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PARERE DEONTOLOGICO ESPRESSO NELL’ADUNANZA DEL 23.6.2011- “Possibilità per l’avvocatodi proporre ricorso per ingiunzione di pagamento senza il previo parere di congruità del Consiglio dell’Ordine”

 

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L’Avv. ……… ha formulato richiesta di parere deontologico pervenuta in data 16 maggio 2011 in merito alla possibilità di “proporre positivamente un ricorso per ingiunzione di pagamento senza previo parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, qualora con la parcella per la quale si agisce ci si limiti a richiedere gli onorari ai minimi di tariffa obbligatori”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Considerato:

- che, in forza dell’art.14, lettera d, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella Legge 22 gennaio 1934, n. 36 “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore” e successive modificazioni, è demandato ai Consigli dell’Ordine il compito di dare il parere “sulle liquidazioni degli onorari nel caso preveduto dall’art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti”;

- che, il parametro di riferimento nella liquidazioni degli onorari da parte del Consiglio dell’Ordine è rappresentato dalle tariffe professionali, approvate con decreto ministeriale su proposta del Consiglio Nazionale Forense, anche per gli effetti di cui agli articoli 633 n. 2 e 636 c.p.c., salvo che le parti non abbiano contrattualmente convenuto per iscritto la determinazione del compenso, in conformità al principio della libera determinazione del compenso professionale di cui all’art. 2233 c.c.;

- che permane, altresì, in capo al Consiglio dell’Ordine vigilante, il diritto e dovere di verificare che gli iscritti:

a) nel concludere accordi sui compensi, non si rendano cessionari di diritti della parte assistita, in violazione dell’art. 45 del Codice Deontologico Forense, atteso che l’abrogazione del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti ad opera del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, non ha modificato il disposto di cui all’art. 1261 c.c.;

b) non si impegnino ad accettare compensi irrisori o, comunque, sproporzionati all’attività svolta o da svolgere in favore del cliente in violazione dell’art. 5, regola deontologica “Doveri di probità, dignità e decoro” e 43, II canone complementare Codice Deontologico Forense “Richiesta di pagamento”;

- che l’obbligatorietà o meno del parere di congruità da parte del Consiglio dell’Ordine per l’emissione del decreto ingiuntivo da parte dell’Autorità giudiziaria, nell’ipotesi di prova scritta sull’accordo intercorso tra avvocato e cliente avente ad oggetto la determinazione dei compensi, attiene a materia non afferente la deontologia, bensì all’applicazione delle norme processuali civili,

dichiara

di non potersi pronunciare in merito al quesito avanzato

 

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