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Le nuove regole di prevenzione incendi-Che cosa è cambiato dal 7 ottobre-LeggiOggi.it

 

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Che cosa è successo

 

Lo scorso 7 ottobre è entrato in vigore il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, con cui è stato completamente riscritto il procedimento amministrativo in tema di prevenzione incendi. Sul punto, poi, sono intervenuti gli indispensabili chiarimenti operativi mediante la circolare ministeriale n. 13061 del 6 ottobre 2011.

 

 Che cosa cambia

 

Come si legge nel parere del Consiglio di Stato, che ha preceduto l’emanazione del D.P.R. 151/2011, l’idea di fondo del regolamento è la segmentazione della disciplina sulla base della pericolosità (statistica) delle attività e di prevedere oneri e procedure con effetti distinti. Per fare ciò, al posto delle 82 attività indicate nel d.m. 16 febbraio 1982, sottoposte ad una disciplina indifferenziata (parere di conformità/CPI o dichiarazione di inizio attività), il D.P.R. 151/2011 individua 80 attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, distinguendole in tre categorie [“A”, “B” e “C”, dettagliate nella lettera A) dell’allegato I al regolamento] ed assoggettandole a una distinta disciplina in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

 

 Che cosa cambia per i privati e per i Vigili del Fuoco

 

Per le attività indicate nella categoria A) dell’allegato I (che sono soggette a norme tecniche e che, sulla base delle evidenze statistiche, non sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità – ad es. attività n. 41 teatri e studi per le riprese cinematografiche/televisive fino a 25 persone), non è più previsto il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono presentati contestualmente alla SCIA e, per le attività di competenza SUAP, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III, D.P.R. n. 160/2010. La ricevuta della SCIA, inoltre, costituisce titolo autorizzatorio.

 

Per le attività indicate nelle categorie B) e C) dell’allegato I (per proseguire nell’esempio: teatri e studi per le riprese cinematografiche/televisive, rispettivamente compresi tra 26 e 100 persone od oltre 100 persone), le istanze di esame dei progetti devono essere presentate ai fini dell’esercizio delle attività mediante la SCIA che sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di inizio attività, corredata dalle attestazioni, prevista dalla normativa previgente. Secondo i chiarimenti forniti con la predetta circolare, le attività di categoria B) e C) devono ottenere il parere di conformità.

 

 Come si può dare inizio all’attività

 

Prima dell’inizio dell’attività indicata nelle tre categorie, il titolare presenta la SCIA, corredata dell’asseverazione, della documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività di cui alla categoria A, della relazione tecnica e degli elaborati grafici. Per le sole attività di cui alle categorie B e C, inoltre, non dovrà essere allegato alcun elaborato grafico/progetto perché lo stesso è già in possesso del Comando Provinciale VVF.

 

 Quali sono i controlli

 

Per le attività di cui alle categorie A) e B) i controlli avvengono, entro sessanta giorni, anche mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali individuati, di norma, attraverso circolari a cadenza annuale. Per le attività di cui alla categoria C), invece, il Comando provinciale dei vigili del fuoco effettua sempre il controllo entro sessanta giorni.

 

Per tutte le attività di cui alle categorie A), B) e C), si prevede che se, in seguito alla visita tecnica, viene riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando vieta la prosecuzione dell’attività e chiede la rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l’interessato non conformi la propria attività entro un termine di quarantacinque giorni.

 

In caso di esito positivo, per le attività di cui alla lettera A) – categorie A e B è previsto, su richiesta dell’interessato, il rilascio di copia del verbale della visita tecnica verbale che, comunque, dovrà essere sempre redatto. In caso di esito positivo, per le sole attività di cui alla lettera A) – categoria C), il Comando rilascia, entro quindici giorni, il CPI.

 

 Che cosa fare in caso di progetti complessi

 

In caso di progetti particolarmente complessi, è stata introdotta la facoltà, per i titolari delle attività di cui alle categorie B e C, di richiedere al Comando l’emissione di un nulla osta di fattibilità (cd. NOF), definito nella circolare come “parere rilasciato con riguardo ad uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera”. Il NOF deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta.

 

 La modulistica da utilizzare

 

Gli obblighi documentali, in attesa del preannunciato decreto ministeriale, sono già disciplinati dalla modulistica disponibile nel sito istituzionale dei Vigili del Fuoco. Nel sito, inoltre, sono già presenti gli applicativi necessari per quantificare le tariffe da corrispondersi ai singoli Comandi.

 

Come fare per le nuove pratiche o per le pratiche pendenti

 

Le indispensabili indicazioni sul periodo transitorio (relativo a nuove attività soggette al D.P.R. 151/2011 oppure ad altre attività riconducibili a procedimenti avviati sotto il precedente regime e non ancora conclusi) sono dettagliate nel punto 4 della circolare ministeriale n. 13061/2011.

   Pubblicato da Andrea Ferruti

 

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