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Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111 reca rilevanti novità in tema di processo tributario.

Accanto all'estensione della cause di incompatibilità dei giudici tributari, alla previsione della mediazione obbligatoria e all'introduzione del contributo unificato (volendo tralasciare gli ulteriori aspetti trattati nei paragrafi che seguono), la principale norma, che indirettamente incide sul processo tributario è il provvedimento deflativo di chiusura delle liti pendenti di valore non superiore ad euro 20.000. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse nella proficua gestione del procedimento, l'art. 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede la possibilità di chiusura delle liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e pendenti alla data del 1 maggio 2011.

L'oggetto della causa può riguardare anche l'imposta sul valore aggiunto.

La causa interessate possono essere pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio.

Le liti sono definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio dietro il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

E dunque con il pagamento:
a) del 10% del valore della lite se la stessa, nel precedente grado di giudizio, ossia nell'ultima o unica sentenza resa, ha visto accogliere la domanda del contribuente;
b) del 50% del valore della lite se vi è stato esito positivo per l'Agenzia delle Entrate;
c) del 30% del valore della lite se la controversia è ancora pendente in primo grado di giudizio.

Le somme dovute ai sensi delle lettere che precedono sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012.

Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012.
Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Gli Uffici competenti trasmettono alle Commissioni tributarie, ai Tribunali e alle Corti di appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012.

La comunicazione degli uffici attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione.

Ai sensi della lettera f) dell'art. 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa.

 

 

 

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