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OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO – OPA- Gianluca Tarantino

 

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Secondo una definizione molto diffusa, per “Offerta Pubblica di Acquisto” (di seguito OPA) si intende ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto di prodotti finanziari; in altri termini, si ha un’offerta pubblica di acquisto quando un determinato soggetto – persona fisica o società  - manifesta in maniera espressa, al pubblico ed ai mercati finanziari, l’intenzione di procedere all’acquisto di una certa percentuale di azioni di un’altra società, al fine di acquisirne il controllo.

L’OPA può essere osservata sotto due distinti ma connessi profili: da un lato, si ha un’OPA quando un soggetto si rivolge alla generalità degli azionisti di una società, per acquistarne, appunto, le azioni; dall’altro, tutti coloro che sono titolari di quelle azioni oggetto di OPA possono decidere di venderle a quel soggetto. Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari, l’offerta pubblica viene definita di scambio.

In termini generali, un’OPA può avere ad oggetto non soltanto azioni, ma anche altri strumenti finanziari, come le obbligazioni.

Il lancio e la realizzazione di un’offerta pubblica di acquisto sono rigorosamente disciplinate da diverse disposizioni normative (artt. 102 – 112 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, TUF: Testo Unico della Finanza); l’obiettivo principale di tali disposizioni è impedire che un soggetto acquisti numerose azioni di un’altra società in assenza di informazioni rese e diffuse nei mercati finanziari; ed infatti, nell’ipotesi in cui un determinato soggetto cominci, in maniera più o meno oscura, ad acquistare azioni della società X, il valore delle stesse comincerebbe a salire, in maniera incontrollata (in base alla legge dell’offerta: più un bene è richiesto maggiore è il prezzo che bisogna pagare per averlo). La conseguenza è che gli investitori non comprenderebbero la motivazione per la quale le azioni della società X continuano a crescere, con inevitabili incertezze generali; senza contare che, comunque, coloro le cui azioni verrebbero acquistate in un secondo momento, si troverebbero in una situazione di ingiusto vantaggio in quanto il valore delle azioni, dopo i primi acquisti, sarebbe inevitabilmente destinato a crescere.

L’influenza che l’acquisto di un consistente numero di azioni ha sul mercato impone un necessario controllo pubblico sui meccanismi dell’OPA; colui che lancia un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, infatti, deve effettuare preventivamente un’apposita comunicazione alla Commissione Nazionale Società e Borsa (Consob: l’organo di controllo sulle società quotate) allegando un documento, destinato alla  pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire al pubblico di formarsi un giudizio sull’OPA stessa, in modo che i titolari delle azioni oggetto dell’OPA (c.d. società bersaglio) possano fare delle scelte consapevoli (ossia, aderire o meno).

Entro 15 giorni (30 per i titoli non quotati) dal ricevimento della richiesta la CONSOB può chiedere integrazioni nel documento dell’OPA o ulteriori chiarimenti da fornire, sempre con l’intento di offrire al mercato, e quindi agli investitori, la possibilità di agire con la più ampia consapevolezza e conoscenze delle caratteristiche dell’offerta promossa.

La legislazione attuale impone anche alla società oggetto dell’OPA alcuni obblighi di natura informativa, dovendo la stessa predisporre un prospetto – documento nel quale esporre, in maniera sintetica ma esauriente, i dati relativi alla propria struttura finanziaria e patrimoniale. Tale obbligo, sulla scia di quanto previsto per la società che lancia l’OPA, è finalizzato all’acquisizione, da parte del mercato e, in particolare, degli azionisti, del maggior numero di informazioni possibili sulla società, in modo da consentire che l’operazione si svolga nella massima trasparenza.

Un elemento di particolare importanza che deve contenere il documento della società oggetto dell’OPA è la valutazione dell’OPA stessa in termini di gradimento; è possibile infatti – e succede con una certa frequenza – che la società “bersaglio”  non gradisca essere controllata dal soggetto che la lancia; è possibile per la stessa difendersi – e l’OPA è chiamata “ostile” – in vari modi:

§         rendere più difficile l’OPA con opportune operazioni societarie. Un’opzione  che si adotta in tale circostanza è quella, se possibile, di convertire le azioni con voto limitato ad azioni con diritto di voto pieno; in tal modo, se il soggetto che lancia l’OPA aveva ipotizzato di spendere una somma X per l’acquisto, ad esempio, del 40% delle azioni, si troverà costretta a rivedere tale progetto, in quanto le azioni sono aumentate di numero e quindi, la somma prima ipotizzata non è più sufficiente per l’acquisto del 40%;

§         genericamente, adottare comportamenti di disturbo diretti a rendere difficile l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo da parte dell’offerente (ad esempio, lanciare pubblicamente un piano di investimenti altamente remunerativi così da indurre gli azionisti a non vendere le azioni, con l’intento prossimamente di ottenere maggiori ricavi; oppure destinare una parte di utili ai dividendi per gli azionisti in misura maggiore rispetto al passato)

Le azioni sopra descritte – chiamate “difese successive”: successive al lancio dell’OPA – devono essere, salvo alcune eccezioni, espressamente autorizzate dall’assemblea della società bersaglio; considerata la rilevanza dell’operazione, è previsto che le decisioni dell’assemblea sulle strategie difensive debbano essere approvate sempre dal almeno tanti soci che rappresentano il 30% del capitale della società.

Una tecnica difensiva spesso utilizzata è quella del c.d. “cavaliere bianco” (White Knight) – ossia un’altra società - che propone un’offerta concorrente. Peraltro, per tale meccanismo, proprio perché tendenzialmente concorrenziale, e quindi, in teoria, vantaggioso per gli azionisti – perché il corrispettivo loro offerto sarebbe più alto – non è prevista la necessaria autorizzazione dell’assemblea, potendo essere avviato dagli amministratori stessi, che quindi possono sollecitare altri soggetti a promuovere offerte concorrenti.

L’OPA, una volta lanciata, ha una durata variabile concordata, solitamente, tra l’offerente le società di gestione del mercato (ad esempio, Borsa Italiana s.p.a) di 15/25 giorni (salvo per l’OPA obbligatoria, la cui durata è tra 25 e 40 giorni).

Una delle caratteristiche dell’OPA è la sua irrevocabilità; sebbene la legge stessa preveda che l’OPA, una volta lanciata, sia irrevocabile, è però possibile che l’offerente condizioni il perfezionamento dell’OPA al verificarsi di alcune circostanze  ad esempio, un minimo di azioni da acquistare. Se, infatti, chi lancia un’OPA ha interesse ad acquisire il controllo di un’altra società, potrebbe indicare una percentuale minima di azioni da acquistare – corrispondente, nella sua prospettiva, all’acquisizione del controllo – in mancanza della quale l’offerta si considera decaduta (e conseguente restituzione delle azioni e dei corrispettivi pagati).

L’offerente si impegna a garantire una parità di trattamento agli azionisti della società bersaglio, ossia, in primo luogo, il medesimo corrispettivo. E’ peraltro possibile che, in corso, l’offerente aumenti il corrispettivo offerto in precedenza; in tal caso, se vi fossero già stati degli acquisti, l’offerente deve impegnarsi a corrispondere la differenza rispetto al prezzo già pagato.

Con riferimento, in particolare, al quantitativo ed alle modalità di acquisto delle azioni, la legge distingue, tra l’altro, tra OPA volontaria e OPA obbligatoria:

§         l' OPA volontaria si effettua quando si vuole acquistare il controllo di una determinata società, in quanto chi lancia l’OPA  si rivolge al mercato garantendo l’acquisto minimo del 60% del totale delle azioni della società ad un certo prezzo.

§         l' OPA obbligatoria, prevista dall’art. 106 del TUF, in base alla quale chiunque a seguito di acquisti venga a detenere una partecipazione in un’altra società superiore al 30%, ha l’obbligo di lanciare un’OPA sulla totalità delle azioni. E’ imposto altresì un corrispettivo minimo, non inferiore alla media tra prezzo medio ponderato dell’ultimo anno solare e quello più alto pattuito nello stesso periodo da chi vuole acquistare.

Nell’ipotesi di acquisto di una percentuale di azioni tale da garantire il controllo della società bersaglio, i soci di minoranza vedono di fatto eliminato il loro potere di intervento all’interno della società; per ovviare a tale limitazione, oltre all’ipotesi dell’OPA obbligatoria sopra ricordata in caso di superamento della soglia del 30%, la legge prevede due particolari tipologie di OPA:

§         Un altro tipo di OPA obbligatoria è quella residuale – art. 108 del TUF – per la quale vi è l’obbligo, per chi detiene oltre il 90% del capitale di una società, di lanciare un’offerta per l’acquisto del restante 10% ad un prezzo stabilito dalla CONSOB.

§         Il c.d. squeeze out, invece, è un istituto che, soprattutto nell’ottica favorevole al socio di maggioranza, obbliga gli azionisti della società bersaglio a vendere le proprie azioni, nell’ipotesi in cui il socio di maggioranza riesca ad ottenere il 98% delle azioni. Il prezzo di tali azioni, per evitare speculazioni, è fissato da un esperto nominato dal Tribunale.

L’ OPS offerta pubblica di scambio si differenzia dalle altre in quanto la contropartita non è offerta in denaro ma in titoli diversi; in altri termini si verifica un mero scambio di titoli (ad esempio: 3 azioni della società X in cambio di 5 azioni della società Y). Molto diffusa, peraltro, è la combinazione tra OPA e OPS, ossia un’offerta nella quale il corrispettivo per le azioni della società bersaglio è in parte pagato in denaro ed in parte con lo scambio con altri strumenti finanziari (c.d. OPAS: offerta pubblico di acquisto e scambio).

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