Avv. Paolo Nesta


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A rischio la certezza del deposito dell’atto informatico nel processo-Altalex.it

 

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L’articolo 13 delle Regole Tecniche D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 mette a rischio la certezza del deposito dell’atto o del documento entro i termini stabiliti nel processo e ciò indipendentemente dalla volontà o dalla diligenza del professionista in quanto:

 

supponiamo, per ipotesi, che la mia memoria ex art. 183 c.p.c. abbia come data di scadenza quella del 21 luglio 2011 e che in pari data, avvalendomi del PCT mediante la mia PEC invii il detto atto (atto processuale - documento informatico) all’ufficio giudiziario competente alle ore 09.00.

 

Immediatamente la mia PEC dovrebbe (e sottolineo dovrebbe) ricevere due attestazioni:

 

    la ricevuta di accettazione a conferma della presa in carico del messaggio da parte del mio gestore di PEC (gestore del professionista).

    la ricevuta di avvenuta consegna a conferma che il messaggio è stato effettivamente consegnato al destinatario (inviata dal gestore del destinatario = Ministero della Giustizia).

 

Teoricamente e, aggiungo, logicamente, dovrebbe essere la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore della mia PEC a far decorrere il momento del deposito della comparsa in quanto, la stessa contiene tutti i riferimenti temporali; purtroppo così non è in quanto, per avere certezza dell’avvenuto deposito, dovrò attendere la seconda ricevuta, quella di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero della Giustizia.

 

Se la ricevuta di consegna del gestore di PEC del Ministero della Giustizia venisse rilasciata comunque dopo le ore 14.00 (ad es. per problemi tecnici che già in un recentissimo passato e più di una volta hanno paralizzato l’attività del PCT) la “logica” conseguenza sarebbe quella di avere depositato fuori termine la mia memoria in quanto:

 

    “…Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”. (cfr. articolo 13, co. 3 delle Regole Tecniche D.M. 21 febbraio 2011 n. 44)

 

e questo nonostante che l’atto sia stato “spedito” telematicamente da me in tempo utile ma non recapitato per responsabilità a me non addebitabile.

 

E allora mi chiedo: qualora si dovesse verificare tale o simile ipotesi, sarà applicabile quanto previsto dalla L. 69/2009, di modifica al codice di procedura civile, che ha aggiunto un secondo comma all’articolo 153 c.p.c., mediante il quale la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini?

 

E, pur ammessa l’utilizzabilità di tale norma, se il PCT deve avere come primo obiettivo quello di facilitare l’iter processuale e agevolare l’attività dei protagonisti è, per tale considerazione, impensabile che poi si debba far ricorso al disposto di cui all’art. 153 c.p.c. per rimediare ad una anomalia prevedibile e, in quanto tale, evitabile sin dall’origine.

 

Si consideri poi, in caso di istanza ex art. 153 c.p.c., la difficoltà di provare il presupposto per ottenere la rimessione in termini in quanto al Giudice (fino a quando sul punto non vi sia giurisprudenza) non potrebbe essere sufficiente l’attestazione di accettazione rilasciata dalla mia PEC considerando che per il legislatore il presupposto della certezza dell’avvenuto deposito è la seconda ricevuta, quella di consegna, emessa dal gestore di PEC del Ministero; occorrerebbe quindi una attestazione di tale ultimo gestore che riconosca il problema tecnico nel rilascio (posticipato) della ricevuta di consegna (avvenuta nei termini).

 

Probabilmente, a seconda dei casi o delle problematiche, tutti avremo la necessità di diventare profondi conoscitori dell’informatica forense (computer forensics) ossia la scienza che studia l'individuazione, la conservazione, la protezione, l'estrazione, la documentazione e ogni altra forma di trattamento del dato informatico al fine di essere valutato e considerato come prova in un processo giuridico.

 

Qualcuno potrebbe suggerire (per superare il verificarsi di tale problema) di depositare l’atto qualche giorno prima rispetto al termine di scadenza in maniera tale di avere il tempo per effettuare una seconda spedizione telematica in assenza di ricevuta di consegna del gestore di PEC del Ministero della Giustizia; tale suggerimento, a mio avviso, è in re ipsa del tutto contrastante con i presupposti e le finalità del processo telematico.

 

Per cui, nell’auspicare una modifica normativa che possa eliminare il rischio dell’incertezza del deposito dell’atto o del documento informatico entro i termini stabiliti nel processo non posso, a conclusione di questa riflessione, non pormi una domanda:

 

l’informatizzazione del processo deve semplificare il lavoro di chi opera o renderlo ancora più difficile e insidioso?

 

Nota di Maurizio Reale)

 

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