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Legittimazione passiva dell’amministratore di condominio: la confusione regna sovrana e il legislatore non fa nulla- CondominioWeb.com

 

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Avv. Alessandro Gallucci

 

Duro a morire! Se volessimo sintetizzare l’orientamento che riconosce legittimazione passiva illimitata all’amministratore di condominio, questo sarebbe il modo migliore. Nonostante la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18331/10 stenta a perdere consistenza quel filone giurisprudenziale, di merito e di legittimità, che lascia ampi poteri all’amministratore.

 

Che cosa dissero esattamente le Sezioni Unite nell’agosto del 2010? Secondo la massima espressione del giudice nomofilattico " l'amministratore del condominio, nelle controversie non rientranti tra quelle che può autonomamente proporre, non è legittimato a resistere in giudizio per il condominio , o ad impugnare la sentenza a questo sfavorevole, senza previa autorizzazione a tanto dell'assemblea dei condomini, fermo restando peraltro che, qualora egli si sia costituito in giudizio o abbia proposto l'impugnazione senza la detta autorizzazione, il suo operato può essere ratificato dall'assemblea (eventualmente anche in seguito all'assegnazione da parte del giudice di un termine a tal fine, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.), derivandone, in mancanza, la inammissibilità della sua costituzione in giudizio o della sua impugnazione" (Cass. SS.UU. n. 18331/10).

 

Si trattava di una soluzione mediana rispetto a quelle che fino ad allora si contendevano il campo. Da un lato, infatti, v’era chi parteggiava per la legittimazione senza limite alcuno. Dall’altro chi riteneva che, invece, l’amministratore potesse resistere in giudizio, senza visto assembleare, nei soli casi indicati dall’art. 1130 c.c. La soluzione fornita dalle Sezioni Unite, lo si legge chiaramente nel brano della sentenza succitato, cercava di evitare le rigidità di quest’ultimo orientamento e le eccessive libertà del primo.

 

Ciò non senza attirarsi critiche da parte di chi leggeva nella pronuncia un classico caso di giurisprudenza creativa. In fin dei conti, però, il principio di diritto espresso ha finito per tacitare solamente il secondo orientamento, quello più restrittivo, mentre il primo resta ancora ben vivo nelle pronunce giurisprudenziali. Così è accaduto che nello stesso giorno in cui gli ermellini davano conferma a quanto affermato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. 23 agosto 2011 n. 17577), altri giudici di legittimità affermavano che “ in tema di controversie condominiali, la legittimazione dell'amministratore del condominio , dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzione, mentre dal lato passivo, non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione concernente le parti comuni dell'edificio; nella specie, non occorreva, perciò, la partecipazione al giudizio dei condomini,essendo l'amministratore condominiale legittimato a resistere alla domanda concernente la legittimità dei distacchi dall'impianto comune centralizzato di riscaldamento, effettuati dai singoli condomini a seguito di delibera assembleare autorizzativa (Cfr. Cass. n. 852/2000; n. 7958/2003)” (Cass. 23 agosto 2011 n. 17577).

 

Una situazione di confusione che non giova a nessuno:

 

a) né agli amministratori, che non sanno quali siano gli effettivi limiti delle loro competenze;

 

b) né ai condomini che non hanno idea di quali siano le prerogative dell’assemblea.

 

L’incancrenirsi del contrasto nuoce alla certezza del diritto. Nel frattempo il legislatore resta fermo a guardare.

 

 

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Avv. Alessandro Gallucci

 

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