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Rumori e disturbo delle persone: tra reati e illeciti amministrativi regna sovrana l’incertezza- CondominioWeb.com

 

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 di Alessandro Gallucci,

Quello dei rumori e del disturbo del riposo e della tranquillità delle persone è argomento di grande attualità.

 

Il problema, ad avviso di chi scrive, è la disciplina sanzionatoria. Punire, a livello, penale, schiamazzi e rumori in genere, solamente per la portata potenzialmente lesiva del disturbo è cosa francamente ingiusta e per certi versi di dubbia costituzionalità, visto e considerato che il moderno diritto penale pretenderebbe la lesione d’un bene giuridico per poter applicare una pena.

 

Entriamo più nel dettaglio e torniamo sull’argomento anche grazie ad una sentenza della Cassazione penale del 5 settembre 2011, la n. 33072. Partiamo dalla norma incriminatrice. Il riferimento è all’art. 659 c.p., che recita:

 

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e’ punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita’.

 

 

In sostanza il disturbo “semplice”, ossia quello non provocato nello svolgimento di un mestiere o professione rumorosa, è sanzionato in modo più duro rispetto a quest’ultimo. Il problema è che per applicare la norma e quindi la sanzione penale non è necessario che qualcuno abbia subito un danno. Ricorda il Tribunale di Bari, sulla scorta delle pronunce di Cassazione, che “ ai fini della configurabilita’ del reato di cui all'art. 659 cod. pen., e’ necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale tollerabilita’, anche in relazione alla loro intensita’, in modo da recare pregiudizio alla tranquillita’ pubblica, ovvero alla quiete ed al riposo di un numero indeterminato di persone, anche se non e’ necessario che siano state tutte disturbate in concreto, atteso che la valutazione circa l'entita’ del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilita’ media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica, non assumendo rilievo assorbente le lamentele di una o piu’ persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005-31/01/2006, Giusti). Punire qualcuno perché potenzialmente potrebbe danneggiare altri è cosa ben diversa dal sanzionarlo perché ha effettivamente procurato un danno.

 

La situazione per la fattispecie prevista dal secondo comma è leggermente diversa.

 

In tal senso, ci dice la Cassazione con la sentenza n. 33072, “ nell'ipotesi di esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità, questa Corte ha, inoltre, precisato che la carica di lesività del bene giuridico protetto sia dall'art. 659 c.p., comma 2, sia dalla L. 26 ottobre 1995 n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull'inquinamento acustico), consistente nella quiete e tranquillità pubblica, è presunta "ope legis" ed è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall'art. 10 citato, qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia (Sez. 1, n. 23866 del 09/06/2009, dep. 10/06/2009, Valvassore, Rv. 243807). La contravvenzione di cui all'art. 659 cit., comma 2, dunque, a differenza di quella prevista dal comma 1, deve intendersi parzialmente depenalizzata, in forza del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, laddove si accerti, come nella specie, la perfetta identità fattuale della violazione contestata ai sensi della menzionata norma del codice penale e di quella sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei limiti di emissioni sonore), a norma della L. n. 447 del 1955, art. 10, comma 2, cit.” (Cass. 5 settembre 2011 n. 33072).

 

Che cosa vuol dire tutto ciò? Significa che il rumore effettuato nell’esercizio di una professione viene sanzionato solamente a livello amministrativo mentre il rumore che viene fuori da un’attività di svago (es. suono di uno strumento musicale o radio e tv accese), se potenzialmente lesivo della tranquillità e del riposo è sanzionabile penalmente. Una bella ingiustizia!

 

 

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Avv. Alessandro Gallucci

 

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