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DIFETTI DI PROGETTAZIONE E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO” - U.S. App., Circ. I, 5 ottobre 2011, Osorio c. One World Technologies Inc.

 

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 Riccardo RICCÒ

 

Anche se il sistema europeo di responsabilità del fabbricante (che trova le sue origini immediate nella Direttiva 85/374) appare più “rigido” (perché improntato, in linea di massima, al principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile: cfr. Corte Gius. CE, 29 maggio 1997, causa n. 300/95) rispetto a quello/i nordamericano/i che, come quello qui considerato (del Massachusetts), introducono “esimenti” fondate sul diverso principio di ragionevolezza, la sentenza che si segnala è comunque di interesse: vuoi perché, in primo luogo, la compiuta disciplina che della soggetta materia è stata data da molti legislatori europei – tra cui quello italiano – concede ancora spazio ad incidenti di cognizione che sembrano presupporre il fenomeno della imputabilità, e dunque un metro di giudizio che si adagia sui vaghi ed imprecisati limiti della ragionevolezza (cfr. in particolare gli artt. 103 e 105, Cod. cons. it., e le evidenti aporie ivi contenute); vuoi perché, in secondo luogo, vi sono alcuni prodotti intrinsecamente non sicuri, anzi: pericolosi, rispetto ai quali le migliori applicazioni od accorgimenti – di sicurezza – inibirebbero tutte o alcune delle funzionalità per cui gli stessi sono offerti e/o sono oggetto di domanda, ovvero (le dette applicazioni ed accorgimenti) andrebbero a pregiudicare od elidere gli effetti di diverse altre applicazioni od accorgimenti – di sicurezza – di cui il prodotto sia o possa essere, in ipotesi, parimenti dotato (e dunque, in questi casi, il problema dell’affermazione di responsabilità del fabbricante o produttore si pone su di un piano affatto peculiare); vuoi perché, infine, non pare (almeno a me) soddisfacentemente risolto dal diritto europeo, e nemmeno dai diritti nazionali “derivati”, il problema della sicurezza (leggi: accettabilità della) dei prodotti di gamma inferiore. Ad esempio: anche un'autovettura utilitaria dovrebbe essere dotata di freni (ormai l'a.b.s. può dirsi un caveat per il fabbricante:) in carbo-ceramica? Le autovetture ad alte prestazioni, possono essere vendute senza, e solo su richiesta, e dietro pagamento aggiuntivo dello “optional”, con? E poi, tornando al profilo accennato appena sopra, è in generale più sicuro il sistema frenante tradizionale, che è più “prestante” finché non si surriscalda, o quello carbo-ceramica che è meno prestante ma decisamente più “affidabile”, come si dice alla lunga?

Sia come sia (la responsabilità da prodotto di matrice europea può essere definita in termini di “responsabilità ragionevolmente oggettiva” ..?), la sentenza offre importanti spunti al lettore, in particolare quando affronta l’eccezione di “categorical liability” sollevata dal convenuto.

 

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