Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

PARERE DEONTOLOGICO ESPRESSO NELL’ADUNANZA DEL 19.5.2011 “Sulla possibilità di assistere una persona che è controparte in altro giudizio in cui l’avvocato è parte processuale – conflitto di interessi ex art. 37 del Codice Deontologico”

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

- L’Avv. …………………, con domanda di parere deontologico pervenuta il 28 aprile 2011, riferisce di aver ricevuto richiesta di assistenza giudiziale per un procedimento da instaurare avanti al Tribunale di Roma, da parte di una persona che, allo stato, è sua controparte in un giudizio, in cui lo stesso Avv. …………… è parte processuale.

L’Avv. ………….. precisa che i giudizi avrebbero ad oggetto due distinti incidenti stradali, l’uno verificatosi nell’anno 2009, in cui era rimasto coinvolto il medesimo Avv. ………….. e attualmente oggetto del giudizio pendente avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma e l’altro verificatosi nel maggio 2010, oggetto della richiesta di assistenza giudiziale.

Ciò premesso, l’Avv. …………. chiede al Consiglio dell’Ordine di Roma di esprimere un parere in ordine alla possibilità di accettare detto incarico.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Considerato che:

- l’art. 37 del Codice Deontologico Forense impone all’avvocato l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale, e che sussiste conflitto di interessi quando l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito ed anche quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dello svolgimento di un nuovo incarico;

- è principio consolidato della giurisprudenza deontologica forense quello per cui il conflitto d’interesse nell’assunzione di incarichi professionali sussiste anche quando abbia solo una potenziale possibilità di verificarsi, così minando l’autonomia e il carattere fiduciario del rapporto professionale;

- che, nello svolgimento del nuovo incarico il professionista potrebbe venire a conoscenza di circostanze e fatti, potenzialmente rilevanti per l’esercizio delle proprie ragioni e per il recupero del proprio credito nei confronti della cliente/controparte;

ritiene

che l’avvocato, per osservare l’art. 37 del Codice Deontologico Forense, non debba accettare incarichi per i quali la possibilità che si verifichi un conflitto di interessi sia sussistente anche solo potenzialmente.

 

 

 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici