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Dei provvedimenti d'urgenza. Condizioni per la concessione (art. 700 c.p.c.)-Jus e norma.it

 

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Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

 

 

1. Atipicità

I provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. hanno di norma il carattere dell'atipicità, nel senso che vanno adottati, secondo le circostanze, allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ma non devono necessariamente anticipare il prevedibile contenuto della medesima. Ne consegue che il provvedimento d'urgenza con cui si ordina la reintegrazione nel posto di lavoro di un lavoratore il cui licenziamento appaia illegittimo non ha necessariamente contenuto ed efficacia analoghi a quelli di un ordine di reintegrazione emesso ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 con la sentenza di merito e che quando, come nella specie, l'ordine di ripristino del rapporto intervenga in via d'urgenza a seguito di denuncia di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, il provvedimento assicura in via provvisoria la ripresa del lavoro e della relativa retribuzione, ma non vale ad accertare l'obbligo datoriale del pagamento della retribuzione maturata nel periodo intermedio, onde deve ritenersi che il suddetto provvedimento cautelare sia inidoneo a fondare la domanda di tali retribuzioni azionate dal lavoratore in sede monitoria (Cass. civ., sez. lavoro, sentenza 9 luglio 2004, n. 12767, in Mass. Giur. Lav., 2004, 850).

 

 

2. Requisiti

L'esperimento del ricorso cautelare disciplinato dall'art. 700 c.p.c. presuppone, a pena della inammissibilità dell'azione, l'inesistenza di specifici rimedi cautelari tipici -c.d. requisito della residualità-atipicità del provvedimento d'urgenza (Trib. Bologna, sez. III, ordinanza, 4 febbraio 2009).

 

 

II provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. non può essere pronunciato qualora il diritto di cui si teme il pregiudizio sia tutelabile in via ordinaria attraverso un processo la cui rapidità di svolgimento è affine a quella del procedimento cautelare (Trib. Trani, ordinanza, 14 agosto 2002, in Giur. It., 2003, 1837).

 

 

La carenza del periculum in mora è idonea di per sé a giustificare il rigetto del ricorso cautelare, anche a prescindere dall'esame dl fumus boni iuris, considerata l'autonomia tra i due presupposti richiesti, ai fini di un suo positivo accoglimento. Il periculum in mora non può essere implicitamente sempre riconosciuto (Trib. Bologna, sez. spec. propr. industr. ed intell. ordinanza 12 aprile 2007).

 

 

L'accertamento, nell'ambito del procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile (“periculum in mora”) esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito del "fumus boni iuris" (Trib. Bari, sez. II, sentenza 19 marzo 2008).

 

 

In materia di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., non può parlarsi di "periculum in re ipsa" per il caso di contraffazione; è necessario invece che il ricorrente fornisca una prova, sia pure indiziaria, del danno subito e del pericolo derivante dalla reiterazione della condotta che viene ascritta alla controparte; pertanto, quando la ricorrente si limiti ad indicare un pericolo, ma senza allegare qualsiasi fatto concreto, la domanda cautelare va respinta; il giudice non è esonerato, in caso di domanda cautelare da una verifica delle effettive conseguenze della condotta dell'asserita contraffazione (Trib. Bologna, sez. spec. propr. industr. ed intell., ordinanza 2 aprile 2009).

 

 

3. Provvisorietà

I provvedimenti di urgenza hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla e sono destinati a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di merito nella quale rimangono assorbiti e cadutati, con l'esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza; conseguentemente, con i motivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito, non possono essere addotte censure nei confronti del provvedimento d'urgenza (Cass. civ., sez. II, sentenza 11 marzo 2004, n. 4964, in Gius, 2004, 3018).

 

 

La mancata proposizione, da parte del convenuto, della eccezione di carenza di giurisdizione nella fase del procedimento cautelare "ante causam" (nella specie, "ex" art. 700 cod. proc. civ.) non comporta accettazione della giurisdizione del giudice italiano quanto al diverso ed autonomo giudizio di merito che segua quello cautelare, e non preclude, pertanto, al medesimo convenuto di eccepire, in esso, nel primo atto difensivo, il difetto di giurisdizione del giudice adito (Cass. civ., SS. UU., sentenza 6 febbraio 2006, n.2448, in Mass. Giur.It., 2006).

 

 

4. Assenza di conclusioni

La mancata indicazione, nel ricorso cautelare, e segnatamente nel ricorso ex art. 700 c.p.c., delle conclusioni che saranno assunte nel successivo giudizio di merito, comporta l'inammissibilità del ricorso stesso, semprechè dal tenore del medesimo non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito; e ciò perchè soltanto la suddetta indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta (Trib. Torino, sez. III, ordinanza 7 maggio 2007).

 

 

5. Riproposizione domanda cautelare

E' ammissibile la riproposizione di una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., posto che il precedente provvedimento di rigetto della domanda cautelare non costituisce giudicato e non impedisce la riproposizione di una richiesta su fatti parzialmente diversi da quelli posti alla base della precedente (Trib. Catanzaro, sentenza 30 novembre 2010, in Il caso.it, 2010).

 

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