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PARERE DEONTOLOGO DELL’ADUNANZA DEL 31.3.2011-DIFENSORE D’UFFICIO – DIRITTO AL COMPENSO IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA

 

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- L’Avv.   , in data 24 febbraio 2011, ha avanzato domanda di parere al fine di conoscere se la condotta che intende porre in essere nel caso di seguito descritto, sia o meno deontologicamente corretta: il predetto Professionista, nominato Difensore di Ufficio per un imputato -irreperibile di fatto- dichiara di aver prestato attività difensiva in suo favore fino all’esito dell’udienza preliminare, precisando che le missive inviate al domicilio eletto dall’imputato sono tornate indietro per irreperibilità del destinatario.

L’Avv.  precisa, inoltre, che, dopo aver prestato la sua assistenza professionale per l’udienza preliminare ha, comunque, inviato una raccomandata alla residenza dell’imputato per comunicare l’esito del procedimento e che, soltanto prima dell’udienza dibattimentale, è stato contattato da un Collega del Foro di Roma, il quale ha rappresentato di essere stato nominato difensore di fiducia sin dalla fase delle indagini preliminari asserendo, altresì, che per un disguido, evidentemente dovuto ai Carabinieri, la nomina non era stata trasmessa alla Procura della Repubblica.

L’istante, preso atto della nomina del difensore di fiducia ha, comunque, comunicato al Collega che gli onorari professionali sono dovuti per la difesa di ufficio svolta in favore dell’imputato a prescindere dall’errore della Procura; a tale comunicazione, rimasta priva di riscontro, ne è seguita un’altra con la quale è stata espressa l’intenzione di chiedere il parere di congruità all’Ordine stante il mancato pagamento.

Il Collega fiduciario ha ribadito, a mezzo fax, l’errore della Procura, rilevando che, attesa l’incolpevolezza del proprio assistito, il medesimo avrebbe sollevato opposizione alle eventuali azioni intraprese a suo carico per il recupero delle somme.

In merito a tale specifico comportamento l’Avv.  ha chiesto il parere sopra formulato.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica

Osserva

- che il difensore d’ufficio, essendo equiparato al difensore di fiducia e cessando “dalle sue funzioni” nel momento in cui viene nominato un difensore di fiducia (art. 97, c.6 c.p.p.), ha l’obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali, come stabilito dalla regola deontologica dell’art. 11 (Dovere di difesa);

- che l’art. 23 del Codice Deontologico Forense (Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo), nel III canone complementare, recita: “Il difensore, che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato, è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta”;

- che l’art. 116, comma I, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dispone: “L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”;

- che “in tema di patrocinio a spese dello Stato e nel regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, l’art. 116 di tale decreto stabilisce la regola generale che il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza avere dimostrato di avere esperito inutili tentativi per il recupero del proprio credito professionale, mentre la disciplina prevista dal successivo art. 117, per l’ipotesi dell’imputato o condannato irreperibile, deve ritenersi eccezione a una regola generale, come tale di stretta esegesi e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica” (Cassazione Civile, Sez. II, 9 giugno 2010, n. 13875);

- che “in tema di difensore d’ufficio, anche lo stato di non rintracciabilità sostanziale dell’assistito comporta il pagamento degli onorari a carico dello Stato. L’irreperibilità sostanziale, infatti, al pari di quella formale, impedisce radicalmente all’avvocato d’ufficio di effettuare ogni procedura per il recupero del credito professionale. Di conseguenza, è applicabile l’art. 117 del D.P.R. n. 115/02 che stabilisce la liquidazione degli onorari e delle spese a carico dell’erario” (Cassazione Civile, Sez.II, 20 luglio 2010, n. 17021;

- che nel caso in esame, ove venga accertata l’effettiva omessa trasmissione della nomina fiduciaria, la fase processuale già celebrata, sarebbe viziata da nullità d’ordine generale, a regime intermedio, riferentesi all’illegittima sostituzione del difensore d’uf-ficio precedentemente nominato, sicchè lo stesso potrebbe chiedere il pagamento alla A.G. (Cassazione Penale, Sez. III, 14 aprile 2010 n. 19908);

Tanto premesso, tuttavia

Ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non sia possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti atteso che detti comportamenti, potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del Consiglio in altra sede, e che l’emissione di parere deontologico potrebbe pertanto costituire anticipazione di giudizio.

 

 

 

 

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