La riforma del Condominio è tornata al Senato sostanzialmente diversa rispetto a come era uscita il 26 gennaio 2011. Il testo approvato il 27 settembre 2012 alla Camera dei Deputati modifica notevolmente la disciplina dell'istituto che era stato frutto di elaborazione al Senato.

Riservando ad altro scritto l'analisi delle modifiche (rispetto alla disciplina vigente e rispetto a quanto licenziato dal Senato) si indicano schematicamente le principali differenze rispetto al precedente testo approvato al Senato.

Modifica della tutela della destinazione d'uso dei beni (1117 bis/ter/quater).

Retromarcia rispetto al principio di solidarietà dei condomini (1118).

Modifica del quorum per certe innovazioni (1120).

Modifica alle opere nelle proprietà private (1122).

Soppressione del superamministratore (1122 bis).

Favore per fotovoltaico e videosorveglianza (1122 bis ex ter)

Soppressione ripartizione spese lastrico solare (1126)

Riformulazione amministrazione (1129):

necessario se almeno 8 condomini (non più 4)

legittimazione all'amministratore per la richiesta di amministrazione giudiziale

facoltatività della polizza assicurativa

riscossione forzosa dopo i 6 mesi (non più 4)

incarico annuale (non più biennale)

modifica motivi e formalità di revoca dell'amministratore

Modifica rapporti amministratore/condomini circa la gestione condominiale (1133-1134).

Obbligo costituzione fondo speciale per manutenzione straordinaria (1135).

Inserimento quorum costitutivo assemblea seconda convocazione (1136).

Soppressa indicazione forma impugnativa delibere condominiali (1137).

Limite al regolamento condominiale circa la detenzione di animali domestici (1138).

Reintroduzione del concetto di solidarietà tra i condomini, ma con una sorta di beneficium excussionis (63 diso. att.).

Reclamabilità in appello del provvedimento di revoca giudiziale dell'amministratore (64 disp. att.).

Introduzione onere formale per convocazione assemblea (66 disp. att.).

Divieto assoluto di delega all'amministratore per partecipazione assemblea (67 disp. Att.).

Solidarietà per i debiti con il condominio dei nudi proprietari/usufruttuari/proprietari/ (67 disp. att.).

Modifica quorum rettifica e modifica tabelle millesimali (69 disp. att.)

Modifica importi sanzioni (70 disp. att.)

Modifica requisiti per svolgere attività di amministrazione (71 bis disp. att.)

Introduzione sito internet condominiale (71 ter disp. att.)

Disposizioni in materia di mediazione (71 quater disp. att.)

Entrata in vigore dopo 6 mesi dalla pubblicazione in GU.

Il testo sicuramente perfettibile, manifesta alcune incongruenze ed, a prescindere dal merito delle modifiche, facilmente il tempo di approvazione definitiva della riforma si allungherà, a meno che, come pare novità degli ultimi giorni, il Legislatore non intenda portare a casa un risultato (quello di promulgare una riforma, buona o cattiva che sia) e poi riservarsi la modifica per la prossima legislatura. Una specie di riforma "temporanea", ma d'altronde anche l'inno di Mameli lo è...

Con buona pace di chi la ritiene necessaria.

Avv. Michele Baldacci