Avv. Paolo Nesta


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La polizza R.C.A. va rinnovata in mancanza di validi motivi ostativi-Utente sapiens.it

 

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L’assicuratore, in assenza di validi motivi ostativi e/o di disdetta, deve rinnovare la polizza e consegnare l’attestato di rischio al cliente. Qualora si rifiutasse l’utente potrà esperire ricorso ex art. 700 c.p.c. contro la violazione di questi obblighi, stante il pregiudizio subito.

 

Questi, in soldoni, i principi che si evincono dalla lettura della sentenza n. 516/2011 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Gragnano.

 

Il caso. Un uomo si vedeva revocata, senza preavviso, la propria assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, seppure allo stesso era stata sempre ridotta la classe di rischio  non avendo mai procurato sinistri. Recatosi presso l’Agenzia assicuratrice per chiedere delucidazioni era informato che la decisione era stata presa dalla sede centrale. Si vedeva, così, rifiutare la consegna del suddetto attestato. A nulla sono valse le rimostranze che, in assenza di tale documento, non era possibile nè stipulare una nuova polizza con un’altra assicurazione né usare l’unico veicolo della famiglia. Ciò gli procurava gravi ripercussioni professionali e domestiche, data la gravidanza della moglie. Proponeva, perciò, un procedimento cautelare prontamente accolto dal G.I. che ha anche dichiarato cessata la materia del contendere.

La disdetta deve essere comunicata per iscritto. Le norme del codice delle assicurazioni impongono rigide regole per la comunicazione della disdetta, sia se anticipata che a naturale scadenza del contratto, qualora l’agenzia non volesse rinnovare la polizza. Stesso dovere grava sul consumatore. Essendo, però, parte contraente più debole, la tutela riconosciuta al cliente è rafforzata in quanto le clausole sono standard ed imposte unilateralmente. Deve essere reso edotto sulle modalità, sulle forme e sui tempi per avvisare od essere avvisato del recesso. Norme severe sul punto sono contenute anche nel codice del consumo.

Tali informazioni, come quelle sui premi, le tariffe applicati etc, sono contenute nell’informativa che ogni anno, «30 giorni prima della scadenza», deve essere inviata all’assicurato tramite raccomandata a/r. Contestualmente deve essergli rilasciato il certificato sulla classe di rischio degli ultimi cinque anni. Ciò è ribadito dagli artt. 2 e 41 Regolamento Isvap n. 4/06.

Previste sanzioni. L’art. 314 c.a. prevede dure sanzioni per chi trasgredisce a questi oneri con multe sino a 5 milioni di euro.

Il Giudice Istruttore ha così ritenuto ampiamente provati gli elementi del 700 cpc, considerate le palesi violazioni di tali doveri, la lesione dei diritti del cliente e gli incalcolabili danni derivanti dal rifiuto di rinnovare la polizza e di ottenere la dovuta certificazione. La situazione è stata resa più dura dall’assenza di altri veicoli e dalle gravi esigenze familiari del ricorrente.

 

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