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L' Installazione di un condizionatore sul muro comune non comporta un danno al decoro dell'immobile condominiale-Giudice di Pace di Grosseto, sentenza n. 1038 del 16/08/2011- CondominioWeb.com

 

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Gli impianti di climatizzazione, le antenne sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dai muri, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell’estetica e, in più in generale, dell’ambiente.

 

Nella sentenza si legge:

 

Svolgimento del processo

 

Con atto di comparsa di riassunzione ritualmente notificato la Sig.ra V*** conveniva in giudizio il Condominio di via **** di Grosseto e, con l'intervento del Sig. M*** per ivi sentir annullare la delibera del Condominio del 5/03/10 e condannare il Sig. M*** e il Condominio in solido tra loro a rimettere in pristino il muro perimetrale ove era stato installato un climatizzatore da M*** con l'autorizzazione del Condominio che aveva adottato la delibera di cui chiede l'annullamento.

 

Si costituivano i convenuti, contestando quanto dedotto dall'attrice e concludendo come in atti.

 

All'udienza del 23/11/10 l'avv. L*** depositava rinuncia al mandato della sig.ra V*** che chiedeva l'autorizzazione a difendersi personalmente . Il Giudice adito non autorizzava parte attrice e rinviava al 3/02/11 per consentire la costituzione del nuovo difensore. All'udienza del 3/02/11 si presentava l'avv. C***. che depositava comparsa di costituzione e risposta in qualità di nuovo difensore della attrice. All'udienza del 18/05/11 venivano escussi i testi ammessi. All'udienza del 18/05/11 il Giudice si riservava sulle domande di parte attrice in merito all'ammissione della C.T.U ed all'eccezione della nullità o annullabilità della delibera. La riserva veniva sciolta il 28/05/11, respingendo l'eccezione e la richiesta di ammissione della C.T.U. All'udienza del 12/07/11 la causa veniva trattenuta in decisione previa discussione e precisazioni delle conclusioni delle parti.

 

Motivi della decisione

 

L'eccezione preliminare di parte attrice in merito alla nullità o annullabilità del verbale dell'assemblea del condominio che autorizzava il sig. M*** ad installare un climatizzatore nel muro retrostante l'abitazione viene respinta per i motivi di cui all'ordinanza del 28/05/11 che si intendono integralmente riportati.

 

Nel merito: la domanda attrice è risultata infondata e dovrà essere respinta. II Sig. M***, per motivi di salute, come da documenti depositati, chiedeva l'autorizzazione ad installare un impianto di climatizzazione sul retro del fabbricato. L'autorizzazione veniva regolarmente concessa; la sig.ra V*** lamentava che veniva alterato il decoro oltre che l'estetica del palazzo grattandosi dell'installazione di un voluminoso corpo sporgente e perpendicolare ad uno degli ingressi condominiali; richiamava gli artt. 1120/2 e 1102 c.c.

 

L'art. 1102 c.c. sancisce il diritto all'uso della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. In verità più che di un diritto, nei caso in esame si tratta di una necessità essendo risultato un comprovato diritto alla salute che ha obbligato l'attore a chiedere l'autorizzazione di che è causa.

 

L'art. 1120 comma 2 vieta le innovazioni che .... alterino il decoro architettonico dello stabile. "Devono intendersi per innovazioni della cosa comune, ai sensi dell'art. 1120 c.c. le modificazioni materiali di essa che ne importino l'alterazione dell'entità sostanziale o il mutamento della sua originaria destinazione." Una per tutte la sentenza della Cass. Civile, Sez. II 5/11/2002 n. 25460.

 

Le muove invenzioni, quali la televisione ed il telefono, ormai di uso comune, hanno modificato il comune senso dell'estetica e del decoro: le antenne televisive installate sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dal muri, gli stessi impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell'estetica delle abitazioni e, pie in generale, dell'ambiente. Nel caso in esame non sussiste quindi, un danno al decoro dell'immobile condominiale, non più di quanto possa arrecare fastidio la vista di panni tesi alle finestre delle singole abitazioni o ai muri condominiali.

 

Per tutto quanto sopra la domanda attrice viene respinta. Le spese seguono la soccombenza.

 

 

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