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Contrasto tra motivazione e dispositivo nella sentenza-Studiolegale law.it

 

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Il dispositivo prevale

 

 

 

La divergenza tra motivazione e dispositivo non può essere risolta facendo ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata della decisione. Tale procedimento interpretativo è consentito solo nei casi in cui la divergenza tra l’uno e l’altra sia stata determinata da un errore materiale contenuto nel dispositivo e sia immediatamente riconoscibile così da poter consentire il ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata della decisione. Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina la nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo.

 

Del resto, va anche ricordato il principio in forza del quale nella sentenza dibattimentale, in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, prevale il primo sulla seconda, in quanto è il dispositivo letto in udienza che costituisce l’atto con cui il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, ciò diversamente dal caso della decisione camerale, dove ogni contrasto tra motivazione e dispositivo comporta la prevalenza della prima sul secondo, in quanto, non vi è momento distintivo tra dispositivo e motivazione, che nel loro insieme costituiscono la decisione. Così la Cassazione con la Sentenza n. 35210/2011. Il caso. Un incidente stradale. Un automobilista investe un motociclista. Condannato per lesioni colpose gravi l’automobilista, tenuto a risarcire il danno. La compagnia assicuratrice del veicolo investitore promuove ricorso per Cassazione, avverso la pronuncia di appello, che confermando quanto deciso in primo grado, ribadisce la condanna, dell’automobilista in solido con la compagnia assicuratrice, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Della liquidazione dei danni, scritta in motivazione, non vi è traccia nel dispositivo, che, nel rigettare l’appello, si limita a confermare integralmente la sentenza impugnata. La Corte osserva che è evidente, nel caso di specie, la divergenza tra motivazione e dispositivo, che non può essere risolta facendo ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata della decisione. Tale procedimento interpretativo è consentito, infatti, solo nei casi in cui la divergenza tra l’uno e l’altra sia stata determinata da un errore materiale contenuto nel dispositivo e sia immediatamente riconoscibile così da poter consentire il ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata della decisione. La riconoscibilità deve infatti risultare con assoluta evidenza dalla lettura della stesso dispositivo oppure dalla lettura della motivazione ma, in quest’ultimo caso, purché sussistano elementi certi e logici, in quanto tali, univocamente interpretabili che consentano di ritenere errato il dispositivo, sia pure in parte, per un errore materiale intervenuto nella redazione del dispositivo. E’ consentito il ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata della decisione in quanto il contrasto tra dispositivo e motivazione sia evidente, potendosi escludere con assoluta certezza che la motivazione sia stata strumentalmente rivolta a giustificare un errore o un’omissione, intervenuti nel processo formativo della volontà. In difetto della sicura sussistenza di tali presupposti sopra, trova applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo. Nel caso di specie, pertanto, va rilevato che l’apprezzamento della reale determinazione giudiziale impone di attribuire prevalenza al dispositivo, nella parte in cui si limita a confermare integralmente la sentenza impugnata.

Anna Teresa Paciotti

 

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