Avv. Paolo Nesta


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PARERI DEONTOLOGI DELL’ADUNANZA DEL 31.3.2011-DEPOSIZIONE COME TESTIMONE DELL’AVVOCATO SU CIRCOSTANZE APPRESE NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE E INERENTI IL MANDATO RICEVUTO

 

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L’Avv. , con richiesta di parere deontologico, pervenuta il 7 marzo 2011, riferisce di essere stata citata a deporre come teste in un giudizio pendente tra due parti (ex-coniugi), che la stessa ha assistito nel procedimento di separazione consensuale.

L’Avv.  afferma che la deposizione avrebbe a oggetto circostanze apprese dalla stessa in occasione dello svolgimento dell’attività difensiva prestata a favore di entrambi i coniugi, conclusasi con l’omologazione delle condizioni di separazione.

Ciò premesso, l’Avv.  chiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di esprimere un parere in ordine alla possibilità di astenersi dal deporre e alla relativa procedura da seguire.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica

Considerato:

- che l’art. 58 del Codice Deontologico Forense dispone: “per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti il mandato ricevuto” fermi gli obblighi di riservatezza e segretezza posti dall’art. 9 ai sensi del quale “è dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato” e che “l’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale”;

- che l’art. 13 del Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933 n.1578 dispone: “gli avvocati non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio” salvo quanto disposto nell’art. 200 del codice di procedura penale;

- che il segreto professionale è, altresì, tutelato dalle norme processuali, sia penali (art. 200 c.p.p.) che civili (art. 249 c.p.c.), che riconoscono il diritto dell’avvocato di astenersi dal deporre;

Ritenuto

- che la facoltà di astensione non comporta l’esonero dall’obbligo di comparire davanti al giudice ai sensi dell’art. 255 c.p.c.,

Ritiene

che è rimessa al prudente apprezzamento dell’avvocato la scelta di assumere o meno la veste di testimone in un giudizio civile i cui fatti gli siano noti, curando di evitare che oggetto della testimonianza siano circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, in guisa che non venga arrecato pregiudizio alle parti a suo tempo assistite; in ogni caso, l’avvocato regolarmente citato come teste, ha l’obbligo di comparire avanti al giudice, in conformità alle norme processuali.

 

 

 

 

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