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Chiricosta Giovanni

 

L’art. 67 della Legge Fallimentare elenca una serie di atti a titolo oneroso soggetti a revocatoria perché pregiudizievioli per i diritti dei creditori. Il 3° comma dell’articolo prevede alcune ipotesi si esclusione, da cui si può derivare, per argomento a contrario, nuove ipotesi di revocatoria.

 

La lett. B del 3 comma dell’art. 67, in particolare, prevede che non sono soggette a revocazione “le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”.

 

Ne deriva che tra le attività dell’imprenditore fallito soggette a revocatoria fallimentare –ai sensi dell’art. 67, 3 c, lett. b), L. Fall.- vi sono anche le rimesse sul conto corrente, a condizione che si tratti di rimesse su un conto scoperto, equivalenti a pagamento di un debito nei confronti della banca; l’ultima riforma del diritto fallimentare subordina tale revocatoria alla durata dell’esposizione al passivo dei conti, oltre che all’entità del passivo stesso.

 

Per conto scoperto si ritiene, naturalmente, un conto che non solo è in passivo, ma che abbia anche superato il “fido” concesso dalla banca in caso di mancanza di liquidi, ossia abbia superato il cd. “massimo scoperto”. Ciò non necessariamente implica un periodo negativo per l’azienda o l’imminenza del fallimento, perché se lo scoperto è di poco conto e per un periodo breve, un periodo di passività rientra nella normale alea di un’attività di impresa, e per tale motivo le somme potrebbero essere esenti da revocatoria, anche se il discorso non è così semplice, perché la revocatoria dipende anche dalla funzione delle rimesse.

 

Se queste vengono effettuate allo scopo di far rientrare il conto nel margine di scoperto –ossia nei limiti del fido, pur restando in passivo- servono a far riaprire una linea di credito, mentre se si limitano ad abbassare la cifra –superiore allo scoperto- di debito nei confronti della banca sono da considerarsi pagamento di un debito, quindi revocabili. Ciò può avvenire anche contemporaneamente: facciamo l’esempio di un conto corrente che abbia un fido di 1.000,00 €, e supponiamo che tale conto segni -1.500,00; tale conto, oltre che passivo, è anche scoperto; se l’imprenditore titolare del conto versa 1.000,00 €, le prime 500,00 € vanno a far rientrare lo “scoperto” (e sono da considerarsi pagamento di un debito a tutti gli effetti, anche revocatori), mentre gli altri 500,00 servono a rientrare nell’ambito del fido, quindi a riottenere liquidità dalla banca.

 

Perché il pagamento di somme su conto scoperto viene considerato pagamento di un debito, mentre il versamento di somme su un conto passivo viene considerato addirittura operazione di finanziamento? Per un motivo semplice, ossia che le passività sullo scoperto sono debiti scaduti ed immediatamente esigibili, mentre non è così per il passivo sul fido, e ciò spiega la differenza di trattamento quanto alla loro revocabilità.

 

E’ evidente che tali movimenti possono verificarsi più volte nell’anno preso in considerazione dalla normativa sulla revocatoria fallimentare; dato il principio di autonomia dei singoli crediti, pur se riferiti ad un unico conto, poteva dunque accadere che la somma di tali passività superasse, anche in misura rilevante, tutto l’attivo (cd. criterio della sommatoria). Per evitare questo effetto, e prendendo come punto di riferimento il saldo del conto corrente, e non più i singoli movimenti di cassa, un criterio alternativo sarebbe quello cd. del massimo scoperto, intendendo revocabili solo le somme che stabilmente coprivano esposizioni sullo scoperto di una certa entità.

 

L’ultima riforma del diritto fallimentare ha scelto una via mediana tra il criterio della sommatoria e quello del massimo scoperto, per cui il punto di riferimento (ossia il pagamento soggetto a revocazione) non è più la sommatoria di tutto lo scoperto nell’anno precedente al fallimento, né tantomeno il passivo risultante dal saldo al momento del fallimento, bensì una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dallo scoperto –ossia dal passivo che supera il fido bancario- nel periodo di conoscenza dello stato di insolvenza e l’ammontare del passivo alla data di apertura del fallimento. Tali pagamenti, però, sono soggetti a revocatoria soltanto quando di una certa entità, ossia, come suaccennato, quando coprono passivi rilevanti e per un dato periodo, altrimenti rientrano nella normale attività d’impresa, e non si considerano un indice determinante di stato d’insolvenza.

 

Per inciso, lo stesso criterio può essere utilizzato anche per la revocatoria di pagamenti per coprire il fido, ossia pur nel caso in cui il conto non sia mai stato “allo scoperto”, ma sia comunque stato in passivo per un consistente periodo di tempo: tale circostanza implica infatti la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore, e quindi le rimesse sul passivo sono da considerarsi, agli effetti della revocatoria, una riduzione dell’esposizione debitoria, soggetta a revocatoria fallimentare1.

 

La durata della rimessa sulle passività del conto serve non solo a sottolineare che lo scopo deve essere proprio quello di ridurre le passività, ma serve anche a ridurre il rischio di assoggettare a revocatoria versamenti effettuati per normali operazioni di cassa, con somme che transitano sul conto corrente magari per un solo giorno.

 

Il conto corrente, infatti, viene normalmente utilizzato per compiere moltissime operazioni d’impresa –poniamo il pagamento di lavoratori o fornitori-, e le somme che passano attraverso la banca devono considerarsi neutre rispetto al rapporto tra la banca e il suo correntista2.

 

Ma sul conto corrente vengono spesso addebitate anche somme derivanti da altri rapporti tra la banca e il correntista, come ratei di mutuo, anticipazioni bancarie etc; in tal caso il criterio della differenza tra il massimo scoperto e il saldo all’apertura del fallimento ha bisogno di correttivi, perchè la banca è nella possibilità di far spostare sul conto corrente passività preesistenti derivanti da altri rapporti con la stessa impresa, così da ridurre considerevolmente i pagamenti soggetti a revocatoria all’apertura del fallimento: poiché il criterio è quello della differenza tra il massimo scoperto nell’anno precedente e quello al saldo alla data del fallimento, alla banca sarebbe sufficiente implementare il passivo facendo confluire sul conto gli altri rapporti con l’imprenditore (rate di mutuo etc.) per ridurre le somme soggette a revocatoria. Per evitare tale effetto bisogna verificare volta per volta quale sia o scopo –oltre, ovviamente, la durata e l’entità- dei diversi addebiti effettuati dalla banca, ma anche il momento dell’addebito è un indice da tenere in considerazione: un aumento improvviso dello scoperto causato dall’addebito di diverse voci fatto dalla stessa banca nell’imminenza del fallimento è da considerarsi quantomeno sospetto.

 

Bisogna fare dei distinguo, a seconda delle operazioni compiute, tenendo sempre presente che la ratio di base è sempre l’attività d’impresa. La stessa riserva di cui abbiamo parlato finora, il cd. “fido”, è in realtà un’apertura di credito in conto corrente, destinata a gestire le spese ordinarie di un’attività d’impresa (il pagamento di stipendi, fornitori, utenze etc.), per poi essere subito ripianata con i proventi dell’attività stessa.

 

L’anticipazione di crediti ha lo stesso scopo del fido bancario, ossia la messa in disponibilità di liquidi per la vita dell’impresa, solo che la garanzia è fornita dall’anticipazione su crediti dell’imprea verso terzi non ancora riscossi, ma che verranno riscossi dalla banca; normalmente non si tratta di datio in solutum, per cui se per una qualunque ragione il credito non viene riscosso deve provvedere l’imprenditore a coprire il debito. Anche tale operazione, naturalmente, può essere effettuata per cassa o in conto corrente, e in quest’ultimo caso il rimborso dell’anticipazione su credito, corrispondendo al pagamento di una passività potrebbe –il condizionale è d’obbligo, vista la premessa che abbiamo fatto- essere soggetto a revocazione.

 

Discorso analogo vale per il mutuo, che normalmente viene concesso per finanziare operazione di investimento, che di per sé dovrebbe essere sufficiente a coprire i ratei del mutuo; anche in questo caso normalmente il rimborso avviene per cassa, ma può avvenire anche su conto corrente, e in tal caso vanno tenute in considerazione tutte le valutazioni che abbiamo già fatto3.

 

I pagamenti delle operazioni suddette, se avvengono nell’anno precedente il fallimento e in presenza di scientia decoctionis sono sempre revocabili se: 1) avvengono per cassa oppure 2) sono addebitati su un conto già scoperto oltre i limiti del fido; se invece avvengono su un conto passivo ma nei limiti dell’apertura di credito allora tali pagamenti saranno revocabili soltanto se riducono l’esposizione passiva in misura consistente e per un notevole lasso di tempo.

 

Tale effetto si può evitare convenzionalmente: se si addebitano le varie passività derivanti da rapporti bancari diversi su uno stesso conto corrente scoperto, le liquidità successivamente depositate vanno immediatamente a ripianare lo scoperto (che è, come abbiamo detto, un debito già scaduto ed immediatamente esigibile). Nulla però impedisce che le parti concordino espressamente che la somma depositata sul conto in passivo sia destinata a ripagare una specifica voce di debito, lasciando immutato lo scoperto. In tal caso la passività principale rimane immutata, ma il pagamento è revocabile ai sensi del secondo comma dell’art. 167 L Fall.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

 

Bonfatto, Censoni, Manuale di Diritto Fallimentare, Cedam, 2009; Fabiani, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, Zanichelli, 2011; AAVV, Commentario Scialoja-Branca alla legge fallimentare; Tedeschi, Manuale di diritto fallimentare, 2001; Giorgianni, Tardivo, Manuale di Diritto Bancario, Giuffrè, 2009; Valignani, Manuale di diritto della banca, CEDAM 2010; Cutillo, Novelli, Manuale del curatore fallimentare, IPSOA 2000

 

1 V. Trib. Milano 25/5/2009, in Il fallimento 2010, 602, con n. di FEDERICO, Consistenza e durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria nella revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario; Trib. Udine 24/2/2011; contra Trib. Milano 27/3/2008, in Il fallimento, 2008, 1213, con n. di ARATO, I primi orientamenti sulla revocatoria delle rimesse bancarie dopo la riforma della legge fallimentare; Cass. 7 ottobre 2010, n.20834, ibidem, 2010, 1241.

 

2 Per un caso di pagamenti effettuati tramite POS, v. Cass. Civ. 2/7/2010, edita da Il Caso, visibile su http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2425.php

 

3 Per un caso di revoca di un mutuo ipotecario v. Trib. Vicenza 15/12/2010, visibile su http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/6177.pdf

 

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