Avv. Paolo Nesta


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PARERI DEONTOLOGI DELL’ADUNANZA DEL 31.3.2011-OBBLIGO DELL’AVVOCATO DI CONSEGNARE AL CLIENTE COPIA DEGLI ATTI RELATIVI AL PROCESSO PENALE

 

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L’Avv.  ha formulato richiesta di parere, pervenuta il 28 febbraio 2011, con riferimento alla vicenda di seguito descritta: “l’Avv.  riferisce di aver rinunciato, nel febbraio del 2010, al mandato defensionale conferitole da due imputati in un procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Torino e di aver rappresentato ai propri assistiti che tutta la documentazione inerente al procedimento che li interessava era già in loro possesso e che il difensore rinunciante ne deteneva delle mere copie fotostatiche. Ciò nonostante le parti –pur riconoscendo di disporre di tutta la documentazione processuale- chiedevano all’Avvocato l’invio delle copie in suo possesso.

L’Avv.  provvedeva, quindi, a depositare tempestivamente tutta la documentazione richiesta presso il Consiglio dell’Ordine, che –nella persona del suo Consigliere Segretario- dopo avere inutilmente invitato i richiedenti al ritiro, era costretto a restituire all’Avvocato quanto precedentemente depositato.

A distanza di un anno dai fatti suesposti, le parti già assistite dall’Avv.  chiedevano nuovamente a quest’ultima l’invio delle copie in suo possesso, lamentando l’inadempimento della professionista al precedente invito.

Tanto premesso in fatto, l’istante chiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma se sia obbligata a mettere nuovamente a disposizione delle parti la documentazione richiesta e, in caso di risposta affermativa, sollecita un’autorizzazione al rideposito presso la Segretaria consiliare”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica

Osserva

- al fine di tutelare la particolare condizione nella quale si viene a trovare la parte assistita in caso di cessazione del rapporto difensivo (condizione caratterizzata dalle cosiddette “asimmetrie informative” ovvero dalla incompleta conoscenza della documentazione processuale da parte del cliente), l’Ordinamento appresta alcuni rimedi, tra i quali l’obbligo per l’avvocato di restituire al patrocinato la documentazione processuale.

Fondamento di tale obbligo si rinviene:

- nell’art. 2235 c.c. che proibisce al prestatore d’opera di “ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali”;

- nell’art. 66 del R.D.L. 1578/33, secondo cui “gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti per il mancato pagamento degli onorari”; il II comma prevede poi che, nel solo caso di “reclamo dell’interessato, il Consiglio dell’Ordine ordina all’avvocato di depositare gli atti e i documenti nella propria sede e si adopera per la composizione amichevole della controversia”;

- più recentemente l’art. 42 del Codice Deontologico Forense, ha chiarito l’ambito applicativo del suddetto onere disponendo che “L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fine della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento”.

Ulteriori obblighi sul punto sono prescritti dall’art. 4 del Codice di Deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (allegato a4 del D.Lgs. 196/03, -in vigore dal 1° gennaio 2009);

- comma 2: “Fermo restando quanto previsto dal Codice Deontologico Forense in ordine alla restituzione al cliente dell’originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all’avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa, la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie”;

- comma 3: “in caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa”;

- comma 4: “... In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell’affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all’assistito, è consegnata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive”;

Ritiene

che, nella fattispecie sottoposta dall’istante al Consiglio, stante l’inammissibilità di un “rideposito” degli atti presso la Segreteria consiliare (ostando la limitata applicabilità dell’istituto disposta dal citato II comma dell’art. 66 Legge Professionale e la sostanziale diversità dell’ipotesi prevista dall’art. 4.4 del citato Codice Deontologico Forense allegato al Codice della Privacy), l’Avvocato possa trasmettere –anche con gli ordinari mezzi postali- la documentazione in proprio possesso ai richiedenti, eventualmente addebitando loro le relative spese.

 

 

 

 

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