Avv. Paolo Nesta


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PARERE DEONTOLOGICO ESPRESSO NELL’ADUNANZA DEL 19.5.2011-“Domiciliazione presso l’Avvocato di un organismo di mediazione accreditato – esercizio da parte dell’avvocato dell’attività di mediatore presso il proprio studio professionale

 

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L’Avv. ……… ha avanzato richiesta di parere, pervenuta il 24 marzo 2011, sulle seguenti questioni di natura deontologica:

1) “Se sia lecito che un avvocato abilitato a esercitare attività di mediatore professionista ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 accetti di domiciliare presso il proprio studio professionale la sede di un organismo di mediazione accreditato”;

2) “Se sia lecito che un avvocato abilitato a esercitare attività di mediatore professionista ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e iscritto presso un organismo di mediazione accreditato, eserciti la predetta attività presso il proprio studio professionale”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso:

- che l’accettazione da parte dell’avvocato della domiciliazione presso il proprio studio professionale di un Organismo di Mediazione accreditato configura una condizione di potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell’effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici, incompatibile con la regola deontologica dell’art. 19 del Codice Deontologico Forense -Divieto di accaparramento di clientela- il quale recita “E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro”;

- che l’art. 8 (Procedimento), comma 2, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n 28, stabilisce che “Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo”;

- che il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 recita sub art. 7 -Regolamento di procedura:

- comma 1, “Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo”;

- comma 2 “L’organismo può prevedere nel regolamento”[omissis]

“c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi” [omissis],

ritiene

che per la soluzione dei quesiti posti, l’Avv. …………. possa trovare adeguata e satisfattiva risposta in ordine a quanto sopra rappresentato.

 

****

 

“Possibilità per l’Avvocato di rivestire la qualità di socio di una società semplice che

non svolga attività commerciale”

 

- L’Avv. ……….., con e-mail dell’11 aprile 2011, ha chiesto al Consiglio se sia possibile, per un avvocato, rivestire la qualità di “socio di una società semplice, che non svolge attività commerciale”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Rilevato che:

- l'art. 3 della Legge Professionale e il relativo richiamo alla stessa norma contemplato dall’art. 16 del Codice Deontologico Forense vietano, tra l'altro, “l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui”;

- la partecipazione ad una società semplice –che non può esercitare attività commerciale (art. 2249 c.c.)- non è, pertanto, incompatibile con la professione forense (e anzi le attività professionali associate vengono talvolta disciplinate con tale forma giuridica);

- è tuttavia necessario che la dichiarata qualità di socio non sia di ostacolo all’osservanza dei generali precetti comportamentali che il Codice Deontologico Forense impone a ciascun professionista (a titolo esemplificativo: art. 5 -doveri di probità, dignità e decoro; art. 10 -dovere di indipendenza; art. 35 -rapporto di fiducia; art. 36 -autonomia del rapporto; art. 37 -conflitto di interessi).

Pertanto,

esprime

parere positivo alla questione formulata dall’istante.

 

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