Avv. Paolo Nesta


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PARERE  DEONTOLOGICO : “Obbligo dell’Avvocato di fornire al collega richiedente informazioni riguardanti la parte assistita”.

 

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ESPRESO NELL’ADUNANZA DEL 5.5.2011

 

 

L’Avv. …… ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 4 aprile 2011, in merito al seguente quesito: “Se un avvocato è tenuto a comunicare il numero telefonico del cellulare del figlio di un suo cliente a un altro avvocato incaricato da altro collega per il recupero di un credito professionale”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica

Osserva:

- l’art. 9 del Codice Deontologico Forense (Dovere di segretezza e riservatezza) stabilisce nella sua regola deontologica che “E’ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”;

- il primo canone complementare dello stesso articolo prevede che “L’avvocato deve osservare il dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale”;

- il secondo canone complementare prosegue stabilendo che “La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato”;

- il quarto canone complementare, invece, prevede alcune eccezioni alla regola deontologica: “Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a) per lo svolgimento delle attività di difesa; b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato”.

Per quanto sopra illustrato,

ritiene

che, per la soluzione del quesito posto, l’Avv. …… dovrà comportarsi attenendosi ai principi deontologici contenuti nell’art. 9 del Codice Deontologico Forense.

 

 

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