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Gara d'appalto-La mancata allegazione del documento d'identita' e' causa di esclusione? (TAR Lazio, Sentenza 13/10/2011, n. 7931)-Ipsoa.it

 

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di Cinzia De Stefanis

Con la sentenza del 13 ottobre 2011 n. 7931 la terza sezione quater dei giudici del Tar Lazio hanno ritenuta legittimita' l'esclusione da una gara di appalto di un concorrente che abbia omesso di allegare il documento di identita' alla busta contenente l'offerta economica .

 

Il caso

 

I giudici del Tar Lazio sono chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dell'esclusione da una gara di un concorrente che abbia omesso di allegare il documento di identità alla busta contenente l'offerta economica .

 

La posizione del Tar Lazio

 

I giudici della terza sezione quater del Tar Lazio affermano con la sentenza del 13 ottobre 2011 n. 7931 che è legittimo il provvedimento di esclusione da una gara, adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, in violazione di una clausola contenuta nel bando di gara, abbia omesso di allegare copia del documento di identità all'offerta economica presentata, e ciò anche nell'ipotesi in cui tale copia sia stata prodotta all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, in quanto a fronte del chiaro ed inequivoco disposto letterale del disciplinare di gara, l'amministrazione è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine alla rilevanza dell'adempimento, non risolvendosi la richiesta di allegare il documento di identità in un mero formalismo, in quanto detta prescrizione è diretta a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, il nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato concorrente.

 

Peraltro, detta clausola da un lato trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile dell'amministrazione procedente, dando certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione e, d'altra parte, si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo e proporzionato rispetto all'interesse pubblico perseguito.

 

In materia di gare relative a contratti pubblici deve ritenersi indefettibile la produzione della copia fotostatica del documento d'identità nel caso in cui si tratti di supportare la più importante delle dichiarazioni di volontà che intervengono nella procedura concorsuale, cioè l'offerta economica, stante che la prescritta formalità assolve all'essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l'autenticità dell'apposta sottoscrizione.

 

 

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