Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

NOVITA' NELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA: IL CASO DELLA SOMMA CONCILIATA NON VERSATA" - Cristiano GOBBI

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

_

Le novità introdotte dal decreto 6 luglio 2011 n. 98 riguardano anche il mancato pagamento della somma concordata a seguito di conciliazione giudiziale.

'art. 23, 17° co., del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, seppure incida soltanto su alcuni aspetti del processo tributario, ciò non di meno introduce alcune modifiche di cui non si può non dar conto.

 

Il presente contributo si vuole occupare della conciliazione giudiziale e delle conseguenze derivanti dal mancato versamento della somma conciliata.

 

Giova premettere tuttavia che l'istituto della conciliazione è stato interessato anche da ulteriori novità.

 

In particolare in seguito all'approvazione del decreto 98/2011, qualora la conciliazione abbia luogo le somme dovute a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, non è più richiesto il previo rilascio di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

 

La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, senza che sia più necessaria la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive.

 

L'art. 23, 19° co., del decreto legislativo 6 luglio 2011, n. 98 provvede inoltre a sostituire il comma 3-bis dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

La previgente formulazione prevedeva che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versava l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvedeva all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.

 

Ora, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo

 

Il ventesimo comma del decreto legislativo provvede infine a fissare la latitudine del regime transitorio stabilendo che le disposizioni testè annotate non si applicano alle conciliazioni giudiziali già perfezionate - anche con la prestazione della garanzia - alla data di entrata in vigore del decreto, ossia alla data del 6 luglio 2011.

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici