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Cause tra condomini: la competenza per valore e quella competenza per territorio. Come determinarle? CondominioWeb.com

 

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)di Alessandro Gallucci,

Quando due condomini iniziano una controversia per motivi inerenti la gestione e l’uso delle parti comuni oppure quando un condomino, per le medesime ragioni, intende agire contro la compagine, è fondamentale comprendere qual è il giudice cui potersi rivolgere. In poche parole: è fondamentale determinare correttamente la competenza. Con competenza s’intende, per l’appunto, l’individuazione del giudice che, in ragione del luogo e del valore della controversia, dev’essere chiamato a esercitare la funzione giurisdizionale. La questione, si badi, non riguarda solamente gli avvocati. Nella cause il cui valore è inferiore a € 516,42, infatti, ciascuna persona può difendersi da sola. In tutte quelle di competenza del giudice di pace, inoltre, la parte può essere autorizzata dal giudice a stare da sola in giudizio. Esposte queste brevissime considerazioni di carattere generale passiamo all’argomento centrale di questo approfondimento, ossia: come determinare la competenza per valore e quella per territorio in materia di cause condominiali.

 

Quanto alla competenza per valore è necessario ricordare che fino a € 5.000,00 il giudice di pace è competente a giudicare per tutte le cause aventi ad oggetti beni mobili. Sopra quel valore è competente il Tribunale. Per determinare il valore è necessario comprendere quello dell’oggetto della causa. Quanto all’impugnazione delle deliberazioni condominiali l’opinione giurisprudenziale che, ad avviso di chi scrive, deve ritenersi preferibile specifica che “ ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio , se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicchè la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell’intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l’insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità” (Cass. 22 gennaio 2010, n. 1201). E’ bene ricordare, inoltre, che al di là del valore della controversia, il giudice di pace è sempre competente “ per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case” (art. 7, secondo comma n. 2, c.p.c.). Si tratta, in questo caso, d’una competenza funzionale. Per questo genere di cause, spesso di valore indeterminabile, il condomino potrà chiedere al giudice di stare in giudizio senza il ministero di un difensore. Per tutto il resto, infine, è competente il Tribunale.

 

Quanto alla competenza per territorio, quello che bisogna domandarsi è: posto che ci si deve rivolgere la giudice di pace, presso quale ufficio bisognerà avanzare la propria domanda? La competenza per territorio, quindi, consente d’individuare geograficamente l’ufficio giudiziario che, rispetto alla domanda da presentarsi, può correttamente esercitare la giurisdizione. Al riguardo, ai sensi dell’art. 23 c.p.c. suffragato dall’unanime giurisprudenza, per le cause tra condomini o tra condomini e condominio, la competenza è del Giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni (tra le tante Cass. 19 maggio 2011 n. 11008).

 

 

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