A ciò si aggiunge che allo stato gli attuali meccanismi/sistemi telematici non consentano la piena tutela e garanzia della segretezza, libertà e personalità nell’espressione del voto. Pur non precludendosi la possibilità di formulazione di future proposte innovative, solo un intervento legislativo potrà innovare tale materia che allo stato appare disciplinata in maniera tassativa”.

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare il parere del Consiglio Nazionale Forense sul proprio sito internet.

 

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- Il Consigliere Segretario, con riferimento alla precedente comunicazione del 16 dicembre 2010 relativa alla stampa dell’Albo degli Avvocati, comunica che è necessario pubblicare, oltre i soliti dati degli Avvocati, anche l’indirizzo di posta elettronica certificata. Pertanto, ad una prima stima, l’Albo sarà formato da circa 1.500 pagine.

Il Consigliere Segretario, nella considerazione che l’Albo divenga inutilizzabile dagli utenti, propone di dividerlo in due volumi.

Il Consiglio delibera la stampa dell’Albo cartaceo, edizione 2011, in due volumi distinti (AL – MZ ed Elenchi annessi), in tiratura limitata, a far data dal 1° giugno p.v., dando mandato all’Ufficio Amministrazione in tal senso.

 

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Il Consigliere Tesoriere comunica che è pervenuta al Consiglio dalla Equitalia Gerit S.p.A. la convenzione per la gestione del servizio riscossione mediante il ruolo con attività pre-coattiva nonché i relativi allegati, che si distribuiscono in visione.

Il Consigliere Tesoriere chiede che venga nominato un ristretto comitato di Consiglieri per analizzare la detta convenzione e propone i Consiglieri Fasciotti, Graziani e Nesta.

Il Consiglio delega i Consiglieri Graziani e Nesta al fine di pervenire all’approvazione della convenzione alla prossima adunanza.

 

- Il Consigliere Tesoriere, in riferimento alla sua partecipazione al Congresso Nazionale dell’Associazione Magistrati Tedesca tenutosi a Berlino nei giorni 4/5 e 6 marzo scorso, riferisce quanto si trascrive integralmente: “Preliminarmente non posso che ringraziare questo Consiglio per l’opportunità accordatami di rappresentare l’Ordine degli Avvocati di Roma in Germania per il Congresso Nazionale dell’Associazione Magistrati Tedesca la NRV Neue Richtervereinegung sul tema della Giustizia e della Democrazia in Europa, tenutosi a Berlino nei giorni di venerdì, sabato e domenica 4/5/6 marzo presso il Salone delle Conferenze dell’Hotel Intercity Berlin Hostbhanhof, nonché di assistere sabato sera alla rappresentazione drammatica di ‘Voci da Norimberga’, fedele ricostruzione del Processo di Norimberga, tratto dal libro “”I dossier segreti di Norimberga”” dello storico italiano Giuseppe Mayda, e portata in scena, su segnalazione di MEDEL (Associazione Internazionale dei Magistrati Europei), dall’Associazione Culturale Forense ‘Avvocati alla Ribalta’ di Roma, che ha suscitato da parte degli interlocutori tedeschi un applauso sentito e interminabile.

Il pubblico, molto attento, era prevalentemente formato da magistrati provenienti da tutta la Germania, i quali in parte seguivano lo spettacolo in lingua italiana ed in parte attraverso un libretto con la traduzione in lingua tedesca, creato e fatto appositamente stampare dal Gruppo teatrale e distribuito in oltre 130 copie.

La traduzione in lingua tedesca è stata considerata perfetta anche perché frutto di un voluto intenso scambio di e-mail tra la traduttrice italiana di lingua madre Signora Karin Arbib, un Funzionario della Cancelleria del Tribunale di Norimberga e il Giudice Sabine Stuth di Brema, tutti attenti, attraverso un costante coordinamento dell’Avv. Tarantola, ad evitare il rischio di inesattezze soprattutto nelle espressioni giuridiche e nell’errata interpretazione di alcuni passaggi processuali.

Ciò ha permesso di apprezzare il testo, curato nell’adattamento teatrale dall’Avv. Aldo Minghelli, nonché di comprenderne il significato, permettendo di raggiungere gli obiettivi culturali, storici, etici ed artistici che il Gruppo Teatrale si era prefisso.

Si è trattato di un evento, a mio parere, eccezionale per il contesto, reso possibile in primis dalla fiducia sulla serietà del Gruppo Teatrale che da molti anni ha dimostrato un impegno civile non comune portando la rappresentazione del Processo (inizialmente con il testo ‘Norimberga: dagli atti del Processo’ e successivamente con il testo ‘Voci da Norimberga’ in occasione di eventi rilevanti come a Trento, Firenze, Roma, Genova, La Spezia, Gela, Palermo, Pisa, all’Università La Lumsa, al Consiglio di Stato, a Marzabotto su invito dei Familiari delle Vittime degli Eccidi Nazisti, dove tra l’altro è stato piantato un ulivo ed una targa a nome di tutta l’Avvocatura Italiana tra la sede del Comune ed il Sacrario, e poi dalla fiducia del Dott. Vito Monetti, Presidente di MEDEL che, insieme al Dott. Mario Fraticelli, si fa per dire ‘ha rischiato’ la propria immagine.

Tutto ciò che è avvenuto non può che fare onore all’Avvocatura Italiana e Romana facendone accrescere l’apprezzamento soprattutto perché non era facile fare comprendere, per intuibili motivi, le ragioni della presenza in Germania di un gruppo di 24 avvocati italiani che si proponevano in una rievocazione storica e processuale. Tali ragioni sono state chiaramente illustrate nel discorso introduttivo dall’Avv. Rosario Tarantola, tradotto in simultanea in lingua tedesca dal Giudice Dott.ssa Sabine Stuth, poi completato da un altro magistrato e dall’Avv. Bruno Andreozzi.

In sintesi il Collega ha precisato che “”la rappresentazione teatrale vuole contribuire alla conoscenza storica della Shoah”” e ‘contro tutte le discriminazioni’ rilevando ‘come il Processo di Norimberga abbia segnato una svolta storica nella coscienza giuridica internazionale con l’affermazione ufficiale dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra, dei crimini contro l’umanità’, delitti che sembrano riproporsi costantemente sulla scena della Storia non ultimi gli attuali crimini contro l’umanità in Libia.

Tutto ciò in piena sintonia con la recente Conferenza dello scorso 4 e 5 febbraio 2011 da me introdotta sulla Corte Penale Internazionale, patrocinata proprio dal nostro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Ha poi precisato, suscitando l’apprezzamento degli interlocutori tedeschi, come il nazismo abbia brutalmente interrotto la loro identità storica ed il loro percorso di civiltà e come quel periodo nefasto debba essere ricordato e utilizzato per evitare il ripetersi di tali inaccettabili crimini, concludendo con una significativa frase tratta da un discorso di Tullia Zevi, recentemente scomparsa, sul comportamento che ognuno di noi deve adottare nella vita quotidiana: ‘Oggi, un’opinione pubblica (noi indistintamente) vigile, coraggiosa, autonoma rimane la migliore difesa delle istituzioni e delle libertà contro l’intolleranza e l’annientamento delle coscienze’, sottolineando alcune citazioni inserite nel libretto, tra le quali mi permetto di ricordare una di Vasilj Grosmann ‘Chi scrive ha il dovere di raccontare una verità tremenda; chi legge ha il dovere civile di raccontare questa verità; chiunque giri le spalle e chiuda gli occhi e passi oltre offende la memoria dei morti; dall’Inferno di Treblinka’, il campo di sterminio dove tutte le donne e gli uomini hanno reagito, insorgendo contro sopruso e le brutalità.

In tutto questo i Colleghi, di cui mi permetto di ricordare i nomi, hanno fatto cultura e credo che abbiano migliorato l’immagine dell’Avvocatura; sono gli Avvocati Bruno Andreozzi, Aldo Minghelli, Daniele Di Porto, Ferdinando Abbate, Filippo Chiricozzi, Rosario Tarantola, Massimo Montagner, Paolo Iafrate, Andrea Manasse, Giuseppe Rombolà, Daniele Fabrizi, Alessandro Tozzi, Andrea Masotta, Alessandro Coccoli, Fabio Risi, Manrico Pensa, Corrado Sabellico, Pasquale Russo, Domenico Dellomonaco, Mario Orsini, Rodolfo De Martino, Alessandra Pietrantoni, Angelica Addessi, oltre coloro che pur avendo ultimamente contribuito alla preparazione del progetto, per problemi dell’ultimo momento, non hanno potuto condividere il risultato come Paolo De Santis Mangelli, Giuseppe Dante, Roberto Manfredi, Simone Silviani, Paolo Tarantola, Fabio Moneta, Maurizio Zanchetti, Giorgio De Marinis e non ultimo ma primo protagonista Marco Di Lotti, Collega e regista.

Alla luce di tutto ciò ritengo positiva tutta l’operazione che credo meriti attenzione da parte dell’Ordine.

Avv. Francesco Gianzi”.

Il Consiglio prende atto e ringrazia.

 

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Il Consigliere Arditi di Castelvetere, quale Coordinatore della Commissione Cultura, comunica che è stato organizzato –per il giorno 20 aprile 2011 presso l’Aula Consiliare, il Convegno dal titolo “Il Diritto dello spettacolo”: tra gli altri relatori interverranno il Dott. Maurizio Costanzo, l’Avv. Giorgio Assumma, il Dott. Renzo Arbore, il Prof. Andrea Miccichè, l’Avv. Prof. Giovanni Rifferio, l’Avv. Massimiliano Molinari, la Dott.ssa Maria Letizia Bixio.

Il Consigliere Arditi di Castelvetere vuole riferire di essere orgogliosa e lusingata dal fatto che tali autorevoli esperti del settore abbiano accettato di partecipare –così spontaneamente- ad un evento organizzato dal Consiglio: chiede, quindi, che allo stesso venga data la divulgazione necessaria, sia attraverso i manifesti, sia con l’indicazione nella sezione eventi del sito internet consiliare, nonché attraverso l’invio di e-mail a tutti gli Avvocati.

Il Consigliere Arditi di Castelvetere ha provveduto a far distribuire la locandina dell’evento.

Il Consiglio prende atto e approva.

 

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Il Consigliere Condello informa il Consiglio di aver partecipato in data 21 febbraio 2011, unitamente all’Avv. Tommaso Marvasi, Vicario della Commissione di Diritto Fallimentare presso l’Ordine di Roma e al Dott. Gerardo Longobardi, Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, alla riunione con il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, Dott. Ciro Monsurrò, nella quale è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa che si allega al verbale (all. n. 1).

Il bando per l’acquisizione delle domande da parte degli Avvocati per la nomina di Curatore Fallimentare verrà implementato sul sito web, unitamente all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, così come già deliberato.

Il Consiglio prende atto e approva.

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I Consiglieri Condello e Graziani comunicano che, in data 7 marzo, presso il Tribunale di Roma – Dodicesima Sezione Civile, si è svolto un incontro con il Magistrato Dott. Romagnoli (ivi addetto) in ordine all’adozione di appositi metodi di deposito di atti e documenti da parte di difensori (con sigillatura) e di conservazione (in armadi chiusi) dei fascicoli, così come ipotizzato dal progetto “FALDONI SICURI” a suo tempo proposto alla attenzione del Consiglio in vista della sua introduzione presso la Dodicesima Sezione Civile. Nel corso della riunione, la delegazione della Commissione Informatica del Consiglio ha evidenziato le criticità del sistema che, di seguito, sinteticamente si illustrano: a) il fenomeno dello smarrimento di fascicoli e di sottrazione/alterazione di documenti è una eventualità assai limitata rispetto ai volumi lavorati dall’ufficio giudiziario; b) il servizio comporta l’adozione di strutture (locali dedicati) di non facile reperimento; c) il servizio comporta l’adozione di risorse (armadi specifici) destinati a contenere –a parità di spazi- un minor numero di fascicoli, comportando con ciò problemi di spazio di difficile soluzione; d) il servizio comporta l’adozione di risorse (armadi con serrature elettroniche, badge, sigilli, sistemi di sigillatura, ecc.) per il cui utilizzo non sono definiti i costi di formazione (né di addetti, né degli utilizzatori); e) il servizio non illustra né modalità, né costi di assistenza sistemica (indispensabile per sostenere nella fase di avvio e nel tempo una risorsa ad elevata tecnologia); f) per il deposito di atti, gli utilizzatori (studi legali e ausiliari del giudice) vengono onerati dell’acquisto di risorse (macchinari di sigillatura e sigilli) i cui costi non sono definiti in alcun modo (si sorvola sulla valutazione dei costi di formazione per l’utilizzo, ipotizzandone la elementarietà dell’uso); g) per la visualizzazione di atti, gli utilizzatori (avvocati, collaboratori, ausiliari del giudice e le stesse parti in causa) vengono onerati dell’acquisto di badge i cui costi non sono definiti in alcun modo; h) il progetto non definisce né le procedure (luogo, addetti, orari, ecc.) per l’utilizzo dei badge (1^ consegna, sostituzione, eventuale restituzione, assistenza all’utilizzo, ecc.), né le modalità con cui sia inibita ai titolari dei badge di cederli a terzi; i) il sistema non preclude che un eventuale malintenzionato, identificato per accedere ad un fascicolo al quale sia autorizzato, arrechi lesione a documenti posti in altro fascicolo contenuto nello stesso armadio. Poiché i rilievi sopra esposti vertono su aspetti che incidono profondamente sulle attività di lavoro degli Avvocati, si è manifestata l’esigenza di soprassedere all’introduzione di tale innovazione sino a che non si siano stati eliminate le criticità che potrebbero generare aggravio per il lavoro degli Avvocati.

Il Dott. Romagnoli ha preso visione di specifica relazione, riservando di valutare e riferire le problematiche evidenziate nel corso della riunione stessa.

Il Consiglio prende atto.

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Il Consigliere Nesta comunica di avere partecipato il 4 marzo 2011, nella qualità di Relatore, al Convegno, accreditato dal Consiglio dell’Ordine e organizzato dalla Fondazione Italiani, unitamente alla Camera Arbitrale Italo Estera, che si è tenuto il 4 marzo u.s. nella splendida cornice della Sala del Cenacolo, sita nel Complesso di Vicolo Valdina.

Il Convegno ha avuto come tema “La giustizia alternativa: conciliazione, mediazione e arbitrato” e, dopo l’introduzione dell’Avv. Giuseppe Stipo, già Avvocato Generale dello Stato e Presidente della CAIE e dell’Avv. Angelo R. Schiano, Presidente della Fondazione Italiani, ha visto gli interventi di insigni giuristi (Prof. Adolfo Di Maio, Prof. Avv. Giovanni Arieta, Avv. Giuseppe Nucaro, Vice Avvocato Generale dello Stato, Avv. Sergio Santoro, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Prof. Cesare Mirabelli, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Prof. Avv. Michele De Meo, Prof. Avv. Enrico Michetti, Direttore de “La Gazzetta Amministrativa degli Enti Locali” e del Prof. Carlo Sammarco, Presidente dell’Organismo di Conciliazione “Arturo Carlo Jemolo”), i quali hanno trattato approfonditamente la tematica del Convegno sotto il profilo scientifico, catturando l’attenzione dei numerosi presenti che gremivano la Sala e tra essi il Consigliere Segretario Murra.

Il Consiglio prende atto e ringrazia.

 

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