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PARERE DEONTOLOGICO-  Possibilità di svolgere l’attività di amministratore di srl avente ad oggetto – tra l’altro – la prestazione di servizi di mediazione e di conciliazione delle controversie

 

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ESPRESSO NELL’ADUNANZA DEL 5.5.2011

 

- L’Avv. ……. ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 5 aprile 2011, in merito alla “possibilità di svolgere l’attività di amministratore” di S.r.l. avente ad oggetto –tra l’altro– la prestazione di servizi di mediazione e conciliazione delle controversie.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Rilevato che:

- l’art. 3, 1° co., della vigente Legge Professionale forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) sancisce che l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile –tra l’altro- con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui;

- per costante giurisprudenza, anche di questo Consiglio, la predetta incompatibilità discende obiettivamente dall’assunzione di una carica sociale che comporti effettivi poteri di gestione, risultando invece compatibili con la norma solo quegli incarichi che prevedano la sottrazione dell’avvocato alla gestione operativa, ad esempio in ragione della presenza di un amministratore delegato dotato di adeguati poteri, connotando così la carica dell'iscritto nell'Albo con una funzione di rappresentanza o di garanzia, incarichi che preservino, dunque, l'indipendenza e l'autonomia di giudizio che devono permanere in capo al libero professionista;

- nella fattispecie sottoposta all’esame del Consiglio, dall’analisi dello Statuto sociale allegato dal Collega richiedente il parere, non sembrerebbe che l’Organo amministrativo della S.r.l. subisca significativi limitazioni, tali da rendere la carica compatibile con l’esercizio della professione forense;

- infine, come più volte evidenziato da questo Consiglio, le cause di incompatibilità, previste tassativamente dalla legge, non possono essere derogate da alcun parere e/o decisione dell’Istituzione forense;

- sotto il profilo meramente deontologico si rammenta poi che “è dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'Albo” e non "porre in essere attività commerciale o di mediazione" (art. 16, 1° e 2° co., C.D.), così come è necessario che la dichiarata qualità di amministratore –ove ammessa- non sia di ostacolo all’osservanza dei generali precetti comportamentali che il Codice Deontologico Forense impone a ciascun professionista (a titolo esemplificativo: art. 5 – Doveri di probità, dignità e decoro; art. 10 - Dovere di indipendenza; art. 35 - Rapporto di fiducia; art. 36 - Autonomia del rapporto; art. 37 - Conflitto di interessi);

esprime

parere negativo alla questione formulata dall’istante.

 

 

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