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L’ADOZIONE AI SINGLE ED ALLE COPPIE DI FATTO SE REGISTRATE PRESSO UN REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI” – Alessandra SARRI

 

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L’istituto dell’adozione, il cui scopo è di determinare un rapporto giuridico che si ispira e si conforma al vincolo naturale di paternità e maternità, trova la propria disciplina, sia per quanto riguarda i suoi requisiti che la sua efficacia, nella L. n. 184 del 1983. L’istituto dell’adozione, il cui scopo è di determinare un rapporto giuridico che si ispira e si conforma al vincolo naturale di paternità e maternità, trova la propria disciplina, sia per quanto riguarda i suoi requisiti che la sua efficacia, nella L. n. 184 del 1983.

 

L’attuale ordinamento prevede diverse forme di adozione e precisamente: l’adozione legittimante, che può esser richiesta solamente dai coniugi che siano riconosciuti idonei a educare ed istruire i minori, l’adozione in casi particolari, prevista in tutti quei casi in cui non sussistono tutti i presupposti per l’ordinaria adozione dei minori, l’adozione di persone maggiori di età, la quale segue le linee direttrici dell’adozione ordinaria, e l’adozione internazionale di minori, per le due ipotesi di adozione in Italia di minore straniero e di minori italiani espatriati.

 

In particolare, la L. n. 184 del 1983 prevede i requisiti affinché l’adozione possa avere efficacia legittimante, con conseguente cessazione dei rapporti fra l’adottante e la famiglia d’origine ed instaurazione del legame di parentela od affinità con i congiunti dei genitori adottivi, fra i quali spicca l’art. 6 secondo cui “l’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare”.

 

Da ciò consegue che il nostro ordinamento non prevede l’adozione dei minori da parte di soggetti singoli e non coniugati, anche se la questione è sempre stata assai dibattuta, soprattutto in seguito alla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Europea in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata con la L. n. 357 del 22 maggio 1974, che all’art. 6, prevede, senza limiti, la possibilità di procedere all’adozione anche da parte di un soggetto singolo.

Sebbene si ritenga che la disposizione contenuta nell’art. 6 della Convenzione non sia stata abrogata dall’introduzione della L. n. 184 del 1983, la Corte Costituzionale con la sentenza del 16 maggio 1994, n. 183 ne ha escluso la diretta applicabilità nei rapporti intersoggettivi privati, precisando che a tal fine sia necessaria l’interposizione di una legge nazionale che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell’adozione da parte di una persona singola.

 

Pertanto, la stessa norma non ha potuto conferire immediatamente ai giudici italiani il potere di concedere l’adozione di minori a persone singole al di fuori dei limiti entro cui esso è attribuito dalla legge nazionale.

 

L'adozione da parte del "single" è ammessa, invece, nei casi particolari, di cui all'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con effetti limitati rispetto all'adozione legittimante, o nelle speciali circostanze di cui all'art. 25, quarto e quinto comma, della medesima legge; per cui al di fuori di tali ipotesi, opera il principio fondamentale, scaturente dall'art. 6 della citata legge, secondo cui l'adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni). Lo stesso principio opera in sede di adozione internazionale, ammissibile - secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale - negli stessi casi in cui è consentita l'adozione nazionale legittimante e quella in casi particolari.

 

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. II civ., del 14 febbraio 2011 n. 3752, in sostanza riafferma quanto già statuito in una precedente sua pronuncia, la n. 6078 del 2006, ossia che, allo stato, i soggetti singoli non possano ottenere in Italia, ai sensi dell’art. 36, comma 4, il riconoscimento dell’ adozione di un minore pronunciata all’estero con effetto legittimante perché in contrasto con quanto previsto dall’art. 6 della L. n. 184/ 1983.

 

Allo stesso tempo la Corte di Cassazione aggiunge, e questo è molto importante, che il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'azione di minori da parte di persona singola anche con gli effetti dell'adozione legittimante.

 

Ciò sarebbe auspicabile sia in riferimento alle nuove esigenze sociali che stanno sorgendo, sia per uniformarsi a quanto contenuto nella normativa convenzionale ( art. 6) ed a quanto previsto in altri stati dell’Unione Europea.

 

In ambito comunitario ed internazionale si evidenzia che, ad eccezione dell'Italia, tutti gli Stati membri permettono l'adozione da parte dei single, ma in alcuni, come il Lussemburgo, l'adozione piena è consentita solo alle coppie sposate, mentre ai single è aperta la strada dell'adozione semplice; La Francia consente l’adozione ai sigle, ma non anche alle coppia legata da un Pacs.

 

Per quanto riguarda, invece, la più complessa questione attinente alla possibilità di adottare da parte di omosessuali, un piccolo gruppo di Stati membri dell'Unione – Olanda, Belgio, Svezia e Spagna – consente l'adozione alle coppie sposate anche dello stesso sesso, ma questa possibilità, nei Paesi Bassi, è limitata solo alle adozioni nazionali. Anche il Regno Unito consente l’adozione alle coppie dello stesso sesso, come l’Islanda. Mentre la Germania, la Norvegia, la Finlandia e la Danimarca permettono ai partner di una unione civile di adottare i figli naturali (o adottati) che la/il partner avesse avuto da un precedente matrimonio o unione.

 

Mentre in Italia si è riacceso il dibattito sull’adozione a seguito di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del febbraio del 2011, il 1° settembre del 2011 è entrata in vigore la nuova Convenzione sull’adozione dei minori che, il 7 maggio 2008 il Comitato dei Ministri del C.o.E., ha approvato, così modificando il primo testo risalente al 1967, ritenuto in parte obsoleto ed in contrasto con la recente giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

 

Lo scopo dell’intervento, così come emerge dal Preambolo, è quello di uniformare a livello comunitario ed internazionale la normativa sulle adozioni, attese le attuali differenze nelle legislazioni nazionali degli stati membri, tenendo conto degli sviluppi rilevanti in questo settore negli ultimi decenni, appunto per ridurre le difficoltà causate dalle differenze nelle legislazioni nazionali e nello stesso tempo promuovere gli interessi dei bambini adottati.

 

 

Tale intervento ha consentito anche il recepimento di Convenzioni successive e fondamentali quali la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, e in particolare l'articolo 21, la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e Cooperazione in materia di adozione internazionale, nonché la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori.

 

 

In particolare, va rilevata la modifica della norma che escludeva l’adozione da parte di coppie eterosessuali non sposate (art.6). Ora si prevede (art. 7) che anche tali coppie possano accedere all’adozione se la loro unione è registrata e riconosciuta dalla legge. L’adozione da parte di una coppia può essere fatta simultaneamente o successivamente ed è ammessa anche l’adozione da parte di un single.

 

Invece, per quel che concerne l’adozione da parte di coppie omosessuali, gli Stati sono liberi di estenderne l’applicazione, in quanto si è ritenuto che non tutti gli Stati erano pronti ad accettare soluzioni più avanzate.

 

La Convenzione entrata in vigore il 1° Settembre 2011 ed il suo rapporto esplicativo sono consultabili alle pagine.

 

L’obiettivo della Convenzione non è solo quello di prendere in considerazione le evoluzioni della società e del diritto, nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma di sottolineare ed evidenziare maggiormente nell’ambito di tale istituto l’interesse superiore del bambino che deve prevalere su qualsiasi altra considerazione.

 

Sinteticamente si riportano qui di seguito le nuove disposizioni introdotte dalla Convenzione, oggi ratificata dalla Norvegia dalla Spagna e dall’Ucraina, e precisamente:

1) È richiesto in ogni caso il consenso del padre, anche quando il minore è nato fuori dal matrimonio;

2) È necessario il consenso del minore, se è in grado di esprimerlo;

3) La Convenzione estende la possibilità di adozione a coppie eterosessuali non sposate, se registrate presso un registro delle unioni civili negli Stati che riconoscono tale istituzione. Lascia inoltre agli Stati la libertà di estendere la portata della Convenzione e di consentire l’adozione a coppie omosessuali e dello stesso sesso che vivono insieme, nel quadro di una convivenza stabile;

4) Il nuovo testo della Convenzione garantisce un miglior equilibrio tra il diritto del minore adottato di conoscere le proprie origini, e quello dei genitori biologici di rimanere anonimi;

5) L’età minima per l’adottante deve essere compresa tra i 18 e i 30 anni, la differenza di età tra l’adottante e l’adottato deve essere preferibilmente di almeno 16 anni.

 

A questo punto potremmo affermare che, quanto auspicato nella sentenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3752 del 2011, in merito all’opportunità di estendere anche ai single l’adozione di minori con effetto legittimante attraverso uno specifico intervento in tal senso del legislatore nazionale, dovrà esser esteso, alla luce delle nuove disposizioni introdotte alla Convenzione del 1967, anche alle coppie di fatto attraverso l’istituzione di apposito registro dal quale possa desumersi una stabilità della convivenza.

 

Infine, in merito all’opportunità di estendere la possibilità di adozione anche alle coppie dello stesso sesso che vivono insieme stabilmente, lasciata dalla Convenzione la libertà ai singoli Stati, si ritiene che l’Italia sia uno di quei Stati indicati come non pronto ad accettare le soluzioni più avanzate.

 

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