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Possibili "varianti" del mutamento di destinazione d'uso degli immobili-(LEX24.it)

 

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SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24

 

Variazione di destinazione d'uso dell'immobile - Istanza - Diniego - Adozione - Sindaco - Vizio di incompetenza - Competenza del Dirigente - Ipotesi di ordinaria attività gestionale. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 107)

 

L'istanza di variazione di destinazione d'uso dell'immobile, non rientrando nell'ambito della definizione di obiettivi e programmi o della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa, integra una ipotesi di ordinaria attività gestionale, come tale affidata, in virtù del principio della separazione fra livello di indirizzo politico e gestionale, alla generale competenza del Dirigente in quanto apice della struttura burocratica. Qualora, dunque, il provvedimento di diniego sull'istanza suddetta sia stato adottato dal Sindaco ha luogo una ipotesi di vizio di incompetenza per violazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui contempla una previsione generale che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, ivi compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

T.a.r Valle d'Aosta, Aosta, Sentenza 20 ottobre 2011, n. 68

 

 

 

 

 

Diritto urbanistico - Mutamento funzionale della destinazione d'uso da residenziale a professionale - Presupposto - Modifiche della tipologia costruttiva o dell'organizzazione interna degli spazi.

 

Per poter parlare di un mutamento funzionale della destinazione d'uso di un immobile da residenziale a professionale-direzionale, occorre riferirsi alle oggettive caratteristiche dei locali interessati dall'intervento di trasformazione, dovendosi escludere tale mutamento quando l'utilizzazione lavorativa dei locali non abbia comportato una modifica della tipologia costruttiva o, quantomeno, dell'organizzazione interna degli spazi (TA.R. Parma Emilia Romagna, sez. 1^ 26 novembre 2009, n. 792, sentenza che richiama anche: T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 7 maggio 2009, n. 150). Diversamente opinando si dovrebbe invero concludere che anche lo svolgimento di un'attività professionale svolta senza alcun apparato organizzativo e strumentale nello studio della propria abitazione, ne comporta la trasformazione in immobile ad uso direzionale. (Amb.Dir.)

T.a.r. Veneto, Venezia, Sezione 2, Sentenza 1° luglio 2011, n. 1110

 

 

 

 

Destinazione d'uso; mutamento; assenza di lavori edili; concessione edilizia; non necessarietà; modifiche prospettiche; ampliamento dell'immobile; titolo abilitativo.

 

Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili in assenza di lavori edili, purché compatibile con la destinazione di zona, non è assoggettato a concessione edilizia, in quanto costituisce espressione non già dello ius aedificandi, bensì dello ius utendi. La circostanza di cui innanzi, e la conseguente non necessità del titolo abilitativo, deve, tuttavia, escludersi ogni qualvolta il richiedente, formulando istanza di condono ai sensi della L. n. 47 del 1985, indichi nel medesimo modello il cambio di destinazione d'uso e le modifiche prospettiche, le quali non solo implicano necessariamente delle opere, in quanto incidenti sulla forometria esterna del fabbricato, ma per di più appaiono strutturalmente finalizzate proprio alla diversa utilizzazione dell'immobile medesimo (nella specie come albergo e non più come abitazione), nonché, in altro modello, la necessità di un ampliamento.

T.a.r. Veneto, Venezia, Sezione 2, Sentenza 15 febbraio 2011, n. 236

 

 

 

Mutamento di destinazione d'uso - Finalità - Mutamento d'uso funzionale - Variazione su immobile senza opere - Assenza del titolo - Illegittimità dell'ordine di demolizione - Variazioni con opere - Necessità del titolo - Legittimità dell'ordine di demolizione - Impugnativa - Infondatezza

 

Il mutamento di destinazione d'uso consiste nel variare la destinazione cui l'immobile è urbanisticamente destinato. Esso può essere realizzato con opere, ed in tal caso è soggetto a licenza o concessione ovvero a semplice autorizzazione, a seconda del tipo di intervento, o senza opere ed in tal caso è soggetto a semplice autorizzazione. Ai fini del legittimo mutamento d'uso "funzionale" di un locale, inteso quale variazione di destinazione dell'immobile non implicante la realizzazione di opere edilizie, non essendo richiesta concessione edilizia, è illegittimo l'ordine sindacale di demolizione, motivato con l'assenza o la difformità di idoneo titolo concessorio. Viceversa, l'ipotesi di un mutamento di destinazione d'uso non già funzionale, bensì strutturale, ovvero connesso e conseguente all'esecuzione di opere, necessita di apposita concessione il cui difetto legittima la demolizione delle opere stesse. Orbene, nel caso in esame, risulta infondato il gravame promosso dalla ricorrente per l'annullamento del provvedimento con cui il Comune resistente le ordinava la demolizione di tre manufatti, perché realizzati in assenza sia del titolo edilizio che del titolo paesistico - quest'ultimo necessario essendo il predetto Comune sottoposto alle norme del Piano Territoriale Paesistico approvato con D.M. del 04.07.2002, pubblicato in G.U. serie generale n. 219 del 19.09.2002 -, giacchè risultava che i predetti manufatti, diversamente da quanto asseriva la ricorrente, presentavano caratteristiche difficilmente riconducibili a quelle precedenti, con la conseguenza che vi era stata un'attività edilizia manipolativa che doveva necessariamente qualificarsi come illecita e, quindi, abusiva in quanto posta in essere senza i succitati titoli.

T.a.r. Campania, Napoli, Sezione 3, Sentenza 7 febbraio 2011, n. 735

 

 

 

 

 

Alberghi - Residenza turistica alberghiera - Immobili - Destinazione - Bene - Apertura al pubblico - Servizi

 

La destinazione turistico alberghiera, quale definita dall'art.27 della L.R. n. 42/2000, viene meno qualora il godimento degli alloggi o dei sevizi provenga dalla titolarità delle unità abitative o delle quote nelle quali è stato frazionato l'immobile.

T.a.r. Toscana, Firenze, Sezione 3, Sentenza 14 gennaio 2011, n. 67

 

 

Alberghi - Residenza turistica alberghiera - Immobili - Destinazione - Bene - Apertura al pubblico - Servizi

 

La destinazione a residenza turistico alberghiera di un immobile “si caratterizza con l'apertura del bene al pubblico, ovvero si esprime attraverso atti di offerta al pubblico dei servizi ad esso inerenti e la gestione unitaria dell'immobile, come precisa l'art. 27 della L.R. n. 42 del 23/3/2000.

T.a.r. Toscana, Firenze, Sezione 3, Sentenza 14 gennaio 2011, n. 67

 

 

 

 

Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità - Destinazione d'uso - Mutamento senza opere edili - Non occorre - Condizione

 

Il cambio di destinazione d'uso di un immobile senza opere edilizie non costituisce immutazione urbanistica ai sensi dell'art. 1,1. 28 gennaio 1977 n. 10 ed è, pertanto, soggetto ad autorizzazione, non già a concessione, ma esclusivamente a condizione che non implichi situazioni di incompatibilità con le previsioni funzionali di zona ed il piano regolatore non diversifichi gli indici di edificazione a seconda delle destinazioni.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 7 dicembre 2010, n. 8620

 

 

 

 

Esecuzione del giudicato - Decorso del termine assegnato - Nomina di un Commissario

 

Il Comune deve eseguire il giudicato della sentenza che autorizza il cambio di destinazione d'uso da abitazione a laboratorio medico e la trasformazione di un garage interrato in locale commerciale. La decisione fa sorgere a carico dell'amministrazione comunale l'obbligo di adeguare la situazione di fatto degli immobili a quella di diritto; ne consegue l'ordine di dar esecuzione al giudicato, con l'avvertenza che, in caso di inutile decorso del termine assegnato, si procederà alla nomina di un commissario ad acta che adotti, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, i provvedimenti necessari per l'ottemperanza al giudicato.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 23 luglio 2010, n. 4841

 

 

 

 

 

Giudizio di ottemperanza - Esecuzione delle sentenze recanti l'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso da abitazione a laboratorio medico e la concessione in sanatoria per la trasformazione di un garage interrato in locale commerciale - Inottemperanza - Obbligo della P.A. di dare esecuzione al giudicato - Nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

 

E' fondato e meritevole di accoglimento il ricorso esperito per l'esecuzione del giudicato formatosi in merito all'annullamento della concessione edilizia recante l'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso da abitazione a laboratorio medico e della concessione in sanatoria rilasciata per la trasformazione di un garage interrato in locale commerciale ed artigianale, ove, a seguito della notificazione della sentenza al Comune, sia stata constatata l'inerzia della P.A. in ordine all'esecuzione della decisione. La sentenza fa sorgere a carico dell'amministrazione comunale l'obbligo di adeguare la situazione di fatto degli immobili a quella di diritto; ne consegue, in accoglimento della pronuncia, l'ordine di dar esecuzione al giudicato con l'avvertenza che in caso di inutile decorso del termine assegnato si procederà alla nomina di un commissario ad acta che adotti, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente i provvedimenti necessari per l'ottemperanza al giudicato.

Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 23 luglio 2010, n. 4841

 

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