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Rapporto di lavoro e licenziamento per giustificato motivo (Cass. civ. n. 24216/2011)- Rinaldi Manuela

 

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Massima

 

Le ragioni concernenti l’attività produttiva possono derivare oltre che da esigenze di mercato, anche da organizzazioni o ristrutturazioni, quali che siano le finalità, ivi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti.

 

 

 

1.     Premessa

 

 

 

Con la decisione in commento i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, hanno precisato che il motivo oggettivo del licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva (1) è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa.

 

Ciò, ribadito da giurisprudenza sul tema (2) atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 della carta costituzionale, mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore.

 

 

 

2. Conclusioni

 

 

 

Con la decisione in commento la Corte precisa che le ragioni, inerenti all'attività produttiva, possono dunque derivare, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all'incremento dei profitti.

 

Le ragioni indicate devono essere, nella loro oggettività,  tali da determinare il venire meno della posizione lavorativa e ciò si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa della diversa organizzazione che viene attuata e non in forza di un atto arbitrario del datore di lavoro.

 

Nella sentenza si legge testualmente che “il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati poi distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anziché costituirne effetto di risulta”.

 

 

 

Manuela Rinaldi

Avvocato foro Avezzano (Aq), Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq); Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca

 

 

 

 

 

______

(1) Nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa.

(2) Cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 04 novembre 2004, n. 21121.

 

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