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Acquisto di un appartamento condominiale, può essere correttamente esclusa la quota millesimale di comproprietà dell'area condominiale scoperta- CondominioWeb.com

 

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Cassazione. Sez. VI Civile - ordinanza del 26 ottobre 2011, n. 22361

In tema di condominio di edifici, le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il principio accessorium seguitur principale, alle parti comuni necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio degli immobili di proprietà solitaria, ma non anche alle cose legate all'edificio da mera relazione spaziale, costituenti beni ontologicamente diversi suscettibili di godimento fine a se stesso che si attua in modo indipendente da quello delle unità abitative

 

Ne consegue che il condomino-venditore di un appartamento, può escludere dal trasferimento la quota millesimale di comproprietà dell'area condominiale scoperta, rimanendone contitolare in forza della proprietà di altra porzione di piano (quale può essere il magazzino e/o garage.).

 

Per la Cassazione correttamente la Corte d'appello ha, infatti, escluso nella specie l'applicazione del principio accessorium sequitur principale, stante la legittimità della pattuizione negoziale, contenuta nell'atto intercorso tra G.****. (venditore) e V.**** (acquirente), con cui il G.**** , rimasto esclusivo proprietario di un magazzino nel fabbricato condominiale, si era riservato il diritto di comproprietà sull'area in questione anche per i millesimi spettanti all'appartamento venduto al V. , e ciò in quanto la suddetta area, lungi dall'essere necessaria per l'esistenza o per l'uso del condominio, 'da luogo ad un bene che, specie dopo la dismissione del servizio di riscaldamento centralizzato, è suscettibile di godimento separato rispetto al fabbricato condominiale, trattandosi, peraltro, di area recintata dalla quale non si accede direttamente dal fabbricato condominiale, ma attraverso un diverso cancello;

 

 

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