Avv. Paolo Nesta


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Parere in materia deontologica in merito alla producibilità o meno di missive riservate.

 

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L’Avv. ……………… e l’Avv. …………, con missiva pervenuta in data 27 gennaio 2011, riferiscono che nel corso dell’anno 2010 si sono rivolti presso il loro studio dei potenziali clienti per l’affidamento di un incarico giudiziale e che detti clienti hanno consegnato loro copia della corrispondenza riservata intercorsa nell’anno 2003 tra gli avvocati precedenti e il legale di controparte.

L’Avv. ………………… e l’Avv. ……………, hanno chiesto un parere in materia deontologica in merito alla producibilità o meno delle missive riservate.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica,

Osserva:

- L’articolo 28 del Codice Deontologico Forense vieta espressamente la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega qualora le lettere siano qualificate “riservate” e, comunque, della corrispondenza che contenga proposte transattive.

La suddetta disposizione ammette solo due eccezioni, previste rispettivamente dal I e II canone complementare del succitato articolo, ritenendo consentita la produzione della corrispondenza tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa costituisca attuazione ovvero quando detta corrispondenza assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.

Trattandosi di eccezioni a una regola di carattere generale le stesse non sono suscettibili di un’interpretazione analogica o troppo estensiva.

Nel caso di specie, tuttavia, non essendo specificato il contenuto di dette missive riservate, non sembra sussistere l’esimente concernente la producibilità della corrispondenza con la quale sia stato perfezionato e/o attuato un accordo, in quanto, in senso strettamente giuridico, nel caso di specie, un accordo transattivo non sembra essersi perfezionato.

Il comportamento tenuto dai professionisti, comunque, deve sempre essere nel rispetto del principio disposto dall’art.22 Codice Deontologico Forense il quale prevede che “L'avvocato deve sempre mantenere nei confronti dei Colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”.

Tanto premesso, tuttavia,

ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del Consiglio in altra sede e che l’emissione di parere potrebbe pertanto costituire anticipazione di giudizio.

 

 

 

 

 

 

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